Le ferie non godute, di regola, non si perdono e non si pagano finché il rapporto di lavoro prosegue: vanno fruite. Si trasformano in denaro solo quando il rapporto finisce, con l’indennità sostitutiva per ferie non godute, e si possono perdere soltanto se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il dipendente, per tempo e formalmente, a goderle.
È la conclusione della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Cassazione. Vediamo cosa dice la legge, quanto si riceve alla fine del rapporto e cosa cambia per i dipendenti pubblici e per i docenti precari.
In breve
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) e il minimo di legge è di quattro settimane l’anno (art. 10 D.Lgs. 66/2003); i contratti collettivi possono prevederne di più.
- Almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione, le altre due entro i 18 mesi successivi.
- Le quattro settimane minime non si possono pagare al posto del riposo, salvo alla cessazione del rapporto, quando spetta l’indennità per i giorni residui.
- Ferie e indennità si perdono solo se il datore prova di aver invitato il lavoratore a fruirne, avvisandolo delle conseguenze; per il pubblico impiego la regola è ora scritta nel D.L. 7 agosto 2026, n. 144.
Cosa dice la legge sulle ferie?
Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dall’art. 36 della Costituzione, che lo dichiara irrinunciabile: il lavoratore non può cederlo neppure con un accordo. Il codice civile affida al datore il compito di stabilire quando collocarle, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente, e di comunicarne prima il periodo (art. 2109 c.c.).
La regola di dettaglio è l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che attua la direttiva europea 2003/88/CE: spettano almeno quattro settimane di ferie retribuite l’anno. Almeno due vanno godute nell’anno in cui maturano, consecutive se il lavoratore lo chiede; le altre due entro i 18 mesi successivi alla fine di quell’anno. I contratti collettivi possono prevedere periodi più lunghi e modalità diverse.
Le ferie servono a recuperare le energie: per questo la malattia che insorge durante le ferie, se impedisce il riposo, ne sospende il decorso.
Le ferie non godute si perdono dopo 18 mesi?
Non automaticamente. Il datore che non fa godere le ferie nei termini viola la legge ed è esposto a sanzioni amministrative (art. 18-bis D.Lgs. 66/2003), ma questo non basta a cancellare il diritto del lavoratore.
Con due sentenze del 6 novembre 2018 (cause C-619/16 e C-684/16) la Corte di giustizia UE ha chiarito che il lavoratore non perde le ferie solo perché non le ha chieste. Le perde soltanto se il datore dimostra di averlo messo concretamente in condizione di goderle:
- invitandolo, se necessario formalmente, a fruire delle ferie;
- avvisandolo in modo chiaro e in tempo utile che, se non le avesse godute, le avrebbe perse alla fine del periodo di riferimento o di riporto;
- e provando che il lavoratore, nonostante questo, ha scelto consapevolmente di non fruirne.
La Cassazione ha fatto proprio questo orientamento: l’onere della prova grava sul datore di lavoro, non sul dipendente. Senza questa prova, alla fine del rapporto le ferie residue vanno pagate, anche quelle maturate in anni precedenti.
Le ferie si possono pagare invece di farle?
Per le quattro settimane minime no. L’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 vieta di sostituirle con un’indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto. Un accordo per rinunciare alle ferie in cambio di denaro non è valido.
Il divieto riguarda solo il minimo legale. I giorni in più riconosciuti dal contratto collettivo seguono le regole del contratto applicato, che in alcuni casi ne consente il pagamento; lo stesso vale per permessi retribuiti ed ex festività, che sono istituti diversi dalle ferie.
Quanto vengono pagate le ferie non godute?
Quando il rapporto cessa, per licenziamento, dimissioni, scadenza del termine o pensionamento, i giorni maturati e non goduti si trasformano nell’indennità sostitutiva. L’importo corrisponde alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in quei giorni, calcolata secondo il contratto collettivo applicato: di solito la retribuzione mensile si divide per il numero di giorni indicato dal contratto e si moltiplica per i giorni residui.
L’indennità compare nell’ultima busta paga insieme al TFR ed è soggetta a contributi e imposte come la retribuzione ordinaria. Spetta anche a chi si dimette, come ricordato nella guida alle dimissioni volontarie. Per tutelarsi conviene:
- Controllare le buste paga, che riportano le ferie residue.
- Chiedere le ferie per iscritto e conservare le risposte, soprattutto i dinieghi.
- Conservare le comunicazioni aziendali che invitano a smaltire le ferie: in causa conterà il loro contenuto.
- Verificare l’ultima busta paga: l’indennità deve coprire tutti i giorni residui.
- Inviare una diffida se l’indennità manca: interrompe la prescrizione e apre la strada al recupero, con gli strumenti descritti nella guida sul TFR non pagato.
Cosa cambia per i dipendenti pubblici e per i docenti?
Nel pubblico impiego l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 vietava di pagare «in nessun caso» le ferie non godute. La Corte costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) lo ha escluso per chi non ha potuto godere le ferie per cause a lui non imputabili, come la malattia. La Corte di giustizia UE (sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22) ha poi precisato che il divieto non opera se l’amministrazione non prova di aver messo il dipendente in condizione di goderle, anche in caso di dimissioni.
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, detto decreto PA, ha riscritto la norma: le ferie si possono sostituire con l’indennità solo alla cessazione del rapporto, l’amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a goderle avvertendolo che altrimenti le perderà, e spetta a lei provare che il dipendente ha scelto consapevolmente di non farle. Le nuove regole valgono per le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, non ancora definitiva a fine settembre 2026: il testo finale va verificato, e per le ferie precedenti restano decisivi i principi europei.
Per i docenti c’è una regola speciale: le ferie si fruiscono nei giorni di sospensione delle lezioni, esclusi quelli destinati a scrutini, esami e attività valutative (art. 1, comma 54, L. 228/2012). Per i supplenti fino al 30 giugno, nel 2026 la Cassazione, su rinvio pregiudiziale, ha distinto due situazioni: per le sospensioni durante l’anno, come le vacanze di Natale e di Pasqua, l’indennità spetta solo per i giorni che eccedono quelli di sospensione, anche senza invito del dirigente; per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno spetta, salvo che l’amministrazione provi di aver invitato formalmente il docente a fruirne.
Domande frequenti
Se mi dimetto, mi pagano le ferie non godute?
Sì. L’indennità spetta in ogni caso di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni volontarie. Il datore può evitarla solo dimostrando di avervi invitato per tempo a godere le ferie, avvisandovi che altrimenti le avreste perse.
Il datore può obbligarmi ad andare in ferie?
Sì, entro certi limiti: la legge gli affida la scelta del periodo, tenendo conto anche dei vostri interessi, con l’obbligo di comunicarlo prima. Non può però imputare a ferie il preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Le ferie non godute per malattia si perdono?
No, la malattia sospende le ferie e i giorni non goduti si recuperano al rientro. Chi rischia di superare il periodo massimo di assenza può chiedere di trasformare parte della malattia in ferie: il tema è approfondito nella guida sul periodo di comporto.
Molto dipende dal contratto collettivo applicato e dalle comunicazioni ricevute. Se avete ferie arretrate non pagate o state per lasciare il lavoro con molti giorni residui, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto del lavoro a Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



