Dal 27 settembre 2026 le imprese non possono più presentare un prodotto come genericamente «ecologico» o «rispettoso dell’ambiente» se non sono in grado di dimostrarlo: si applicano infatti le nuove regole del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito nel Codice del consumo la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Per i consumatori significa poter contare su informazioni ambientali più precise e su nuovi dati, come durata e riparabilità dei beni. Per negozi, produttori e venditori online, anche piccoli, significa rivedere etichette, confezioni, siti e pubblicità: le violazioni sono pratiche commerciali scorrette, sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
In breve
- Le nuove regole del D.Lgs. 30/2026 si applicano dal 27 settembre 2026 e modificano il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).
- È sempre vietata l’asserzione ambientale generica, se l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, per esempio con il marchio Ecolabel UE.
- Sono vietati anche i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione e i vanti di «impatto neutro» fondati sulla compensazione delle emissioni.
- L’Autorità garante può infliggere sanzioni da 5.000 a 10 milioni di euro; il consumatore può rivolgersi al giudice per risarcimento, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Cosa cambia
Il decreto introduce nel Codice del consumo alcune definizioni nuove. L’asserzione ambientale è qualsiasi messaggio non obbligatorio, anche sotto forma di immagine, simbolo, marchio o nome di prodotto, che presenta un bene o un’impresa come positivi o meno dannosi per l’ambiente. È generica quando la sua specificazione non è fornita in modo chiaro ed evidente con lo stesso mezzo di comunicazione.
La differenza è concreta. Una scritta generica sulla confezione, senza altre indicazioni, non è più ammessa se l’impresa non dimostra un’eccellenza riconosciuta, per esempio con l’Ecolabel UE. Un’indicazione precisa e verificabile, come la percentuale di materiale riciclato dell’imballaggio, resta invece lecita, se vera.
Le nuove pratiche sempre vietate
L’articolo 23 del Codice del consumo, che elenca le pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, si arricchisce di nuove ipotesi:
- esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;
- formulare un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali;
- riferire all’intero prodotto o all’intera impresa un vanto che riguarda solo un aspetto;
- sostenere, sulla base della compensazione delle emissioni di gas serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima;
- presentare come un pregio dell’offerta un requisito che la legge impone a tutti i prodotti della stessa categoria;
- tacere che un aggiornamento del software peggiorerà il funzionamento del bene, dichiarare falsamente una certa durata o presentare come riparabile un bene che non lo è.
Inoltre le promesse su prestazioni ambientali future, come «zero emissioni entro il 2030», possono essere considerate ingannevoli se non si basano su un piano dettagliato, con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un soggetto indipendente.
Più informazioni prima dell’acquisto
Nei contratti in negozio e a distanza il venditore deve richiamare, con un avviso armonizzato a livello europeo, la garanzia legale di conformità di almeno due anni. Deve poi indicare, quando il produttore le mette a disposizione, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità oltre i due anni, il periodo minimo di aggiornamenti del software, l’indice di riparabilità e le informazioni su pezzi di ricambio e istruzioni di riparazione.
Chi riguarda
Le regole tutelano i consumatori che acquistano beni e servizi da un professionista, in negozio, online o per telefono. Si applicano a tutte le imprese che comunicano con i consumatori, indipendentemente dalle dimensioni: produttori, distributori, commercianti, servizi di confronto tra prodotti, che quando comparano caratteristiche ambientali devono informare sul metodo di raffronto e sui prodotti considerati.
Poiché anche un marchio o il nome di un prodotto possono costituire un’asserzione ambientale, le imprese dovrebbero verificare segni distintivi già in uso: sul tema si può leggere la guida su come registrare e difendere un marchio. Un vanto ambientale scorretto può inoltre essere contestato dai concorrenti come atto di concorrenza sleale.
Da quando
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, adottato in base alla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed è in vigore dal 24 marzo 2026. L’articolo 2 stabilisce però che le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, la stessa data fissata dalla direttiva europea per tutti gli Stati membri.
Cosa fare adesso
Per il consumatore che ritiene di essere stato indotto all’acquisto da un messaggio ambientale ingannevole:
- Conservare le prove: fotografie della confezione, schermate del sito o della pubblicità, scontrino o conferma d’ordine.
- Chiedere chiarimenti al venditore, per iscritto, sulle basi del vanto ambientale.
- Segnalare la pratica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può vietarla e infliggere una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27 del Codice del consumo).
- Valutare i rimedi civili: il consumatore leso può chiedere al giudice il risarcimento del danno e, se applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Se il prodotto è anche difettoso resta sempre disponibile la garanzia legale: sui tempi e sui modi si può leggere la guida su come esercitare la garanzia. Alle imprese conviene invece una verifica di etichette, siti e campagne pubblicitarie, conservando la documentazione che sostiene ogni affermazione ambientale.
Per un esame della vostra situazione, come consumatori o come imprese, potete rivolgervi allo Studio Legale Di Carlo a Palermo e Mussomeli, che segue anche le questioni d’impresa: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



