Amministratore di sostegno: quando serve e come si nomina

Quando serve l’amministratore di sostegno, chi può chiederlo al giudice tutelare, come si presenta il ricorso, quali poteri ha e cosa cambia rispetto all’interdizione.

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Amministratore di sostegno: quando serve e come si nomina

L’amministratore di sostegno è la persona che il giudice tutelare nomina per assistere chi, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non riesce in tutto o in parte, anche solo per un periodo, a occuparsi dei propri interessi (art. 404 c.c.). A differenza dell’interdizione, non toglie la capacità di agire: la persona conserva tutti i diritti che il giudice non affida espressamente all’amministratore.

È lo strumento a cui si ricorre, per esempio, per un genitore anziano con demenza, un familiare con grave disabilità o chi è ricoverato dopo un ictus. Vediamo quando serve, chi può chiederlo, come si presenta il ricorso, quali poteri ha l’amministratore e cosa cambia rispetto all’interdizione.

In breve

  • Decide il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).
  • Possono chiederlo la persona stessa, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo e il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.).
  • Il giudice deve decidere entro sessanta giorni dal ricorso e, se c’è urgenza, può adottare subito misure provvisorie (art. 405 c.c.).
  • L’amministratore ha solo i poteri indicati nel decreto di nomina; per il resto il beneficiario resta libero (art. 409 c.c.).

Quando serve l’amministratore di sostegno?

Serve quando una persona non riesce più a provvedere ai propri interessi: pagare le bollette, gestire la pensione e il conto, firmare un contratto, decidere sulle cure. Non conta la diagnosi in sé, ma l’impossibilità concreta di badare a se stessi, anche parziale o temporanea. Le situazioni più frequenti sono:

  • anziani con demenza o decadimento cognitivo;
  • persone con disabilità intellettiva o con una malattia psichiatrica;
  • chi è in coma o ha una malattia che gli impedisce di esprimersi;
  • chi, per limiti fisici gravi, ha bisogno di qualcuno che agisca per lui con banche ed enti.

Spesso il bisogno emerge in momenti pratici: una domanda di invalidità civile o di altre prestazioni INPS, un ricovero in struttura, la gestione del conto corrente o la vendita di un immobile. Per un figlio minorenne con disabilità, il decreto può essere emesso già nell’ultimo anno della minore età e diventa efficace al compimento dei diciotto anni (art. 405 c.c.).

Chi può chiederlo e come si presenta il ricorso?

Il ricorso può essere presentato dalla persona interessata, anche se minorenne, interdetta o inabilitata, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.). I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona devono attivarsi, presentando il ricorso o avvisando il pubblico ministero.

La procedura, in pratica, si svolge così:

  1. deposito: il ricorso si presenta al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza o domicilio della persona; per chi vive a Mussomeli, per esempio, è il Tribunale di Caltanissetta;
  2. contenuto: generalità e dimora abituale della persona, ragioni della richiesta, nomi e indirizzi di coniuge, figli, genitori, fratelli e conviventi (art. 407 c.c.);
  3. documenti: certificati medici aggiornati e informazioni su redditi, beni e spese;
  4. audizione: il giudice deve sentire personalmente la persona, recandosi se occorre a casa o nella struttura in cui si trova, e tenere conto dei suoi bisogni e delle sue richieste;
  5. decreto: il giudice decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, entro sessanta giorni (art. 405 c.c.).

Nel procedimento interviene sempre il pubblico ministero. Secondo la Cassazione, nei casi ordinari il ricorso si può presentare anche senza avvocato; la difesa tecnica è invece necessaria quando il provvedimento può incidere sui diritti fondamentali della persona.

Chi viene nominato amministratore di sostegno?

La scelta avviene «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi» del beneficiario (art. 408 c.c.). Chiunque, finché è in grado di farlo, può designare in anticipo il proprio amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata: il giudice può scegliere una persona diversa solo per gravi motivi.

Senza designazione, il giudice preferisce, se possibile, il coniuge non separato, il convivente stabile, il padre, la madre, un figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado. Non possono essere nominati gli operatori dei servizi che hanno in cura la persona. Se in famiglia ci sono conflitti o nessuno è disponibile, il giudice può nominare un’altra persona idonea, spesso un professionista.

L’incarico è gratuito, ma il giudice può riconoscere un’equa indennità, valutando il patrimonio e le difficoltà della gestione (art. 379 c.c., richiamato dall’art. 411). Chi non è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario non è tenuto a proseguire oltre dieci anni (art. 410 c.c.).

Cosa può fare l’amministratore di sostegno?

I poteri sono scritti nel decreto di nomina, che indica (art. 405 c.c.):

  • gli atti che l’amministratore compie in nome e per conto del beneficiario;
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
  • i limiti di spesa, anche periodici;
  • ogni quanto l’amministratore deve riferire al giudice sull’attività svolta e sulle condizioni di vita della persona.

Per tutto il resto il beneficiario conserva la capacità di agire e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.). L’amministratore deve tener conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni, informarlo degli atti da compiere e avvisare il giudice in caso di dissenso (art. 410 c.c.).

Per gli atti più importanti, come vendere un immobile o accettare un’eredità o rinunciarvi, serve di regola l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c., richiamato dall’art. 411). Se l’atto è stipulato da un notaio, l’autorizzazione può rilasciarla lo stesso notaio (art. 21 D.Lgs. 149/2022). Se il decreto gli attribuisce poteri in ambito sanitario, l’amministratore esprime o rifiuta il consenso alle cure tenendo conto della volontà del beneficiario (art. 3 L. 219/2017).

Che differenza c’è con interdizione e inabilitazione?

L’interdizione, pronunciata dal tribunale con sentenza, priva la persona della capacità di agire e affida a un tutore la sua rappresentanza negli atti civili; l’inabilitazione la limita per gli atti di straordinaria amministrazione. Oggi sono misure residuali: l’interdizione si pronuncia solo quando è necessaria per assicurare un’adeguata protezione (art. 414 c.c.), cioè quando l’amministrazione di sostegno non basta.

L’amministrazione di sostegno è invece uno strumento flessibile, cucito sulla persona, che il giudice può modificare in ogni momento (art. 407 c.c.). Si revoca quando non serve più, su istanza del beneficiario, dell’amministratore, del pubblico ministero o dei familiari (art. 413 c.c.). Il decreto di apertura e quello di chiusura sono annotati a margine dell’atto di nascita.

Domande frequenti

Si può nominare un amministratore di sostegno contro la volontà della persona?

Il giudice deve ascoltarla personalmente e tenere conto delle sue richieste (art. 407 c.c.). Secondo la giurisprudenza la misura va disposta solo se è davvero necessaria: se la persona riesce a organizzarsi da sola, per esempio con l’aiuto di familiari di fiducia, il giudice può ritenerla superflua.

Quanto tempo ci vuole per la nomina?

La legge prevede che il giudice tutelare decida entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 405 c.c.), ma i tempi reali dipendono dal carico del tribunale. Nei casi urgenti può adottare subito provvedimenti provvisori o nominare un amministratore provvisorio.

Il convivente può essere nominato amministratore di sostegno?

Sì. La persona stabilmente convivente è tra quelle che il giudice preferisce (art. 408 c.c.), e la legge sulle convivenze lo conferma espressamente (art. 1, comma 48, L. 76/2016).

Ogni situazione familiare è diversa, e un ricorso ben preparato aiuta il giudice a costruire una misura adatta alla persona. Se stai valutando la nomina di un amministratore di sostegno per un tuo familiare, possiamo esaminare insieme documenti e bisogni concreti. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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