La concorrenza sleale è il comportamento con cui un imprenditore danneggia un concorrente usando mezzi scorretti: creare confusione con i suoi prodotti, screditarlo, appropriarsi dei suoi pregi o ricorrere a qualunque altro mezzo contrario alla correttezza professionale (art. 2598 c.c.). Chi la subisce può chiedere al giudice di farla cessare, di eliminarne gli effetti e di essere risarcito.
Non ogni concorrenza aggressiva è sleale: abbassare i prezzi, assumere un ex dipendente altrui o fare una pubblicità efficace sono condotte lecite, se rispettano le regole. Vediamo quali comportamenti sono vietati, come ci si difende e come si prova l’illecito.
In breve
- L’art. 2598 c.c. vieta tre gruppi di atti: quelli che creano confusione; la denigrazione e l’appropriazione di pregi altrui; ogni altro mezzo scorretto idoneo a danneggiare l’azienda altrui.
- Di regola serve un rapporto di concorrenza: imprese che si rivolgono alla stessa clientela, anche solo potenziale.
- Il giudice ordina la cessazione della condotta (art. 2599 c.c.) e, se c’è dolo o colpa, il risarcimento; accertato l’atto sleale, la colpa si presume (art. 2600 c.c.).
- Nei casi urgenti si può chiedere un provvedimento cautelare (art. 700 c.p.c.); il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.).
Quando si parla di concorrenza sleale?
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la concorrenza sleale presuppone che autore e vittima siano imprenditori in rapporto di concorrenza, cioè che offrano beni o servizi uguali o affini alla stessa clientela, anche solo potenziale o in prospettiva. L’illecito può essere commesso anche tramite un terzo che agisce d’intesa con il concorrente, per esempio un ex collaboratore.
Non serve aspettare che il danno si verifichi: la legge colpisce gli atti idonei a danneggiare. Per ottenere la cessazione della condotta non occorre provare la colpa; per il risarcimento sì, ma la colpa si presume una volta accertato l’atto sleale.
Quali sono gli atti di concorrenza sleale?
Confusione e imitazione servile
Rientra qui chi usa nomi o segni distintivi idonei a confondersi con quelli usati legittimamente da un concorrente, o imita servilmente i suoi prodotti (art. 2598, n. 1). È il caso della confezione quasi identica a quella di un prodotto già noto, che induce il cliente a scambiarli. Le forme imposte dalla funzione del prodotto, invece, restano libere. Quando il segno imitato è registrato, alla concorrenza sleale si somma la tutela del marchio.
Denigrazione e appropriazione di pregi
È sleale diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente idonei a screditarlo, per esempio con messaggi ai clienti comuni o recensioni false. È sleale anche attribuirsi i pregi altrui (art. 2598, n. 2), come presentare nel proprio catalogo lavori, certificazioni o premi di un’altra impresa.
Storno di dipendenti e sviamento di clientela
Assumere personale di un concorrente è di per sé lecito. Diventa sleale, secondo la giurisprudenza, quando è fatto con l’intento di disgregare l’organizzazione altrui, per esempio sottraendo in blocco i collaboratori chiave di un reparto. Lo stesso vale per lo sviamento di clientela ottenuto con informazioni riservate: elenchi clienti, listini, condizioni praticate.
Queste informazioni sono protette anche come segreti commerciali, se l’impresa adotta misure ragionevoli per mantenerle riservate (artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale). Accordi di riservatezza e procedure interne aiutano a dimostrarlo, come spiegato nella guida su NDA e segreti commerciali.
Cosa si può chiedere al giudice?
- Inibitoria: l’ordine di cessare la condotta, con i provvedimenti necessari a eliminarne gli effetti (art. 2599 c.c.).
- Risarcimento del danno: dovuto se l’atto è doloso o colposo; la colpa si presume (art. 2600 c.c.).
- Pubblicazione della sentenza, che il giudice può ordinare insieme alla condanna al risarcimento (art. 2600 c.c.).
Se gli atti pregiudicano un’intera categoria, possono agire anche le associazioni professionali che la rappresentano (art. 2601 c.c.). Per la pubblicità ingannevole o comparativa illecita tra imprese si può ricorrere anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (D.Lgs. 145/2007).
La causa si propone al tribunale ordinario. Se però la condotta interferisce, anche indirettamente, con marchi, brevetti o segreti commerciali, è competente la Sezione specializzata in materia di impresa (art. 134 del Codice della proprietà industriale): in Sicilia quella di Palermo o di Catania, secondo il distretto.
Come ottenere una tutela urgente?
I tempi di una causa ordinaria possono essere incompatibili con il danno: clienti persi e reputazione compromessa difficilmente si recuperano. Per questo si può chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) quando c’è il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se sono coinvolti diritti di proprietà industriale, si aggiungono descrizione, sequestro e inibitoria cautelare (artt. 129 e 131 del Codice).
Chi attende molti mesi prima di agire rischia che il giudice non ravvisi più l’urgenza. I passaggi pratici sono questi:
- Documentare subito la condotta: pagine web e post con data certa, messaggi, campioni acquistati, testimoni.
- Ricostruire il danno: clienti persi, ordini sviati, calo del fatturato rispetto ai periodi precedenti.
- Verificare i propri titoli: marchi registrati, patti di non concorrenza, accordi di riservatezza.
- Scegliere tra diffida e ricorso cautelare: la diffida a volte basta, ma può anche mettere in allarme chi ha interesse a far sparire le prove.
Come si prova la concorrenza sleale?
Chi agisce deve provare l’atto sleale e il rapporto di concorrenza; la colpa, come detto, si presume. Il danno va dimostrato, ma quando è difficile quantificarlo con precisione il giudice può liquidarlo in via equitativa, sulla base degli elementi raccolti.
I limiti alla concorrenza tra imprese, cedenti e dipendenti
Accanto alla concorrenza sleale ci sono i limiti contrattuali alla concorrenza. Il patto di non concorrenza tra imprese va provato per iscritto, deve essere circoscritto a una zona o a un’attività e non può superare cinque anni (art. 2596 c.c.). Chi vende un’azienda non può aprirne una concorrente per cinque anni (art. 2557 c.c.), un tema da regolare bene nella cessione d’azienda. Il dipendente, durante il rapporto, ha un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).
Domande frequenti
Un ex dipendente può aprire un’attività concorrente?
Sì, salvo un valido patto di non concorrenza: scritto, retribuito e limitato per oggetto, tempo e luogo, al massimo cinque anni per i dirigenti e tre per gli altri (art. 2125 c.c.). Non può però usare informazioni riservate dell’ex datore di lavoro.
Le recensioni negative sono concorrenza sleale?
Lo sono se provengono, anche indirettamente, da un concorrente e sono idonee a screditare l’impresa; le recensioni false sono anche pratiche commerciali scorrette e, per ristorazione e turismo, dal 7 aprile 2026 è vietato comprarle o venderle (L. 34/2026). Le critiche dei clienti seguono altre regole, spiegate nella guida sulle recensioni negative online.
Entro quando bisogna agire?
Il risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto (art. 2947 c.c.). Per la tutela urgente, però, conviene muoversi appena si scopre la condotta.
Distinguere la concorrenza dura da quella sleale richiede un esame attento dei fatti e delle prove disponibili. Lo Studio assiste le imprese nella tutela d’impresa: per una valutazione del vostro caso, i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



