Il periodo di prova non può durare più di sei mesi, o il periodo più breve fissato dal contratto collettivo, e finché dura sia il datore sia il lavoratore possono chiudere il rapporto senza preavviso e senza indennità (art. 2096 c.c. e art. 7 del D.Lgs. 104/2022). Nei contratti a tempo determinato stipulati dal 12 gennaio 2025 la prova vale in genere un giorno di lavoro effettivo ogni quindici di calendario.
Il periodo di prova è la fase iniziale in cui ciascuna parte verifica se il rapporto funziona. La libertà di recesso però non è assoluta: il patto va scritto e deve indicare le mansioni, la prova deve svolgersi davvero e il recesso non può avere motivi discriminatori. Ecco durata, requisiti, limiti e cosa fare se si viene mandati via.
In breve
- Il patto di prova deve risultare da un atto scritto firmato prima dell’inizio del lavoro o al più tardi quel giorno; senza, l’assunzione è definitiva fin dall’inizio (art. 2096 c.c.).
- La prova dura al massimo sei mesi, salvo durate inferiori previste dai contratti collettivi (art. 7 D.Lgs. 104/2022).
- Nel contratto a termine vale un giorno di prova ogni 15 di calendario: da 2 a 15 giorni per i contratti fino a sei mesi, fino a 30 per quelli tra sei e dodici mesi (L. 203/2024).
- Malattia, infortunio e congedo obbligatorio di maternità o paternità prolungano la prova per la durata dell’assenza.
Quanto dura il periodo di prova?
Nei contratti a tempo indeterminato il limite di legge è di sei mesi, ma sono i contratti collettivi a fissare la durata per ciascun livello, e il contratto individuale non può prevedere di più. Nel contratto del terziario Confcommercio, per esempio, la prova è di sei mesi di calendario per quadri e primo livello, di 60 giorni di lavoro effettivo dal secondo al quinto livello e di 45 giorni per sesto e settimo.
Quanto dura la prova nel contratto a tempo determinato?
Il Collegato lavoro (art. 13 della legge 203/2024) ha fissato una regola precisa, salvo previsioni più favorevoli del contratto collettivo: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall’inizio del rapporto. La prova non può comunque essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 per i contratti fino a sei mesi, e a 30 per quelli tra sei e dodici mesi. In pratica un contratto di tre mesi ha circa 6 giorni di prova, uno di sei mesi circa 12, uno di nove mesi circa 18.
Secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 6 del 27 marzo 2025) la regola vale per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, i tetti non si possono superare nemmeno con i contratti collettivi e, per i contratti oltre i dodici mesi, il calcolo prosegue oltre i 30 giorni. Se il contratto viene rinnovato per le stesse mansioni, non si può prevedere una nuova prova. Le altre regole sono nella guida al contratto a termine.
Quando il patto di prova è valido?
Il patto deve essere scritto e firmato prima di cominciare a lavorare o al più tardi quel giorno: una prova pattuita dopo non vale. Deve inoltre indicare le mansioni da sperimentare in modo abbastanza preciso; il solo rinvio al livello di inquadramento può non bastare, se quel livello comprende compiti molto diversi.
La prova non si può ripetere per mansioni che il datore conosce già, per esempio perché il lavoratore le ha svolte presso di lui in passato. Se il patto è nullo, l’assunzione è definitiva dall’inizio: il recesso «per mancato superamento della prova» diventa un licenziamento ordinario, che richiede giusta causa o giustificato motivo e che il giudice può sanzionare con un’indennità o, secondo alcune pronunce, con la reintegrazione.
Quando si può essere licenziati durante la prova?
Durante la prova il recesso è libero: il datore non deve dare preavviso né motivazione, e le regole sui licenziamenti individuali si applicano solo quando l’assunzione diventa definitiva e comunque dopo sei mesi dall’inizio del rapporto (art. 10 L. 604/1966). Se però il patto prevede una durata minima garantita, nessuna delle parti può recedere prima (art. 2096, comma 3, c.c.).
La giurisprudenza, anche costituzionale, pone comunque dei limiti: il recesso è illegittimo se la prova non si è potuta svolgere davvero, per esempio perché è durata troppo poco o il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse; se la prova era stata superata e il recesso nasconde altre ragioni; se il motivo è discriminatorio o illecito. Spetta al lavoratore dimostrare il vizio.
Il divieto di licenziare la lavoratrice in gravidanza non copre l’esito negativo della prova, ma resta il divieto di discriminazione (art. 54 D.Lgs. 151/2001): si veda la guida sul licenziamento in gravidanza.
Cosa controllare se il rapporto si chiude in prova
Prima di decidere se contestare il recesso, verificate questi punti:
- La data: il patto è stato firmato prima di iniziare o il primo giorno?
- Le mansioni: sono indicate con precisione e sono quelle svolte davvero?
- La durata: rispetta legge e contratto collettivo, senza contare le assenze?
- Il momento del recesso: se è arrivato a prova conclusa, è un licenziamento ordinario.
- I motivi: ci sono segnali di discriminazione o ritorsione? Conservate messaggi, turni e valutazioni positive.
Se il patto era valido ma la prova non si è svolta correttamente, di norma si ottiene la prosecuzione della prova per il tempo mancante o il risarcimento del danno; se il motivo è illecito, il recesso è nullo. Per prudenza va contestato per iscritto entro 60 giorni, come un licenziamento: termini e tutele sono nella guida sul licenziamento illegittimo.
Malattia durante la prova, dimissioni e NASpI
Malattia, infortunio e congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano il periodo di prova per la durata dell’assenza (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022): i giorni di assenza non consumano la prova. Un recesso motivato soltanto dalla malattia sarebbe estraneo alla funzione della prova e quindi contestabile; molti contratti collettivi stabiliscono per quanto tempo, durante la prova, il posto è conservato.
Anche il lavoratore può andarsene durante la prova, senza preavviso. Secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 12/2016) in questo caso non serve la procedura telematica prevista per le altre dimissioni volontarie, ma è bene comunicarlo per iscritto. Spettano comunque retribuzione, ratei di tredicesima, ferie maturate e TFR.
Il mancato superamento della prova deciso dal datore è una perdita involontaria del lavoro: dà diritto alla NASpI se ci sono i requisiti contributivi, a differenza delle dimissioni date durante la prova.
Domande frequenti
Il periodo di prova senza contratto firmato è valido?
No. Se il patto di prova non è stato messo per iscritto prima dell’inizio del lavoro, la prova non esiste e l’assunzione è definitiva dal primo giorno: un eventuale recesso va trattato come un normale licenziamento.
Il periodo di prova si può prorogare?
Le assenze per malattia, infortunio e congedi obbligatori lo allungano automaticamente. Un’eventuale proroga concordata non può comunque superare i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo.
Si può rifare il periodo di prova con lo stesso datore di lavoro?
Di regola no, per mansioni che il datore ha già potuto valutare. Nel contratto a termine rinnovato per le stesse mansioni la legge lo esclude espressamente; una nuova prova è possibile solo per compiti diversi.
Se il vostro rapporto si è interrotto durante la prova e avete dubbi sulla regolarità del patto, potete chiedere una valutazione allo Studio, attivo a Palermo e Mussomeli nel diritto del lavoro: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



