Licenziamento in gravidanza e maternità: quando è nullo

Il divieto di licenziamento fino a un anno del bambino, le quattro eccezioni, la tutela del padre e del congedo parentale, le dimissioni con convalida e la reintegrazione.

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Licenziamento in gravidanza e maternità: quando è nullo

Il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino è nullo (art. 54 del D.Lgs. 151/2001), salvo quattro eccezioni: colpa grave che costituisce giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, scadenza del contratto a termine, esito negativo della prova. Chi viene licenziata in violazione del divieto ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento, qualunque sia la dimensione dell’azienda.

Il divieto tutela anche il padre che fruisce del congedo di paternità e i genitori adottivi o affidatari. Vediamo quando opera, quali sono le eccezioni, cosa vale per il congedo parentale, cosa succede alle dimissioni e come si contesta il licenziamento.

In breve

  • Il divieto decorre dall’inizio della gravidanza, anche se il datore non ne era informato, e dura fino a un anno di età del bambino (art. 54, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001).
  • È nullo in ogni momento il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale o del congedo per malattia del bambino, sia della madre sia del padre (art. 54, comma 6).
  • Le dimissioni presentate in gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino valgono solo dopo la convalida dell’Ispettorato del lavoro (art. 55, comma 4).
  • Anche il licenziamento nullo va impugnato per iscritto entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966 e art. 32 L. 183/2010).

Quando scatta il divieto di licenziamento in gravidanza?

Il divieto scatta con la gravidanza, il cui inizio si presume 300 giorni prima della data del parto indicata nel certificato medico (art. 4 D.P.R. 1026/1976), e termina quando il bambino compie un anno. Opera in relazione allo stato oggettivo di gravidanza: non conta che il datore ne fosse a conoscenza. La lavoratrice licenziata deve però presentargli un certificato da cui risulti che, all’epoca del licenziamento, era incinta (art. 54, comma 2).

Nello stesso periodo la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo che sia sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto autonomo, né essere inclusa in un licenziamento collettivo, salvo che l’azienda cessi l’attività (art. 54, comma 4). Le stesse tutele valgono in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Quali sono le eccezioni al divieto?

Il licenziamento è consentito solo nei quattro casi dell’art. 54, comma 3, che i giudici interpretano in modo rigoroso:

  1. Colpa grave che costituisce giusta causa: non basta un normale inadempimento disciplinare, serve un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto.
  2. Cessazione dell’attività dell’azienda: per l’orientamento costante della Cassazione deve cessare l’intera attività; la chiusura di un reparto, di un ramo o di una sede non basta.
  3. Scadenza del termine del contratto a tempo determinato o fine della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta: il rapporto termina alla data prevista, come spiegato nella guida al contratto a termine.
  4. Esito negativo della prova: resta vietata la discriminazione, per cui il recesso è nullo se il mancato superamento nasconde in realtà la gravidanza. Durata e regole della prova sono nella guida sul periodo di prova.

Se il rapporto si chiude per una delle prime tre ipotesi durante il congedo di maternità, l’indennità di maternità continua a essere pagata (art. 24 del D.Lgs. 151/2001).

Il divieto vale anche per il padre?

Sì. Il padre che fruisce del congedo di paternità, sia quello obbligatorio di dieci giorni sia quello alternativo che spetta, per esempio, in caso di morte o grave infermità della madre, non può essere licenziato per la durata del congedo e fino a un anno di età del bambino, con le stesse eccezioni previste per la madre (art. 54, comma 7).

Madre e padre sono protetti anche quando chiedono il congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa nei primi anni di vita del figlio, o il congedo per la malattia del bambino: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di questi congedi (art. 54, comma 6).

Le dimissioni in maternità sono valide?

Le dimissioni e le risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza, o da uno dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino, producono effetto solo dopo la convalida dell’Ispettorato del lavoro (art. 55, comma 4): un funzionario verifica che la scelta sia libera. In Sicilia la convalida si chiede all’Ispettorato territoriale del lavoro della Regione competente per provincia, come quello di Palermo o di Caltanissetta.

Chi si dimette mentre opera il divieto di licenziamento, cioè fino a un anno del bambino, non deve dare il preavviso e ha diritto alle indennità previste per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 55, comma 1); la regola vale anche per il padre che ha fruito del congedo di paternità. L’INPS riconosce inoltre la NASpI, come per la perdita involontaria del lavoro (circolare n. 94 del 2015). Le regole generali sono nella guida alle dimissioni volontarie.

Cosa fare se si viene licenziate in gravidanza?

  1. Consegnare subito il certificato di gravidanza al datore, con PEC o raccomandata, se non lo aveva già; il regolamento indica 90 giorni dalla cessazione. A volte basta per ottenere la revoca del licenziamento.
  2. Impugnare per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione, e poi depositare il ricorso o chiedere la conciliazione entro i successivi 180 giorni: i passaggi sono spiegati nella guida sul licenziamento illegittimo.
  3. Conservare lettera, buste paga, certificati medici e messaggi che collegano il licenziamento alla gravidanza.
  4. Chiedere la NASpI entro 68 giorni dalla cessazione: la domanda non pregiudica la causa.

Se il giudice accerta la nullità, ordina la reintegrazione e condanna il datore a pagare le retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra, dedotto quanto guadagnato altrove, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre ai contributi (art. 2 del D.Lgs. 23/2015 per le assunte dal 7 marzo 2015, art. 18 dello Statuto dei lavoratori per le altre). La lavoratrice può rinunciare al rientro e chiedere un’indennità di 15 mensilità. Questa tutela vale qualunque sia il numero dei dipendenti.

Domande frequenti

Si può essere licenziati durante il congedo parentale?

Fino a un anno di età del bambino vale il divieto generale. Dopo, il licenziamento durante il congedo parentale non è vietato in sé, ma è nullo se è causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo: in causa contano i tempi e le circostanze del recesso.

Se vengo licenziata per giusta causa in gravidanza ho diritto alla NASpI?

Sì, se ci sono i requisiti contributivi: la NASpI spetta anche dopo un licenziamento disciplinare. Se il licenziamento avviene durante il congedo di maternità, inoltre, l’indennità di maternità resta dovuta fino alla fine del congedo.

Il divieto vale anche per colf e badanti?

Solo in parte: la legge non lo estende al lavoro domestico (art. 62 D.Lgs. 151/2001). Il contratto collettivo vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino alla fine del congedo di maternità e dell’eventuale congedo parentale contrattuale, salvo giusta causa: i dettagli sono nella guida sul licenziamento della badante o della colf.

Tempi, certificati e ragioni del recesso fanno la differenza, e il termine di 60 giorni corre anche quando il licenziamento è nullo. Se avete ricevuto una lettera di licenziamento durante la gravidanza o nel primo anno del bambino, potete chiedere allo Studio una valutazione del caso concreto nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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