Chi subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto all’indennizzo dell’INAIL e, se il danno dipende da una violazione delle norme di sicurezza, può chiedere al datore di lavoro anche il risarcimento dei danni che l’INAIL non copre, il cosiddetto danno differenziale. Le due tutele non si escludono: la prima è un’assicurazione obbligatoria, la seconda nasce dalla responsabilità del datore (art. 2087 c.c.).
Vediamo cosa si intende per infortunio, cosa fare nei primi giorni, cosa paga l’INAIL, cosa cambia per la malattia professionale e quando chiedere il resto al datore.
In breve
- È indennizzabile l’infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, anche in itinere, che causa la morte, un’invalidità permanente o un’assenza di oltre tre giorni (art. 2 D.P.R. 1124/1965).
- Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla notizia, entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (art. 53 D.P.R. 1124/1965).
- Il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni dal giorno dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 D.P.R. 1124/1965).
- Il datore responsabile risarcisce la parte di danno che supera l’indennizzo INAIL (art. 10 D.P.R. 1124/1965) e le voci che l’INAIL non copre.
Cosa si considera infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro è un evento improvviso e violento, avvenuto in occasione di lavoro, che provoca la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni (art. 2 del D.P.R. 1124/1965, il testo unico sull’assicurazione INAIL). Basta un collegamento con l’attività lavorativa, anche fuori dalla mansione in senso stretto.
È tutelato anche l’infortunio in itinere, cioè quello che avviene nel normale percorso tra casa e lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti se manca la mensa aziendale. Se l’incidente è causato da altri, si aggiunge la tutela verso l’assicurazione del responsabile, spiegata nella guida sull’incidente stradale.
Cosa fare subito dopo un infortunio?
Alcuni passaggi contano sia per l’indennizzo sia per provare le responsabilità del datore:
- Avvisare subito il datore, anche se la lesione sembra lieve: altrimenti, se non lo viene a sapere in altro modo, l’indennità non spetta per i giorni precedenti (art. 52).
- Farsi visitare al pronto soccorso o dal medico, che trasmette il certificato all’INAIL per via telematica.
- Verificare che il datore invii la denuncia all’INAIL nei termini (art. 53).
- Raccogliere le prove: testimoni, foto del luogo e delle attrezzature, verbali dell’ASP o dell’Ispettorato, documentazione medica e ricevute delle spese.
La mancata denuncia espone il datore a sanzioni, ma non fa perdere il diritto all’indennizzo: il lavoratore può rivolgersi direttamente all’INAIL, anche tramite un patronato.
Cosa paga l’INAIL?
L’INAIL riconosce prestazioni diverse a seconda delle conseguenze:
- Inabilità temporanea: il giorno dell’infortunio lo paga per intero il datore, che per i tre giorni successivi versa il 60% della retribuzione, salvo contratti collettivi migliori (art. 73); dal quarto giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione media giornaliera, il 75% dopo i primi 90 giorni (art. 68).
- Danno biologico permanente, cioè la lesione dell’integrità psicofisica valutata in percentuale: sotto il 6% non spetta nulla; dal 6% al 15% l’indennizzo è in capitale, cioè una somma unica; dal 16% in su è una rendita, con una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (art. 13 D.Lgs. 38/2000).
- Morte: ai familiari superstiti spettano una rendita e un assegno una tantum.
Contro il rifiuto dell’INAIL o un grado di invalidità ritenuto troppo basso si può fare opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione, con un certificato medico (art. 104), e poi rivolgersi al giudice del lavoro. La prescrizione di tre anni (art. 112) resta sospesa durante la fase amministrativa.
Cosa cambia per la malattia professionale?
La malattia professionale è una patologia causata non da un evento improvviso ma dall’esposizione prolungata a un rischio del lavoro, come rumore, polveri, sostanze chimiche o movimenti ripetuti. L’INAIL la indennizza come l’infortunio e il datore responsabile risponde del danno differenziale.
Le malattie elencate nelle tabelle allegate al testo unico si presumono di origine professionale se contratte nelle lavorazioni indicate e manifestate entro il periodo massimo previsto dalla fine dell’esposizione. Per le altre l’indennizzo spetta se il lavoratore dimostra il collegamento con il lavoro (art. 10, comma 4, D.Lgs. 38/2000): è il cosiddetto sistema misto.
- Denuncia: il lavoratore deve segnalare la malattia al datore entro 15 giorni dalla manifestazione, altrimenti perde l’indennizzo per il periodo precedente (art. 52); il medico trasmette il certificato all’INAIL per via telematica e il datore invia la denuncia entro cinque giorni dalla segnalazione (art. 53).
- Prescrizione: tre anni dalla manifestazione della malattia (art. 112), che l’art. 135 fissa al primo giorno di astensione dal lavoro; per la giurisprudenza successiva alla sentenza n. 206/1988 della Corte costituzionale il termine non decorre finché il lavoratore non può conoscere, con l’ordinaria diligenza, la malattia, la sua origine professionale e il suo grado indennizzabile.
Quando si può chiedere il risarcimento al datore di lavoro?
L’art. 2087 c.c. obbliga l’imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Su questa norma si fonda anche la tutela contro il mobbing.
L’assicurazione INAIL esonera il datore dalla responsabilità civile, ma non quando l’infortunio deriva da un fatto che costituisce reato perseguibile d’ufficio (art. 10 D.P.R. 1124/1965): è il caso tipico delle lesioni gravi o gravissime causate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Secondo l’orientamento consolidato, il giudice civile può accertare il reato anche senza una condanna penale; in questi casi l’INAIL può a sua volta chiedere al datore il rimborso di quanto ha pagato (art. 11).
Nel processo il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente o della lavorazione e il collegamento con il lavoro; spetta poi al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie. La sua responsabilità si esclude solo se il comportamento del lavoratore è stato abnorme e del tutto imprevedibile, non per una semplice distrazione.
Come si calcola il danno differenziale?
Il danno differenziale è la differenza tra il risarcimento dovuto secondo il diritto civile e l’indennizzo INAIL: il datore risponde solo per la parte eccedente (art. 10, commi 6 e 7), perché lo stesso danno non si paga due volte. Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione il confronto si fa voce per voce, per esempio danno biologico con danno biologico.
Le voci che l’INAIL non copre, il cosiddetto danno complementare, si chiedono per intero al datore responsabile:
- il danno biologico permanente sotto il 6%, la franchigia INAIL;
- il danno biologico temporaneo del periodo di cura;
- il danno morale e la personalizzazione del danno;
- le spese rimaste a carico del lavoratore.
Per una prima stima potete usare il nostro calcolo del danno biologico.
Domande frequenti
Posso chiedere il risarcimento al datore se ho già avuto l’indennizzo INAIL?
Sì. L’indennizzo INAIL non chiude la questione: si chiedono la differenza e le voci non coperte, detraendo quanto già pagato per le stesse voci.
Entro quanto tempo posso fare causa al datore di lavoro?
L’azione fondata sull’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e, secondo l’orientamento consolidato, si prescrive in dieci anni; per le prestazioni INAIL il termine è di tre anni. Conviene muoversi presto.
Se l’infortunio è colpa mia perdo ogni tutela?
No. L’INAIL indennizza anche l’infortunio dovuto a distrazione o imprudenza, salvo il rischio elettivo, cioè un comportamento volontario e del tutto estraneo al lavoro. In alcuni casi la colpa del lavoratore può però ridurre il risarcimento dovuto dal datore.
Se avete subito un infortunio o una malattia legata al lavoro e volete capire se vi spetta anche un risarcimento, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto del lavoro nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



