Dimissioni volontarie: come si danno, preavviso e NASpI

Come si presentano le dimissioni con la procedura telematica, quanto preavviso serve, cosa succede se non lo si rispetta, la convalida per i genitori e i casi in cui spetta la NASpI.

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Dimissioni volontarie: come si danno, preavviso e NASpI

Le dimissioni volontarie si danno esclusivamente online, con il modulo telematico del Ministero del Lavoro, e vanno presentate rispettando il preavviso fissato dal contratto collettivo: una semplice lettera al datore non basta. Lo stabiliscono l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e, per il preavviso, l’art. 2118 del codice civile.

Chi si dimette per sua scelta, di regola, non ha diritto alla NASpI, salvo alcune eccezioni. Vediamo passo per passo come si compila il modulo, quanto preavviso serve, cosa succede se non lo si rispetta o si cambia idea e quali casi seguono regole diverse, come quello dei genitori con figli piccoli.

In breve

  • Le dimissioni sono efficaci solo se inviate con il modulo telematico del Ministero del Lavoro, da soli con SPID o CIE o tramite patronato, sindacato, consulente del lavoro o altro soggetto abilitato (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • Entro 7 giorni dall’invio le dimissioni si possono revocare con la stessa procedura.
  • Il preavviso è fissato dal contratto collettivo; chi non lo rispetta deve al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante (art. 2118 c.c.).
  • Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo la giusta causa e le dimissioni nel periodo tutelato di maternità (art. 3 D.Lgs. 22/2015 e art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Come si danno le dimissioni online?

Le dimissioni, come la risoluzione consensuale del rapporto, valgono solo se inviate con la procedura telematica; altrimenti sono inefficaci e il rapporto prosegue. I passaggi sono questi:

  1. Accesso: si entra nel servizio «Dimissioni volontarie» del sito del Ministero del Lavoro con SPID o CIE, oppure ci si rivolge a patronato, sindacato, consulente del lavoro, ente bilaterale, commissione di certificazione o Ispettorato del lavoro.
  2. Dati del rapporto: il sistema li recupera dalle comunicazioni obbligatorie; per i rapporti iniziati prima del 2008 vanno inseriti a mano.
  3. Tipologia: si sceglie tra dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale.
  4. Data di decorrenza: è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, cioè quello che segue la fine del preavviso.
  5. Invio: il modulo arriva via PEC al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale; conviene conservare la ricevuta.

Entro 7 giorni dall’invio le dimissioni si possono revocare con la stessa procedura (art. 26, comma 2). Il modulo online non si usa per il lavoro domestico, per le dimissioni firmate in una sede protetta, come quella sindacale o l’Ispettorato, nel pubblico impiego e, secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 12/2016), durante il periodo di prova.

Quanto preavviso bisogna dare?

Il preavviso è il periodo che deve passare tra la comunicazione delle dimissioni e la fine del rapporto, per dare al datore il tempo di organizzarsi. La durata la stabilisce il contratto collettivo, in base al livello e spesso all’anzianità, e può essere diversa da quella prevista per il licenziamento; alcuni contratti indicano anche da quale giorno comincia a decorrere.

Durante il preavviso si lavora normalmente. Le ferie non possono essere imputate al preavviso (art. 2109 c.c.) e quelle residue vanno pagate con l’ultima busta paga, come spiegato nella guida sulle ferie non godute. Se sopraggiunge una malattia, molti contratti collettivi prevedono che il preavviso resti sospeso fino alla guarigione: conviene verificare quello applicato.

Regole diverse valgono in alcuni casi: durante il periodo di prova il preavviso non è dovuto; nel contratto a termine non si può lasciare il lavoro prima della scadenza senza giusta causa, altrimenti il datore può chiedere il risarcimento del danno subito.

Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

Ci si può dimettere anche con effetto immediato, ma in questo caso il lavoratore deve al datore un’indennità pari alla retribuzione del preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.), che di solito viene trattenuta dalle ultime spettanze. Con un accordo le parti possono ridurre o eliminare il preavviso senza costi.

Il datore può anche rinunciare al preavviso e chiudere subito il rapporto: secondo la Cassazione (2024) in questo caso non deve pagare nulla al dipendente, salvo che il contratto collettivo preveda diversamente. Chi si dimette per giusta causa, per esempio perché non riceve lo stipendio, non deve il preavviso e ha anzi diritto alla relativa indennità.

Da evitare è smettere semplicemente di presentarsi al lavoro. Dal 2025, se l’assenza ingiustificata supera il termine del contratto collettivo o, in mancanza, 15 giorni, il datore può chiudere il rapporto per dimissioni per fatti concludenti, con la trattenuta del preavviso e senza NASpI.

Dimissioni volontarie e NASpI: quando spetta?

La NASpI è riservata a chi perde il lavoro involontariamente (art. 3 D.Lgs. 22/2015), quindi le dimissioni volontarie la escludono. Fanno eccezione:

  • le dimissioni per giusta causa;
  • le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, fino al primo anno di vita del bambino (art. 55 D.Lgs. 151/2001);
  • la risoluzione consensuale raggiunta nella conciliazione davanti all’Ispettorato prevista per alcuni licenziamenti economici.

Dal 2025 c’è una regola in più, introdotta dalla legge di bilancio 207/2024: chi si è dimesso da un lavoro a tempo indeterminato e nei 12 mesi successivi perde involontariamente un nuovo impiego ottiene la NASpI solo se, dopo le dimissioni, ha maturato almeno 13 settimane di contributi. Le spettanze di fine rapporto sono invece sempre dovute: se l’azienda non paga, si veda come recuperare il TFR.

Genitori e gravidanza: serve la convalida

Per le dimissioni e la risoluzione consensuale della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino, o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, non si usa il modulo online: serve la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro, senza la quale le dimissioni non producono effetti (art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001). La convalida serve a verificare che la scelta sia davvero libera.

Chi si dimette nel periodo in cui vale il divieto di licenziamento, cioè fino al compimento di un anno del bambino, non deve il preavviso e ha diritto alle indennità previste per il licenziamento (art. 55, comma 1).

Domande frequenti

Posso dimettermi senza preavviso?

Sì, ma il datore può trattenere l’indennità per il preavviso non lavorato. Non è dovuto nulla se c’è una giusta causa, se ci si dimette durante la prova o nel periodo tutelato dei genitori, oppure se il datore rinuncia al preavviso.

Posso ritirare le dimissioni dopo 7 giorni?

Da soli no: trascorsi 7 giorni dall’invio le dimissioni sono definitive. Resta possibile solo un accordo con il datore di lavoro per proseguire il rapporto.

Mi dimetto per un altro lavoro: se poi mi licenziano ho la NASpI?

Sì, se il nuovo rapporto si chiude involontariamente e ci sono i requisiti. Se però il nuovo lavoro finisce entro 12 mesi dalle dimissioni, servono almeno 13 settimane di contributi maturate dopo le dimissioni.

Dimettersi è un diritto, ma data, preavviso e tipologia scelta nel modulo hanno effetti concreti su ultime spettanze e NASpI. Se state pensando di lasciare il lavoro, o ritenete di avere una giusta causa, potete chiedere allo Studio una valutazione preventiva: i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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