Un licenziamento che si ritiene illegittimo va contestato per iscritto entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Dopo questa prima impugnazione bisogna depositare il ricorso in tribunale, o chiedere il tentativo di conciliazione, entro i successivi 180 giorni. Sono termini di decadenza: se si lasciano scadere, il licenziamento non si può più contestare, anche se era ingiusto.
Cosa si può ottenere dipende dal motivo del licenziamento, dal vizio riscontrato, dalle dimensioni dell’azienda e soprattutto dalla data di assunzione, prima o dopo il 7 marzo 2015. A seconda dei casi il giudice può ordinare il rientro al lavoro, cioè la reintegrazione, oppure riconoscere un’indennità economica.
Vediamo i termini da rispettare, quando un licenziamento è illegittimo, quali tutele si applicano e quando può convenire un accordo.
Entro quando va impugnato il licenziamento?
La regola è nell’art. 6 della legge 604/1966. Il lavoratore ha 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta per impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche fuori dal processo, che renda chiara la volontà di contestarlo: di solito una raccomandata o una PEC inviata dal lavoratore, dal suo avvocato o dal sindacato.
Questa impugnazione, detta stragiudiziale, perde efficacia se entro i successivi 180 giorni non si deposita il ricorso davanti al giudice del lavoro o non si comunica al datore la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Se la conciliazione viene rifiutata o non porta a un accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Il licenziamento dato solo a voce è inefficace, perché la legge richiede la forma scritta. Anche in questo caso, però, conviene non attendere e formalizzare subito la contestazione. Per tenere sotto controllo le date potete aiutarvi con il nostro calcolo delle scadenze.
Quando un licenziamento è illegittimo?
Il datore di lavoro può licenziare solo per giusta causa, cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.), o per giustificato motivo (art. 3 della legge 604/1966). Il motivo può essere soggettivo, cioè un inadempimento notevole del lavoratore, oppure oggettivo, legato a ragioni organizzative e produttive dell’azienda. La prova del motivo spetta al datore di lavoro (art. 5 della stessa legge). Le ipotesi più frequenti di illegittimità sono:
- Licenziamento discriminatorio o dovuto ad altri motivi vietati, come il matrimonio, la maternità o la ritorsione, per esempio contro chi ha denunciato mobbing: è nullo;
- Licenziamento orale, privo della forma scritta;
- Procedura disciplinare violata: manca la contestazione scritta dell’addebito o non sono stati concessi almeno 5 giorni per le giustificazioni (art. 7 dello Statuto dei lavoratori);
- Fatto inesistente o sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell’addebito;
- Motivo economico non provato, oppure mancata verifica della possibilità di assegnare il lavoratore ad altre mansioni (il cosiddetto obbligo di repêchage).
Cosa si ottiene: reintegra o indennità?
Assunti prima del 7 marzo 2015
Nelle aziende che superano i limiti dimensionali, in genere più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune o più di 60 in totale, si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), modificato dalla legge Fornero (legge 92/2012). La reintegrazione è prevista nei casi più gravi, come il licenziamento nullo o discriminatorio e alcune ipotesi di fatto insussistente; negli altri casi spetta un’indennità. Nelle aziende più piccole vale l’art. 8 della legge 604/1966: riassunzione o, in alternativa, indennità.
Assunti dal 7 marzo 2015
Per chi è stato assunto a tempo indeterminato da quella data, anche per conversione di un contratto a termine, si applica il contratto a tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015). La reintegrazione resta per il licenziamento nullo, discriminatorio o orale e, dopo alcune sentenze della Corte costituzionale, per diversi casi in cui il fatto contestato o il motivo economico risultano insussistenti. Negli altri casi spetta un’indennità che il giudice determina tra un minimo e un massimo di mensilità, guardando soprattutto all’anzianità di servizio ma anche alle dimensioni dell’impresa e al comportamento delle parti.
Per le piccole imprese le indennità sono ridotte, ma la Corte costituzionale è intervenuta anche su questo punto, eliminando nel 2025 il tetto massimo di sei mensilità (sentenza n. 118/2025): importi e limiti vanno verificati sul caso concreto. In entrambi i regimi, chi ottiene la reintegrazione può rinunciare al rientro e chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.
Conviene conciliare?
Molte controversie sui licenziamenti si chiudono con un accordo. Le strade principali sono tre:
- Offerta di conciliazione dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, per gli assunti dal 7 marzo 2015: entro il termine per l’impugnazione il datore può offrire, in una sede protetta, una somma calcolata sull’anzianità ed esente da imposte; se il lavoratore la accetta, rinuncia a impugnare il licenziamento;
- Conciliazione in sede protetta, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, in sede sindacale o davanti al giudice: gli accordi firmati in queste sedi non possono essere contestati in seguito (art. 2113 c.c.);
- Negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, estesa alle controversie di lavoro dalla riforma Cartabia.
Per i licenziamenti per motivo economico degli assunti prima del 7 marzo 2015 nelle aziende più grandi, la legge prevede inoltre una procedura preventiva davanti all’Ispettorato del lavoro. Valutare un’offerta significa confrontarla con ciò che si otterrebbe in giudizio, con i tempi e con i rischi della causa: accettare in fretta può voler dire rinunciare a molto, rifiutare sempre può esporre a un contenzioso lungo e incerto.
Cosa fare subito dopo il licenziamento
- Conservate la lettera di licenziamento con la busta o la ricevuta della PEC: serve a provare la data.
- Controllate se la lettera indica i motivi: la legge richiede che siano comunicati per iscritto insieme al licenziamento.
- Recuperate contratto, buste paga, eventuali contestazioni disciplinari e le vostre risposte.
- Annotate testimoni, messaggi ed email utili a ricostruire i fatti.
- Inviate l’impugnazione scritta entro 60 giorni, meglio con l’assistenza di un avvocato o del sindacato.
- Presentate all’INPS la domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione: spetta anche in caso di licenziamento disciplinare.
- Non firmate accordi o rinunce senza averli fatti esaminare.
Nel frattempo potete cercare un nuovo lavoro: non pregiudica la causa. In caso di reintegrazione, però, quanto guadagnato nel frattempo può essere detratto dall’indennità e, a seconda del regime, può contare anche il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro congrua. Conviene quindi conservare traccia delle candidature inviate e dei colloqui sostenuti.
Domande frequenti
Posso impugnare il licenziamento con una semplice lettera?
Sì, basta qualsiasi atto scritto che renda chiara la volontà di contestare il licenziamento. Conta però la prova della data di ricezione, per questo si usano la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Poi va rispettato il termine di 180 giorni per il ricorso.
Quanto dura una causa di licenziamento?
Dipende dal tribunale e dalla complessità della vicenda. Con la riforma Cartabia le cause in cui si chiede la reintegrazione hanno trattazione prioritaria (art. 441-bis c.p.c.), ma i tempi restano variabili.
Se chiedo la NASpI perdo il diritto di fare causa?
No, la domanda di NASpI non comporta alcuna rinuncia all’impugnazione. Se però si ottiene la reintegrazione, possono nascere obblighi di restituzione verso l’INPS: è un aspetto da considerare nella strategia.
Ogni licenziamento va letto alla luce del contratto, della storia del rapporto e delle regole applicabili. Se avete ricevuto una lettera di licenziamento e volete capire se e come contestarla, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto del lavoro. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti: il consiglio è di farlo prima che siano trascorsi i 60 giorni.



