La badante o la colf si può licenziare anche senza un motivo, perché nel lavoro domestico vale il recesso libero, ma bisogna rispettare il preavviso fissato dal contratto collettivo, da 8 a 30 giorni a seconda dell’orario e dell’anzianità, oppure pagare la relativa indennità. Alla fine del rapporto spettano sempre TFR, ferie non godute e ratei di tredicesima, e la cessazione va comunicata all’INPS entro cinque giorni.
Le regole sono quelle del contratto collettivo nazionale (CCNL) del lavoro domestico del 28 ottobre 2025, in vigore fino al 31 ottobre 2028. Vediamo quanto dura il preavviso, cosa cambia se la lavoratrice convive o se l’assistito muore, cosa va pagato e come si comunica il licenziamento.
In breve
- Nel lavoro domestico non serve un motivo per licenziare (art. 2118 c.c. e art. 4 L. 108/1990), ma il licenziamento discriminatorio resta nullo.
- Il preavviso dell’art. 40 del CCNL 2025 va da 8 a 30 giorni di calendario (60 per i custodi con alloggio); se manca, si paga un’indennità pari alla retribuzione dei giorni non concessi.
- Alla cessazione spettano TFR (retribuzione annua, compresi vitto e alloggio, divisa per 13,5), ferie non godute e ratei di tredicesima.
- La cessazione si comunica all’INPS entro 5 giorni; se muore il datore, gli eredi hanno 60 giorni (messaggio INPS 11 giugno 2026, n. 1972).
Si può licenziare la badante senza motivo?
Sì. Il lavoro domestico è escluso dalle norme che obbligano il datore ad avere una giusta causa o un giustificato motivo per licenziare (art. 4 della legge 108/1990). Vale il recesso dell’art. 2118 del codice civile: ciascuna parte può chiudere il rapporto dando il preavviso, senza dover spiegare perché.
Restano però dei limiti. Il licenziamento discriminatorio, per esempio legato alla nazionalità o alla religione, è nullo (art. 3 della stessa legge). E dall’inizio della gravidanza fino alla fine del congedo di maternità e dell’eventuale congedo parentale previsto dal contratto, la lavoratrice può essere licenziata solo per giusta causa (art. 25 del CCNL): è una tutela più breve di quella generale, spiegata nella guida al licenziamento in gravidanza.
Durante il periodo di prova, che deve risultare per iscritto e dura 30 giorni di lavoro effettivo per chi convive e per i livelli D e D super, 8 giorni negli altri casi, si può recedere senza preavviso (art. 12 del CCNL).
Quanto preavviso spetta a colf e badanti?
L’art. 40 del CCNL distingue in base all’orario settimanale e all’anzianità presso lo stesso datore di lavoro:
- Almeno 25 ore settimanali, come nel caso tipico della badante convivente: 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità, 30 giorni oltre.
- Meno di 25 ore settimanali: 8 giorni fino a 2 anni di anzianità, 15 giorni oltre.
- Custodi e portieri privati che abitano con la famiglia in un alloggio indipendente del datore: 30 giorni fino a un anno di anzianità, 60 giorni oltre.
I termini raddoppiano se il licenziamento è intimato prima del trentunesimo giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Chi vuole interrompere subito il rapporto paga l’indennità sostitutiva del preavviso, che per chi convive comprende il valore convenzionale di vitto e alloggio.
Durante il preavviso la badante convivente resta nella casa, perché vitto e alloggio fanno parte della retribuzione. Poi la stanza va lasciata libera; se non accade, è sconsigliato cambiare la serratura, perché farsi giustizia da sé può costituire reato: meglio una diffida scritta e, se non basta, il giudice.
Il preavviso non è dovuto in caso di giusta causa, cioè di mancanze così gravi da impedire la prosecuzione del rapporto, come un furto; se l’accusa non è provata, la lavoratrice può chiedere l’indennità. Se è lei a lasciare il posto, nei rapporti da 25 ore in su il preavviso è dimezzato e non serve la procedura telematica (art. 26, comma 7, D.Lgs. 151/2015); le altre regole sono nella guida alle dimissioni volontarie.
Cosa succede se muore l’assistito?
Se il datore di lavoro era la persona assistita, alla sua morte il rapporto può essere chiuso rispettando i termini di preavviso (art. 40, comma 7, del CCNL). Gli eredi devono quindi concedere il preavviso o pagare l’indennità, oltre a TFR, ferie e tredicesima maturati.
Di questi crediti rispondono in solido i familiari conviventi, il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto, nei limiti del periodo di convivenza risultante dall’anagrafe (art. 40, comma 8). Gli altri eredi ne rispondono se accettano l’eredità: se i debiti sono consistenti conviene valutare il beneficio d’inventario.
Da giugno 2026, dopo il decesso, non si possono più attivare nuove deleghe per gestire il rapporto. La cessazione va comunicata entro 60 giorni dalla morte dall’intermediario già delegato oppure dall’erede, tramite Contact Center con il PIN telefonico di MyINPS o con PEC alla sede INPS; poi l’INPS chiude il rapporto d’ufficio.
Se invece il datore era un figlio o un altro familiare, la morte dell’assistito non chiude il rapporto da sola: il familiare può licenziare con il normale preavviso.
Cosa spetta alla colf o alla badante alla fine del rapporto?
Con l’ultima busta paga la famiglia deve liquidare:
- TFR: per ogni anno, la retribuzione annua comprensiva del valore di vitto e alloggio, divisa per 13,5 e rivalutata (art. 41 del CCNL). Durante il rapporto se ne può chiedere un anticipo fino al 70%, una volta l’anno.
- Ferie: il contratto ne riconosce 26 giorni lavorativi l’anno; alla cessazione si pagano quelle maturate e non godute, che non possono essere collocate nel preavviso.
- Tredicesima: i ratei maturati nell’anno, compresa l’indennità di vitto e alloggio (art. 39).
- Preavviso: l’indennità sostitutiva, se non è stato lavorato, oltre alla retribuzione dei giorni lavorati nell’ultimo mese.
Se la famiglia non paga, la lavoratrice può agire con gli strumenti descritti nella guida sul TFR non pagato, ricordando che il TFR si prescrive in cinque anni dalla fine del rapporto.
Come si comunica il licenziamento?
- Lettera: a mano con firma per ricevuta, con raccomandata o PEC. La legge non impone la forma scritta, ma lo scritto prova la data da cui decorre il preavviso.
- Contenuto: data, durata del preavviso o scelta di pagare l’indennità, ultimo giorno di lavoro. Il motivo non è obbligatorio, salvo la giusta causa, che va descritta.
- Conteggi: ultimo cedolino con TFR, ferie, tredicesima ed eventuale indennità di preavviso.
- INPS: comunicare la cessazione entro 5 giorni, dal portale dei servizi per il lavoro domestico, dall’app INPS Mobile, tramite Contact Center o un intermediario.
- Contributi: in caso di cessazione vanno versati entro 10 giorni dalla fine del rapporto, senza attendere la scadenza trimestrale.
- Dichiarazione: se la lavoratrice lo chiede per iscritto, il datore deve attestare il licenziamento (art. 40, comma 9), documento utile per la NASpI.
Domande frequenti
Si può licenziare la badante in malattia?
Durante la malattia la lavoratrice conserva il posto per 10, 45 o 180 giorni di calendario a seconda dell’anzianità, con un aumento del 50% per le malattie oncologiche (art. 27 del CCNL). La malattia sospende anche il preavviso già iniziato.
La badante licenziata ha diritto alla NASpI?
Sì, la NASpI spetta anche a colf e badanti licenziate, se hanno i requisiti contributivi richiesti. La domanda si presenta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, anche tramite patronato.
Chi firma la lettera se l’assistito non è in grado di farlo?
Firma chi ha il potere di rappresentare il datore di lavoro, come un amministratore di sostegno autorizzato dal giudice. Un familiare privo di questo potere non può licenziare al posto dell’assistito.
Orario, convivenza e anzianità cambiano i conti finali di ogni rapporto domestico. Se dovete chiudere un rapporto con una colf o una badante, o ritenete di non aver ricevuto quanto dovuto, potete chiedere una valutazione allo Studio, a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



