Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori italiani hanno respinto, con il 53,24% dei voti validi, la legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025: la riforma non è entrata in vigore e l’assetto della magistratura resta quello previsto dalla Costituzione e dalle leggi vigenti sull’ordinamento giudiziario.
A sei mesi dal voto è utile riepilogare i dati ufficiali, che cosa prevedeva il testo respinto e che cosa resta in vigore, anche per chi ha una causa o un procedimento penale in corso e si chiede se sia cambiato qualcosa.
In breve
- Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 il No ha ottenuto il 53,24% dei voti validi e il Sì il 46,76%, con un’affluenza del 55,69% (dati del Ministero dell’Interno, Italia ed estero).
- Il referendum costituzionale non prevede quorum: la legge non approvata dalla maggioranza dei voti validi non viene promulgata (art. 138 della Costituzione).
- Restano quindi un unico Consiglio superiore della magistratura, con componenti eletti, e la competenza della sua sezione disciplinare.
- Per chi ha un processo in corso non cambia nulla: regole, termini e uffici giudiziari restano quelli di prima.
Cosa prevedeva la riforma
La legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» modificava gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione. Secondo la scheda informativa del Ministero dell’Interno, prevedeva due carriere separate per i magistrati giudicanti (i giudici) e per quelli requirenti (i pubblici ministeri), ciascuna con un proprio Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica.
I componenti dei due Consigli sarebbero stati scelti per sorteggio: per due terzi tra i magistrati della rispettiva carriera e per un terzo da un elenco di professori universitari e avvocati predisposto dal Parlamento. La funzione disciplinare sarebbe passata a una nuova Alta Corte disciplinare di quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento e nove magistrati sorteggiati, sei giudicanti e tre requirenti, con almeno vent’anni di servizio.
Da quando: l’iter e il voto
- 16 gennaio 2025: prima approvazione della Camera dei deputati;
- 22 luglio 2025: prima approvazione del Senato;
- 18 settembre 2025: seconda approvazione della Camera;
- 30 ottobre 2025: seconda approvazione del Senato, a maggioranza assoluta ma senza i due terzi, e pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale n. 253;
- 13 gennaio 2026: decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026), con quesito poi precisato dal decreto del 7 febbraio 2026;
- 22 e 23 marzo 2026: voto.
Poiché nella seconda votazione non era stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, la legge poteva essere sottoposta a referendum confermativo, come prevede l’art. 138 della Costituzione. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, su 51.426.108 elettori hanno votato 28.640.223 persone: 15.085.410 voti per il No e 13.250.709 per il Sì. Nel solo territorio nazionale l’affluenza è stata del 58,93%, all’estero del 28,53%. In Sicilia ha votato il 46,12% degli elettori e il No ha raggiunto il 60,98%. I risultati sono stati proclamati dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
Cosa cambia dopo il voto
In concreto, nulla. La legge costituzionale non è stata promulgata e restano in vigore gli articoli della Costituzione nel testo precedente. Giudici e pubblici ministeri continuano ad appartenere a un unico ordine, con un solo Consiglio superiore della magistratura: due terzi dei componenti sono eletti dai magistrati e un terzo dal Parlamento in seduta comune. Sui procedimenti disciplinari continua a decidere la sezione disciplinare del CSM.
Resta anche la disciplina ordinaria sul cambio di funzioni. L’art. 13 del D.Lgs. 160/2006 consente di regola il passaggio da giudice a pubblico ministero, o viceversa, una sola volta nell’arco della carriera, entro sei anni da quando il magistrato può chiedere per la prima volta un trasferimento, e in un’altra regione rispetto a quella in cui presta servizio; oltre quel termine il passaggio è ammesso solo in casi limitati. Ogni ulteriore modifica dell’assetto costituzionale richiederebbe un nuovo procedimento di revisione.
Chi riguarda
La riforma riguardava la magistratura ordinaria, cioè giudici e pubblici ministeri dei processi civili e penali. Non toccava la giustizia amministrativa: per un ricorso al TAR o per un appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana le regole sarebbero rimaste comunque le stesse. Per cittadini e imprese con un giudizio pendente, il voto non ha effetti su termini, udienze o competenze.
Cosa fare adesso
- Se avete un processo in corso non occorre alcuna iniziativa: il procedimento prosegue con le regole di sempre.
- Se ritenete che un magistrato abbia tenuto un comportamento scorretto, l’azione disciplinare resta affidata al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 14 del D.Lgs. 109/2006), ai quali si possono segnalare i fatti con un esposto.
- Le regole sull’accesso alla giustizia non sono cambiate: chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, e resta utile informarsi prima sui costi dell’avvocato.
Per un parere su un procedimento civile, penale o amministrativo in corso, i recapiti delle sedi dello Studio a Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.
Fonti
- Testo della legge costituzionale approvata in seconda votazione (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025)
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026 di indizione del referendum (Gazzetta Ufficiale)
- Ministero dell’Interno, dossier sul referendum costituzionale 2026
- Ministero dell’Interno, Eligendo: affluenza e risultati
- Corte di cassazione, verbale dell’Ufficio centrale per il referendum
- Camera dei deputati, scheda sull’iter della riforma



