Chi lavora in nero ha gli stessi diritti di un dipendente regolare: può farsi riconoscere il rapporto, recuperare stipendi, TFR e contributi e segnalare il datore all’Ispettorato del lavoro, senza sanzioni a proprio carico. Il datore che impiega lavoratori senza la comunicazione preventiva di assunzione rischia invece una maxisanzione da 1.950 a 46.800 euro per ciascun lavoratore, oltre a contributi e sanzioni civili.
Il lavoro in nero, o sommerso, è il rapporto di lavoro subordinato non comunicato agli enti: niente contratto, niente busta paga, niente contributi. Vediamo cosa rischia il datore, come si presenta una segnalazione in Sicilia, come si prova il rapporto, cosa si può recuperare ed entro quando.
In breve
- La maxisanzione (art. 3, comma 3, D.L. 12/2002), dal 2 marzo 2024, va per ogni lavoratore da 1.950 a 11.700 euro fino a 30 giorni di lavoro, da 3.900 a 23.400 euro fino a 60 giorni e da 7.800 a 46.800 euro oltre; non si applica al lavoro domestico.
- In Sicilia la vigilanza è affidata agli Ispettorati territoriali del lavoro della Regione, uno per provincia; la richiesta di intervento si presenta con il modulo INL 31.
- Le retribuzioni si prescrivono in cinque anni dalla fine del rapporto; i contributi in cinque anni, dieci se il lavoratore denuncia l’omissione all’INPS prima della scadenza (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
- Anche il lavoratore non assicurato che si infortuna riceve le prestazioni INAIL (art. 67 D.P.R. 1124/1965).
Cosa rischia il datore che fa lavorare in nero?
La sanzione principale è la maxisanzione, prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 per chi impiega lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Il D.L. 19/2024 ha portato dal 20 al 30% l’aumento degli importi base e, dal 2 marzo 2024, per ciascun lavoratore irregolare si paga:
- fino a 30 giorni di effettivo lavoro: da 1.950 a 11.700 euro;
- da 31 a 60 giorni: da 3.900 a 23.400 euro;
- oltre 60 giorni: da 7.800 a 46.800 euro.
Gli importi crescono di un ulteriore 20% se il lavoratore è uno straniero senza permesso di soggiorno, un minore in età non lavorativa o un beneficiario dell’Assegno di inclusione. Negli altri casi il datore che regolarizza il lavoratore con un contratto adeguato e lo mantiene in servizio per almeno tre mesi può pagare la sanzione nella misura minima, grazie alla procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004).
Si aggiungono i contributi evasi con le sanzioni civili e i premi INAIL. Se i lavoratori in nero sono almeno il 10% di quelli presenti all’ispezione, l’Ispettorato sospende l’attività finché l’impresa non si mette in regola (art. 14 D.Lgs. 81/2008). Impiegare stranieri senza permesso di soggiorno o sfruttare i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno, il cosiddetto caporalato (art. 603-bis c.p.), sono anche reati. Le famiglie che non regolarizzano colf e badanti non subiscono la maxisanzione, ma devono comunque i contributi arretrati con le sanzioni.
Come si denuncia il lavoro in nero?
In Sicilia la vigilanza sul lavoro è di competenza della Regione: gli Ispettorati territoriali del lavoro di Palermo, Caltanissetta e delle altre province dipendono dal Dipartimento regionale del lavoro. Il percorso tipico è questo:
- Raccogliere le prove e annotare date, orari, luogo di lavoro e nomi dei colleghi.
- Presentare la richiesta di intervento con il modulo INL 31, indicando i dati del datore, i fatti e i documenti disponibili; si può consegnare all’Ispettorato della propria provincia o inviare via PEC. I dati di chi segnala sono trattati in modo riservato.
- Partecipare alla conciliazione monocratica, se l’Ispettorato convoca le parti (art. 11 D.Lgs. 124/2004): se il datore regolarizza e paga, la vicenda si chiude con un accordo.
- Attendere l’accertamento: per le somme dovute gli ispettori possono emettere una diffida accertativa, che può diventare titolo esecutivo (art. 12 D.Lgs. 124/2004).
- Valutare la causa davanti al giudice del lavoro, in alternativa o in aggiunta all’ispezione.
Come si prova un rapporto di lavoro in nero?
In giudizio l’onere della prova spetta al lavoratore, che deve dimostrare di aver lavorato alle dipendenze e sotto le direttive del datore, con quale orario e per quanto tempo. Non esiste una prova obbligata: il giudice valuta tutti gli elementi, anche indiziari. Sono utili le testimonianze di colleghi, clienti e fornitori; messaggi, email e chat con ordini, turni e orari; bonifici o ricariche ricorrenti in coincidenza con la paga; foto sul luogo di lavoro, divise, badge o chiavi; il verbale dell’ispezione, se gli ispettori vi hanno trovato al lavoro.
Può servire anche una conversazione registrata con il datore, nei limiti spiegati nella guida sulla registrazione di nascosto. Meglio raccogliere tutto mentre il rapporto è in corso: dopo, testimoni e documenti diventano più difficili da recuperare.
Cosa si può recuperare ed entro quando?
Provato il rapporto, spetta la retribuzione prevista dal contratto collettivo del settore per le mansioni svolte (art. 36 Cost.), detratto quanto ricevuto in contanti: quindi differenze di paga, tredicesima, ferie, straordinari e TFR. Per il recupero valgono gli strumenti descritti nella guida sul TFR non pagato.
I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). Per i rapporti privi di stabilità, come quello in nero, la Cassazione (sentenza n. 26246 del 2022) ha chiarito che il termine decorre dalla fine del rapporto, non dalle singole mensilità.
I contributi, invece, si prescrivono in cinque anni da quando andavano versati, termine che diventa di dieci anni se il lavoratore o i suoi superstiti denunciano l’omissione all’INPS prima della scadenza: per questo conviene segnalarla subito. Se sono ormai prescritti, il lavoratore può chiedere al datore il risarcimento del danno alla pensione (art. 2116 c.c.) o, a certe condizioni, la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962).
Se il rapporto si chiude con un licenziamento a voce, questo è inefficace: la guida sul licenziamento illegittimo spiega come contestarlo.
E se il lavoratore in nero si fa male?
L’assicurazione contro gli infortuni opera anche se il datore non ha mai denunciato il lavoratore: per il principio di automaticità, l’INAIL paga le prestazioni anche all’infortunato non assicurato (art. 67 D.P.R. 1124/1965), mentre il datore dovrà versare i premi evasi con le sanzioni. L’infortunio va quindi denunciato comunque, anche direttamente dal lavoratore, tramite il pronto soccorso o un patronato.
Se l’infortunio dipende dalla violazione delle norme di sicurezza, il lavoratore può chiedere al datore anche i danni che l’INAIL non copre: come funziona è spiegato nella guida su infortunio sul lavoro e danno differenziale.
Domande frequenti
Il giorno di prova senza contratto è lavoro in nero?
Sì. La comunicazione di assunzione va inviata prima dell’inizio del lavoro, anche se si tratta di una prova, e il patto di prova deve risultare per iscritto. Un giorno di lavoro non comunicato, pagato o no, è lavoro irregolare.
Il lavoratore in nero rischia sanzioni?
Di regola no: le sanzioni colpiscono il datore, e il lavoratore conserva i suoi diritti anche se ha accettato di lavorare senza contratto. Fa eccezione chi percepisce NASpI o Assegno di inclusione senza comunicare il lavoro: perde la prestazione e deve restituirla, con possibili conseguenze penali nei casi più gravi.
Mi conviene accettare un accordo con il datore?
Può convenire, se la somma è adeguata. Le rinunce del lavoratore sono però definitive solo se firmate in una sede protetta, come l’Ispettorato, il sindacato o il giudice (art. 2113 c.c.); i contributi, invece, sono dovuti all’INPS e il lavoratore non può rinunciarvi.
Ricostruire un rapporto in nero richiede metodo: prove, conteggi e termini vanno valutati prima di muoversi. Se lavorate o avete lavorato senza contratto, potete chiedere allo Studio una valutazione del caso concreto nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



