La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che l’INPS paga ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro senza averlo scelto, per esempio per un licenziamento o per la scadenza di un contratto a termine, purché abbiano almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni (art. 3 D.Lgs. 22/2015). Si chiede online all’INPS entro 68 giorni dalla fine del rapporto e dura al massimo due anni.
Vediamo requisiti, novità per chi cambia lavoro, domanda, calcolo di importo e durata, anticipo per chi si mette in proprio e casi di decadenza.
In breve
- La NASpI spetta ai dipendenti che perdono il lavoro involontariamente e hanno almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti (art. 3 D.Lgs. 22/2015).
- La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza (art. 6).
- Vale il 75% della retribuzione media fino a una soglia rivalutata ogni anno, ha un tetto massimo e cala del 3% al mese dal sesto mese, dall’ottavo per chi ha compiuto 55 anni (art. 4).
- Dura per la metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni, quindi al massimo circa 24 mesi (art. 5).
Chi ha diritto alla NASpI?
La NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) riguarda i dipendenti privati, comprese colf e badanti, e i dipendenti pubblici a termine. Sono esclusi i pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli, che hanno una disoccupazione propria (art. 2 D.Lgs. 22/2015); per i collaboratori c’è la DIS-COLL.
Servono due requisiti insieme. Il primo è lo stato di disoccupazione involontaria: il lavoro deve finire per una causa non scelta dal lavoratore, come il licenziamento, anche disciplinare, o la scadenza del contratto a termine. Il secondo sono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni prima della cessazione; il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non si applica più dal 2022.
Chi si dimette di sua iniziativa, di regola, non ha diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo tutelato di maternità e la risoluzione consensuale raggiunta davanti all’Ispettorato nella conciliazione prevista per alcuni licenziamenti economici. Chi smette di presentarsi al lavoro rischia di restare senza indennità: il rapporto può chiudersi per dimissioni per fatti concludenti.
Mi sono dimesso e poi ho perso il nuovo lavoro: la NASpI spetta?
Dal 1° gennaio 2025 la legge di bilancio (L. 207/2024) ha aggiunto un requisito per chi cambia lavoro. Se nei dodici mesi precedenti la perdita involontaria del lavoro vi siete dimessi, o avete firmato una risoluzione consensuale, da un rapporto a tempo indeterminato, la NASpI spetta solo se dopo quelle dimissioni avete maturato almeno 13 settimane di contributi (art. 3, comma 1, lettera c-bis, D.Lgs. 22/2015).
Un esempio: una commessa lascia un posto fisso per un contratto a termine di due mesi in un altro negozio; alla scadenza non ha diritto alla NASpI, perché dopo le dimissioni ha meno di 13 settimane di contributi. La regola non vale per le dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità; le altre regole sono nella guida sulle dimissioni volontarie.
Come e quando si presenta la domanda di NASpI?
Il termine di 68 giorni è di decadenza: chi lo supera perde l’indennità, anche se ha tutti i requisiti. I passaggi sono questi:
- Invio: dal sito dell’INPS con SPID, CIE o CNS, tramite il contact center oppure con l’aiuto gratuito di un patronato.
- Tempi: la NASpI decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione se la domanda arriva entro quella data, altrimenti dal giorno dopo la domanda (art. 6): ogni giorno di ritardo è un giorno di indennità in meno.
- Centro per l’impiego: la domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; entro 15 giorni bisogna contattare il centro per l’impiego per sottoscrivere il patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015).
Quanto spetta di NASpI e per quanto tempo?
Si parte dalla retribuzione media mensile: le retribuzioni imponibili degli ultimi quattro anni divise per le settimane di contributi e moltiplicate per 4,33 (art. 4). Fino a una soglia fissata dalla legge la NASpI è pari al 75% della retribuzione media; sopra la soglia, al 75% della soglia si aggiunge il 25% della parte eccedente, senza superare un tetto massimo mensile.
Soglia e tetto sono rivalutati ogni anno e l’INPS li comunica con una circolare: verificateli prima di fare i conti. Con una retribuzione media di 1.000 euro, sotto la soglia, la NASpI iniziale è di 750 euro lordi. L’indennità è soggetta a IRPEF e dà diritto a contributi figurativi utili per la pensione.
Dal primo giorno del sesto mese la NASpI si riduce del 3% ogni mese; per chi alla data della domanda ha già compiuto 55 anni la riduzione parte dall’ottavo mese. La durata è pari alla metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni, esclusi i periodi che hanno già dato un’indennità di disoccupazione (art. 5): con due anni pieni di contributi si ha circa un anno di NASpI.
Si può avere la NASpI in anticipo per avviare un’attività?
Sì. Chi si mette in proprio, apre un’impresa individuale o entra come socio lavoratore in una cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata della NASpI non ancora ricevuta (art. 8), con domanda all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Dal 1° gennaio 2026 l’anticipo si paga in due rate: il 70% subito e il restante 30% alla fine del periodo in cui sarebbe durata la NASpI, comunque non oltre sei mesi dalla domanda, dopo aver verificato che il beneficiario non lavori come dipendente e non abbia una pensione diretta (L. 199/2025). L’anticipo non dà contributi figurativi e va restituito se nel frattempo si inizia un lavoro dipendente, salvo che con la cooperativa; se l’attività cessa per cause non imputabili, la restituzione è limitata alla durata del lavoro dipendente (Corte cost. 90/2024).
Quando si perde la NASpI?
I casi di decadenza sono elencati dall’art. 11 D.Lgs. 22/2015; a questi si aggiungono le sanzioni sulla ricerca attiva del lavoro:
- Nuovo lavoro stabile: se il reddito annuo supera la soglia esente da imposta si decade; un contratto non superiore a sei mesi, invece, sospende la NASpI, che riprende alla fine (art. 9).
- Comunicazioni mancate: chi inizia un lavoro a basso reddito o un’attività autonoma deve comunicare all’INPS il reddito previsto, altrimenti decade.
- Pensione: si decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, o se si ottiene l’assegno ordinario di invalidità, a meno di optare per la NASpI.
- Politiche attive: chi salta gli appuntamenti del centro per l’impiego subisce decurtazioni crescenti fino alla decadenza; chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua perde l’indennità (art. 21 D.Lgs. 150/2015).
Domande frequenti
Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto alla NASpI?
Sì. Anche il licenziamento disciplinare è una perdita involontaria del lavoro, quindi la NASpI spetta se ci sono i requisiti contributivi. Intanto si può impugnare il licenziamento nei termini, come spiegato nella guida su come impugnare il licenziamento.
Cosa succede alla NASpI se vinco la causa di licenziamento?
Dipende dall’esito. Se il giudice ordina la reintegrazione con il pagamento delle retribuzioni perse, il rapporto si considera mai interrotto e l’INPS può chiedere la restituzione dell’indennità.
Ho lavorato solo pochi mesi: posso chiedere la NASpI?
Sì, se nei quattro anni precedenti avete almeno 13 settimane di contributi, anche sommando lavori diversi. La durata sarà breve, pari alla metà delle settimane contributive.
Tra fine del rapporto e domanda all’INPS le scadenze sono strette, e un errore sulla causa di cessazione può costare l’intera indennità. Se l’INPS vi ha negato la NASpI o state valutando dimissioni e cambio di lavoro, lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può esaminare la vostra situazione: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



