Chi compra un’auto nuova o usata da un concessionario o da un rivenditore ha diritto alla garanzia legale di conformità del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): due anni dalla consegna, riducibili per l’usato a non meno di un anno, con riparazione o sostituzione gratuite e, se non bastano, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Le regole generali, uguali per ogni prodotto, sono spiegate nella guida su prodotto difettoso, garanzia legale e recesso. Qui vediamo cosa cambia per l’auto: km 0, usato, garanzia del costruttore, finanziamento e acquisto da un privato.
In breve
- La garanzia legale spetta al consumatore che compra da un venditore professionale, non a chi compra da un privato o per la propria attività.
- Per l’auto nuova dura due anni dalla consegna; per l’usata il contratto può ridurla, ma non sotto un anno (art. 133 Codice del consumo).
- I difetti emersi nel primo anno si presumono esistenti alla consegna: spetta al venditore dimostrare il contrario (art. 135).
- Se l’auto è finanziata e il venditore non rimedia a un inadempimento grave, il consumatore può ottenere anche la risoluzione del finanziamento (art. 125-quinquies Testo unico bancario).
Quando si applica la garanzia del Codice del consumo?
Servono due condizioni: che a comprare sia un consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o d’impresa, e che a vendere sia un professionista, come un concessionario, un autosalone o un rivenditore online. Il professionista che compra l’auto per lo studio o per l’azienda resta fuori.
Se a vendere è un privato si applica il codice civile: il difetto va denunciato entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). La clausola «visto e piaciuto» esclude la garanzia per i difetti visibili, ma secondo l’orientamento prevalente non per quelli occulti, e comunque non vale se il venditore ha taciuto i vizi in mala fede (art. 1490 c.c.). Attenzione a chi vende auto abitualmente presentandosi come privato: se in realtà svolge un’attività commerciale, il compratore può invocare il Codice del consumo.
Auto nuova e km 0: cosa copre la garanzia?
Il venditore risponde dei difetti presenti alla consegna che si manifestano entro due anni: guasti a motore, cambio, impianto elettrico, infiltrazioni, ma anche caratteristiche diverse da quelle promesse, come dotazioni o prestazioni. Non copre l’usura normale né i danni da incidente o da uso improprio.
Per l’auto a km 0, già immatricolata dal concessionario, la garanzia legale decorre comunque dalla consegna al consumatore. La garanzia del costruttore, invece, di solito decorre dalla prima immatricolazione ed è quindi in parte già trascorsa: conviene farsi indicare per iscritto le date di scadenza.
La garanzia del costruttore
Molte case offrono garanzie di cinque o sette anni, gratuite o a pagamento. Sono garanzie convenzionali: si aggiungono a quella legale, non la sostituiscono, e vincolano chi le offre alle condizioni scritte e pubblicizzate (art. 135-quinquies). Dal 27 settembre 2026, se il produttore offre gratuitamente una garanzia di durabilità di oltre due anni sull’intero bene, il venditore deve segnalarla con l’etichetta armonizzata europea prevista dal D.Lgs. 30/2026, di cui parliamo anche nell’articolo sulle nuove regole per i consumatori.
Auto usata: quanto dura la garanzia e cosa non copre?
Anche l’usato comprato da un professionista ha due anni di garanzia, che il contratto può ridurre fino a un anno, non meno. La clausola che esclude del tutto la garanzia, o la formula «visto e piaciuto» imposta dal rivenditore, è nulla a favore del consumatore (art. 135-sexies).
La conformità si valuta tenendo conto di età, chilometraggio e prezzo: il pezzo consumato dall’uso normale non è un difetto, mentre lo sono un guasto già presente alla consegna o caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Un caso frequente sono i chilometri scalati: prima di firmare conviene controllare il chilometraggio registrato alle revisioni, consultabile sul Portale dell’automobilista del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Cosa chiedere al venditore se l’auto ha un difetto?
Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, eseguite senza spese e in tempi ragionevoli; se il venditore non interviene, se il guasto si ripresenta o se è molto grave, può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione, esclusa per i difetti di lieve entità (art. 135-bis). In pratica:
- Segnala il difetto per iscritto, con PEC o raccomandata, appena lo scopri.
- Metti l’auto a disposizione del venditore: riparazione, eventuale trasporto e manodopera sono a suo carico.
- Non farla riparare altrove prima di avergli dato la possibilità di intervenire, salvo urgenze documentate: rischi di non ottenere il rimborso.
- Conserva documenti e pezzi sostituiti e, se il venditore contesta il difetto, fai eseguire una perizia.
E se l’auto è stata comprata con un finanziamento?
Se il finanziamento è collegato all’acquisto, per esempio perché proposto dal concessionario per quella specifica auto, e il venditore non rimedia a un inadempimento di non scarsa importanza, il consumatore può ottenere la risoluzione del contratto di credito dopo aver inutilmente messo in mora il venditore. La finanziaria deve restituire le rate già pagate e si rivale sul venditore (art. 125-quinquies D.Lgs. 385/1993).
Senza questi passaggi le rate restano dovute anche se l’auto è ferma in officina. Se la finanziaria agisce per il pagamento con un decreto ingiuntivo, i termini per difendersi sono brevi: si veda la guida sul decreto ingiuntivo.
Domande frequenti
Il concessionario può vendere l’usato senza garanzia?
No, se compri come consumatore. Può solo ridurre la garanzia a un anno con una clausola del contratto; l’esclusione totale è nulla.
Quanto tempo ha il concessionario per riparare l’auto?
La legge non fissa un numero di giorni: parla di un congruo periodo, valutato in base alla natura del bene e del difetto. Se l’attesa si prolunga senza ragione, o la riparazione non riesce, si può passare alla riduzione del prezzo o alla risoluzione.
Devo fare i tagliandi in concessionaria per non perdere la garanzia legale?
La garanzia legale dipende dall’esistenza del difetto al momento della consegna, non dall’officina dei tagliandi; una manutenzione trascurata, però, può far attribuire il guasto all’uso. Le condizioni della garanzia del costruttore vanno lette caso per caso: conserva tutte le fatture.
Le contestazioni sull’auto si giocano su date, comunicazioni e perizie. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.



