Registrare di nascosto una conversazione a cui si partecipa è legale: non serve il consenso degli altri e la registrazione vale come prova, nel processo civile come riproduzione meccanica (art. 2712 c.c.) e in quello penale come documento (art. 234 c.p.p.). È invece reato registrare conversazioni tra altre persone a cui non si partecipa, e può esserlo diffondere la registrazione per danneggiare qualcuno.
Vediamo quando la registrazione è lecita, dove passa il confine con le intercettazioni, come si usa in una causa, anche di lavoro o di famiglia, e cosa dice la disciplina della privacy.
In breve
- Chi partecipa a un colloquio, di persona o al telefono, può registrarlo senza avvisare: per la Cassazione non è un’intercettazione ma la documentazione di un fatto.
- Nel processo civile la registrazione fa piena prova se la controparte non ne contesta in modo specifico la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.).
- Registrare conversazioni altrui, ad esempio lasciando il telefono acceso in una stanza o installando un’app spia, può integrare reati come quelli degli artt. 615-bis, 617 e 617-bis c.p.
- Diffondere una registrazione fatta di nascosto per danneggiare la reputazione di chi vi compare è punito con la reclusione fino a quattro anni (art. 617-septies c.p.).
È legale registrare una conversazione senza consenso?
Sì, se chi registra partecipa alla conversazione. Chi parla con qualcuno accetta il rischio che l’interlocutore ricordi, annoti o documenti ciò che viene detto: per questo la registrazione fatta da un partecipante non viola la segretezza delle comunicazioni. Lo hanno affermato le Sezioni Unite penali della Cassazione nel 2003 (sent. n. 36747) e l’orientamento è rimasto costante.
La regola vale per colloqui di persona, telefonate e videochiamate, anche in un luogo privato, se chi registra partecipa alla conversazione o è comunque ammesso ad assistervi. Non serve avvisare né chiedere il permesso. Foto e video, invece, hanno regole proprie, spiegate nella guida su filmare o fotografare una persona.
Quando registrare diventa reato: la differenza con le intercettazioni
L’intercettazione è la captazione di comunicazioni tra altre persone, all’insaputa degli interlocutori: è consentita solo all’autorità giudiziaria, con le garanzie del codice di procedura penale. Al privato che la compie il codice penale riserva pene severe:
- Art. 617 c.p.: prendere fraudolentemente cognizione di comunicazioni telefoniche tra altre persone, o comunque non dirette a sé, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
- Art. 617-bis c.p.: procurarsi o installare apparecchi idonei a intercettare le telefonate altrui è punito con la reclusione da uno a quattro anni; per chat e messaggi c’è l’analogo art. 617-quinquies c.p.
- Art. 615-bis c.p.: procurarsi indebitamente, con strumenti di ripresa sonora o visiva, notizie sulla vita privata che si svolge in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il confine, quindi, è la partecipazione alla conversazione. Registrare la telefonata che si fa con il proprio ex è lecito; nascondere un registratore per ascoltare le sue telefonate con altri, o installare un’app spia sul suo telefono, non lo è.
La registrazione vale come prova?
Nella causa civile
La registrazione è una riproduzione meccanica: fa piena prova dei fatti che rappresenta se la persona contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità (art. 2712 c.c.). Per la Cassazione il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: un generico «non è vero» non basta. E anche se la registrazione viene disconosciuta, il giudice può accertarne l’autenticità con altri mezzi, ad esempio una consulenza tecnica fonica o i testimoni.
Nel processo penale
La registrazione fatta da un partecipante è un documento (art. 234 c.p.p.), non un’intercettazione: si può allegare alla denuncia o alla querela e il giudice può disporre una perizia per trascriverla. Per non comprometterne il valore conviene seguire alcune regole pratiche:
- Conservare il file originale, senza tagli né modifiche, e se possibile anche il dispositivo usato.
- Fare copie su un supporto sicuro, annotando data, luogo e persone presenti.
- Preparare una trascrizione dei passaggi rilevanti, da far verificare al proprio avvocato.
- Non diffonderla: va usata solo per difendersi, nelle sedi giudiziarie.
Registrazioni nelle cause di lavoro e di famiglia
Nel lavoro la Cassazione ha più volte ritenuto legittimo, e non punibile con il licenziamento, il comportamento del dipendente che registra di nascosto colloqui con colleghi o superiori per tutelare i propri diritti, ad esempio per provare mobbing, demansionamento o molestie. Serve però che la registrazione sia pertinente e necessaria alla difesa: registrare tutti in modo sistematico, senza uno scopo difensivo, può avere conseguenze disciplinari. Sul tema vedi la guida sul mobbing.
Nelle separazioni e nelle cause sull’affidamento dei figli le registrazioni servono spesso a documentare minacce, violenze verbali o accordi presi a voce. Valgono le stesse regole: si può registrare ciò che l’altro coniuge dice a noi, non le sue conversazioni con terzi. Come raccogliere le prove di una relazione extraconiugale è spiegato nella guida sulle prove del tradimento.
Privacy: si può pubblicare o far ascoltare la registrazione?
Il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) non si applica all’uso strettamente personale e consente di trattare dati personali quando serve a difendere un diritto in giudizio: la registrazione può quindi essere consegnata al proprio avvocato e depositata in causa. Pubblicarla o farla circolare è un’altra cosa. Sui social o nelle chat di gruppo espone a responsabilità per violazione della privacy e, se lo scopo è danneggiare la reputazione di chi vi compare, al reato dell’art. 617-septies c.p., procedibile a querela; non è punibile, invece, chi la usa in un procedimento giudiziario o per il diritto di difesa o di cronaca.
Se il contenuto diffuso è offensivo si aggiunge la diffamazione, di cui parliamo nella guida sulla diffamazione sui social. Chi condivide chat altrui pone un problema diverso, trattato nella guida sugli screenshot di una conversazione.
Domande frequenti
Posso registrare una telefonata senza avvisare l’altra persona?
Sì, se partecipate alla telefonata. La registrazione è lecita e può essere usata come prova, anche se l’interlocutore non sapeva di essere registrato. Non potete invece registrare telefonate tra altre persone.
Posso registrare di nascosto il mio datore di lavoro?
Sì, se partecipate al colloquio e lo fate per tutelare un vostro diritto, ad esempio in vista di una causa. La registrazione va usata solo a fini difensivi: diffonderla tra i colleghi o sui social può costare una sanzione disciplinare.
Una registrazione fatta di nascosto può essere contestata?
Sì, la controparte può disconoscerne la conformità ai fatti, ma deve farlo in modo preciso e tempestivo. In quel caso il giudice può verificarla con una perizia fonica o con altre prove: per questo è importante conservare il file originale.
Prima di usare una registrazione in una causa, o di decidere se farne una, conviene valutare con un legale se è utilizzabile e come presentarla. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, assiste nelle cause civili, di famiglia e di lavoro: potete contattarci per un parere sul vostro caso.



