Se un prodotto comprato da un negozio o da un’impresa è difettoso, il consumatore ha diritto alla garanzia legale di conformità: per due anni dalla consegna il venditore deve ripararlo o sostituirlo gratuitamente e, se non basta, ridurre il prezzo o riprendere il bene e rimborsarlo (artt. 128 e seguenti del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005, riformati dal D.Lgs. 170/2021). Il diritto di recesso è un’altra cosa: è la possibilità di restituire senza motivo, entro 14 giorni, ciò che si è comprato online o fuori dal negozio.
In questa guida trovi durata e contenuto della garanzia, i rimedi che puoi chiedere, come funziona il recesso e cosa cambia con le informazioni obbligatorie in vigore dal 27 settembre 2026.
In breve
- Il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna; quelli emersi nel primo anno si presumono già esistenti (artt. 133 e 135 Codice del consumo).
- L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna; per l’usato le parti possono ridurre la durata della garanzia, ma non sotto un anno.
- Negli acquisti online o fuori dai locali commerciali il consumatore può recedere senza motivo entro 14 giorni dalla consegna, 30 per le vendite a domicilio non richieste (art. 52).
- Dal 27 settembre 2026 i venditori devono ricordare la garanzia legale con un avviso armonizzato europeo (D.Lgs. 30/2026).
Garanzia e recesso: che differenza c’è?
La garanzia presuppone un difetto di conformità: il bene non corrisponde alla descrizione, non funziona, non ha le qualità promesse o quelle che ci si può ragionevolmente aspettare da un prodotto dello stesso tipo, anche in termini di durata (art. 129). Il recesso, invece, non richiede alcun difetto: si può restituire un bene perfetto solo perché non piace.
Il recesso spetta per legge solo nei contratti a distanza (online, per telefono, per catalogo) e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali. Nei negozi non esiste un diritto di ripensamento: il cambio o il buono sono una scelta commerciale del venditore, da verificare prima dell’acquisto.
Quanto dura la garanzia legale e cosa copre?
Il venditore risponde dei difetti presenti alla consegna che si manifestano entro due anni (art. 133). Per quelli emersi nel primo anno non è il consumatore a dover provare che esistevano già: si presume, salvo prova contraria del venditore (art. 135). L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna; per i beni usati il contratto può limitare garanzia e prescrizione, ma non sotto un anno.
Per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 la legge non prevede più il vecchio obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. Conviene comunque segnalarlo subito e per iscritto, perché dalla segnalazione decorrono i tempi della riparazione e se ne conserva la prova. Sono nulli i patti che escludono o limitano questi diritti prima della segnalazione del difetto (art. 135-sexies).
Cosa si può chiedere al venditore?
I rimedi seguono un ordine preciso (art. 135-bis):
- Riparazione o sostituzione, a scelta del consumatore, salvo che il rimedio scelto sia impossibile o costi al venditore in modo sproporzionato rispetto all’altro. Vanno eseguite senza spese, comprese spedizione e manodopera, entro un congruo periodo e senza notevoli inconvenienti (art. 135-ter).
- Riduzione del prezzo o risoluzione, se il venditore non ripara né sostituisce, se il difetto si ripresenta, se è così grave da giustificarle subito o se il venditore dichiara che non interverrà. La risoluzione non spetta per i difetti di lieve entità, che il venditore deve provare.
Obbligato è il venditore, non il produttore: non può rimandarti al centro assistenza né addebitarti la spedizione, e si rivarrà lui verso il produttore o il distributore (art. 134). Finché non adempie, puoi sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto.
Come funziona il diritto di recesso di 14 giorni?
Nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali il consumatore può recedere senza motivo entro 14 giorni, che per i beni decorrono da quando li riceve (art. 52). Il termine sale a 30 giorni per i contratti conclusi durante visite a domicilio non richieste o gite promozionali organizzate dal venditore. Se il venditore non ha informato del diritto di recesso, il termine si allunga di dodici mesi (art. 53).
Il venditore deve rimborsare quanto pagato, comprese le spese di consegna standard, entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, ma può attendere di ricevere il bene; il consumatore deve restituirlo entro 14 giorni e ne paga il costo diretto, se ne era stato informato (artt. 56 e 57). Per i contratti conclusi online dal 19 giugno 2026 il sito deve offrire una funzione di recesso ben visibile, con la dicitura «recedere dal contratto qui» o equivalente (art. 54-bis, introdotto dal D.Lgs. 209/2025).
Il recesso è escluso, tra l’altro, per beni su misura o personalizzati, beni deperibili, beni sigillati per motivi igienici e aperti dopo la consegna, servizi per il tempo libero con data fissata (art. 59). Diverso è il caso del sito che incassa e non consegna: su questo si veda la guida su truffe online e rimborso della banca.
Cosa cambia dal 27 settembre 2026?
Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, obbliga i venditori, in negozio e online, a ricordare la garanzia legale di almeno due anni con un avviso armonizzato uguale in tutta l’Unione. Se il produttore offre gratuitamente una garanzia commerciale di durabilità di oltre due anni sull’intero bene, il venditore deve segnalarla con un’etichetta armonizzata. Con questa garanzia il produttore risponde direttamente verso il consumatore della riparazione o della sostituzione per tutta la sua durata (art. 135-quinquies).
Quando disponibili, vanno fornite anche informazioni su aggiornamenti del software, indice di riparabilità e pezzi di ricambio. Le nuove regole contro le false promesse ambientali sono illustrate nell’articolo sul greenwashing.
Come far valere la garanzia, passo dopo passo
- Conserva la prova d’acquisto: scontrino, fattura, conferma d’ordine o estratto conto.
- Scrivi al venditore con PEC, raccomandata o altro mezzo tracciabile, descrivendo il difetto e il rimedio che chiedi.
- Metti il bene a disposizione per la riparazione o la sostituzione.
- Se non risponde, valuta una conciliazione tramite le associazioni dei consumatori o un’azione davanti al giudice.
Domande frequenti
Il venditore mi dice di rivolgermi al produttore: è corretto?
No. La garanzia legale è a carico del venditore, che non può rinviarti al produttore né al centro assistenza a tue spese. Al produttore ti rivolgi solo se offre una garanzia commerciale, che si aggiunge a quella legale.
La garanzia vale anche se compro da un privato?
No, il Codice del consumo si applica solo agli acquisti da un professionista. Tra privati vale la garanzia del codice civile: il difetto va denunciato entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
E per l’auto o per la casa?
Per l’auto valgono le stesse regole, con alcune particolarità spiegate nella guida sulla garanzia dell’auto nuova o usata. Per la casa si applica il codice civile: se ne parla nella guida sui difetti dell’immobile appena acquistato.
Se il venditore rifiuta la garanzia o il rimborso, conviene rileggere con attenzione contratto, date e comunicazioni. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.



