Assegno di inclusione: requisiti, importo e domanda nel 2026

Abolito il reddito di cittadinanza, dal 2024 c’è l’Assegno di inclusione: chi può chiederlo, quanto spetta nel 2026, come fare domanda, gli obblighi e il Supporto formazione e lavoro.

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Assegno di inclusione: requisiti, importo e domanda nel 2026

Il reddito di cittadinanza non esiste più: è stato abrogato dal 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 318, L. 197/2022) e al suo posto c’è l’Assegno di inclusione (ADI), un sostegno mensile pagato dall’INPS alle famiglie in difficoltà economica con almeno un componente fragile: una persona con disabilità, un minorenne, chi ha almeno 60 anni o chi è in condizione di svantaggio ed è seguito dai servizi socio-sanitari. Lo disciplina il D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023 e modificato più volte, da ultimo dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Questo articolo del 2019 sul reddito di cittadinanza è stato riscritto sulla misura in vigore oggi: requisiti, importo, domanda, obblighi e Supporto per la formazione e il lavoro.

In breve

  • L’Assegno di inclusione spetta ai nuclei con ISEE non superiore a 10.140 euro e con almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni o in condizione di svantaggio certificata (art. 2 D.L. 48/2023).
  • Integra il reddito familiare fino a 6.500 euro l’anno, moltiplicati per la scala di equivalenza (8.190 euro per i nuclei di soli ultrasessantasettenni, anche con familiari con disabilità grave), più un contributo per l’affitto fino a 3.640 euro l’anno.
  • Dura 18 mesi e si rinnova per periodi di 12 mesi con una nuova domanda: dal 2026 non c’è più il mese di sospensione, ma la prima mensilità del rinnovo è pagata al 50% (L. 199/2025).
  • Chi ha tra 18 e 59 anni e non rientra nell’Assegno può chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro: 500 euro al mese se partecipa a corsi o progetti.

Che fine ha fatto il reddito di cittadinanza?

Dopo un 2023 di transizione, il reddito di cittadinanza è stato sostituito da due misure: l’Assegno di inclusione, per le famiglie con persone fragili, e il Supporto per la formazione e il lavoro, per gli adulti in grado di lavorare. Il passaggio non è automatico.

Chi ha diritto all’Assegno di inclusione?

Nel nucleo deve esserci almeno una persona con disabilità ai fini ISEE, per esempio un invalido civile almeno al 67%, un minorenne, una persona con almeno 60 anni o una persona in condizione di svantaggio inserita in un programma di cura e assistenza certificato dalla pubblica amministrazione. Il richiedente deve essere cittadino italiano o europeo, oppure straniero lungo soggiornante o con protezione internazionale, e risiedere in Italia da almeno cinque anni, gli ultimi due in modo continuativo.

I requisiti economici si verificano sull’ISEE:

  • ISEE non superiore a 10.140 euro;
  • reddito familiare entro 6.500 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza (8.190 euro per i nuclei di ultrasessantasettenni, 10.140 euro per chi vive in affitto);
  • patrimonio immobiliare entro 30.000 euro di valore ai fini IMU, esclusa la casa di abitazione fino a 150.000 euro;
  • patrimonio mobiliare (conti, titoli, libretti) entro 6.000 euro, aumentati per ogni componente fino a 10.000 euro, con maggiorazioni per figli e persone con disabilità;
  • beni durevoli: niente auto oltre 1.600 cc o moto oltre 250 cc immatricolate negli ultimi 36 mesi (salvo agevolazioni per disabilità), né barche o aerei.

Dal 2026 l’ISEE per l’Assegno esclude una quota più alta del valore della prima casa: 91.500 euro, 120.000 euro nei capoluoghi delle città metropolitane come Palermo, Catania e Messina, più 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo il primo. È esclusa per dodici mesi la persona che si è dimessa volontariamente, salvo le dimissioni per giusta causa; è escluso anche chi è sottoposto a misure cautelari o ha riportato determinate condanne negli ultimi dieci anni.

Quanto spetta con l’Assegno di inclusione?

L’importo è la differenza tra la soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza (il coefficiente che pesa la composizione della famiglia), e il reddito del nucleo; la soglia sale a 8.190 euro per i nuclei di soli ultrasessantasettenni, anche con familiari con disabilità grave o non autosufficienti. Chi vive in affitto riceve in più una somma pari al canone, fino a 3.640 euro l’anno (1.950 euro per i nuclei di ultrasessantasettenni). Per una persona sola senza reddito e senza affitto si arriva a circa 541 euro al mese; il minimo è di 480 euro l’anno (art. 3 D.L. 48/2023).

Il beneficio è esente da imposte e arriva ogni mese sulla Carta di inclusione. Si può lavorare: il reddito da un nuovo lavoro iniziato durante la fruizione non si conta fino a 3.000 euro lordi l’anno, oltre quella cifra l’importo viene ricalcolato, e l’avvio dell’attività va comunicato all’INPS entro 30 giorni. Chi lavora senza contratto rischia la decadenza, oltre ai problemi descritti nella guida sul lavoro in nero.

Come si presenta la domanda?

  1. Ottenere l’ISEE aggiornato.
  2. Presentare la domanda all’INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o CAF.
  3. Iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.
  4. Presentarsi ai servizi sociali del Comune entro 120 giorni per il Patto per l’inclusione sociale; chi è attivabile al lavoro va anche al centro per l’impiego.
  5. Confermare la propria posizione ogni 90 giorni ai servizi sociali, al centro per l’impiego o tramite patronato.

Dopo 18 mesi si chiede il rinnovo per altri 12 mesi. Dal gennaio 2026 il rinnovo avviene senza il mese di interruzione previsto in passato, ma la prima mensilità del nuovo periodo è pagata al 50%, come prevede ora la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Quali obblighi comporta e quando si perde?

Chi è attivabile al lavoro deve seguire i percorsi concordati e accettare un’offerta di lavoro congrua: retribuzione non inferiore ai minimi dei contratti collettivi, orario almeno al 60% del tempo pieno, a tempo indeterminato in tutta Italia oppure a termine entro 80 chilometri o 120 minuti con i mezzi pubblici. Con figli sotto i 14 anni il limite di distanza vale anche per il lavoro stabile (art. 9 D.L. 48/2023).

Si decade, tra l’altro, se senza giustificato motivo si salta una convocazione, si rifiuta un’offerta congrua, non si comunicano le variazioni di nucleo o reddito o si lavora senza dichiararlo; una nuova domanda è possibile dopo sei mesi. Le dichiarazioni false sono punite con la reclusione da due a sei anni.

Cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro?

È la misura per chi ha tra 18 e 59 anni, un ISEE familiare fino a 10.140 euro e non ha diritto all’Assegno di inclusione: un’indennità di 500 euro al mese, pagata con bonifico dall’INPS, per la durata della partecipazione a corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, progetti utili alla collettività o servizio civile, fino a 12 mensilità, prorogabili di altri 12 mesi se il corso non è ancora concluso (art. 12 D.L. 48/2023).

Dopo la domanda all’INPS si sottoscrivono i patti sulla piattaforma SIISL e al centro per l’impiego; ogni 90 giorni va confermata la partecipazione, altrimenti il pagamento si sospende. Non si cumula con altri sostegni pubblici al reddito.

Domande frequenti

Chi prendeva il reddito di cittadinanza passa in automatico all’Assegno di inclusione?

No. Serve una nuova domanda con i requisiti della nuova misura, a partire da un componente fragile nel nucleo; in mancanza si può valutare il Supporto per la formazione e il lavoro.

Se trovo lavoro perdo l’Assegno di inclusione?

Non necessariamente: fino a 3.000 euro lordi l’anno il nuovo reddito non si conta, oltre l’importo viene ricalcolato. L’avvio del lavoro va comunicato entro 30 giorni.

Chi si è dimesso può chiedere l’Assegno di inclusione?

Chi si è dimesso volontariamente è escluso per dodici mesi, salvo la giusta causa. Il resto del nucleo, se ha i requisiti, può comunque presentare la domanda.

Se l’Assegno viene respinto o revocato, o l’INPS chiede la restituzione di somme già pagate, lo Studio può esaminare il caso nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza: i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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