Il franchising, o affiliazione commerciale, è il contratto con cui un’impresa, l’affiliante, concede a un’altra impresa indipendente, l’affiliato, verso corrispettivo, l’uso di marchi, insegne, know-how e assistenza, inserendola in una rete di punti vendita (art. 1 L. 129/2004). La legge impone la forma scritta a pena di nullità, una durata minima di tre anni per i contratti a termine e la consegna del contratto almeno trenta giorni prima della firma.
Sono regole pensate soprattutto per chi entra in una rete investendo i propri risparmi, ma riguardano anche l’affiliante, che rischia l’annullamento del contratto se fornisce informazioni false. Ecco gli obblighi di entrambe le parti, le clausole da controllare e gli errori più comuni.
In breve
- Il contratto di franchising deve essere scritto a pena di nullità e l’affiliante deve aver già sperimentato sul mercato la propria formula (art. 3 L. 129/2004).
- Se il contratto è a tempo determinato, la durata deve consentire all’affiliato di ammortizzare l’investimento e non può essere inferiore a tre anni, salvo risoluzione per inadempimento.
- Almeno trenta giorni prima della firma l’affiliante deve consegnare copia completa del contratto con gli allegati previsti dall’art. 4 L. 129/2004.
- Se una parte ha dato false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento (art. 8 L. 129/2004); prima della causa è obbligatoria la mediazione.
Cosa deve contenere il contratto di franchising?
Chi apre una gelateria o un centro estetico in franchising a Palermo o a Caltanissetta deve sapere, prima di firmare, quanto costa entrare, quanto pagherà ogni mese e cosa riceverà in cambio. Per questo il contratto deve indicare espressamente (art. 3, comma 4, L. 129/2004):
- l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso da sostenere prima di iniziare l’attività;
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, cioè i compensi periodici all’affiliante, ed eventualmente un incasso minimo da realizzare;
- l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale, rispetto agli altri affiliati e ai canali e punti vendita gestiti direttamente dall’affiliante;
- la specifica del know-how fornito e le eventuali modalità di riconoscimento di quello apportato dall’affiliato;
- i servizi dell’affiliante: assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto.
Per costituire una rete, inoltre, l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale (art. 3, comma 2). La legge non fissa la durata della sperimentazione: conviene chiedere dati concreti sui punti vendita pilota.
Quali informazioni deve dare l’affiliante prima della firma?
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto con questi allegati (art. 4 L. 129/2004): i principali dati dell’affiliante, compresi ragione e capitale sociale e, su richiesta, i bilanci degli ultimi tre anni; i marchi usati nella rete, con gli estremi della registrazione o della licenza; una sintetica illustrazione dell’attività; la lista degli affiliati e dei punti vendita diretti; la variazione annuale del numero di affiliati negli ultimi tre anni; una descrizione dei procedimenti giudiziari o arbitrali sul sistema conclusi negli ultimi tre anni.
L’affiliante deve inoltre comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede e fornire ogni dato che l’aspirante affiliato ritenga necessario o utile, salvo informazioni oggettivamente riservate; se rifiuta, deve motivare (art. 6). Lo stesso dovere di correttezza vale per l’aspirante affiliato. È un’applicazione della responsabilità nelle trattative, di cui parliamo nella guida sulla responsabilità precontrattuale.
Se una parte ha fornito informazioni false, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.) e il risarcimento del danno (art. 8). Un piano economico (business plan) con incassi gonfiati o una lista di affiliati che nasconde chiusure recenti sono esempi tipici di contestazione.
Know-how, marchio ed esclusiva: cosa si compra davvero?
Il know-how è un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e prove dell’affiliante, che deve essere segreto, sostanziale e individuato (art. 1, comma 3, L. 129/2004): non noto al pubblico, indispensabile per gestire l’attività e descritto in modo verificabile, di solito in un manuale operativo. Un manuale generico, che ripete nozioni comuni, è un campanello d’allarme.
Anche il marchio va verificato: chi ne è titolare, dove è registrato, se ci sono contestazioni; se ne parla nella guida su come registrare e difendere un marchio. L’esclusiva deve definire l’area con precisione e chiarire se copre anche le vendite online dell’affiliante.
L’affiliato non può trasferire la sede indicata nel contratto senza il consenso dell’affiliante, salvo forza maggiore, e deve mantenere la massima riservatezza sull’attività anche dopo lo scioglimento (art. 5). Per proteggere il know-how si usa spesso anche un accordo di riservatezza (NDA). I divieti di concorrenza devono rispettare il diritto europeo: il Regolamento UE 2022/720 ne limita la durata e, dopo la fine del contratto, li ammette di regola per non più di un anno e solo per i locali in cui l’affiliato ha operato.
Durata, recesso e scioglimento: come si esce dalla rete?
Nel contratto a tempo determinato l’affiliante deve garantire una durata sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni; resta salva la risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti (art. 3, comma 3). Un recesso libero dell’affiliante prima dei tre anni rischia quindi di scontrarsi con la durata minima garantita. Per i contratti a tempo indeterminato la legge non fissa un preavviso: va previsto nel contratto, in misura adeguata agli investimenti. Spesso si usa anche una clausola risolutiva espressa, che scioglie il contratto con una semplice dichiarazione quando un obbligo preciso non è rispettato (art. 1456 c.c.).
Per le liti sul franchising la mediazione è condizione di procedibilità: va tentata prima di rivolgersi al giudice (art. 5 D.Lgs. 28/2010), come spiega la guida sulla mediazione obbligatoria. La conciliazione prevista dall’art. 7 L. 129/2004 è stata abrogata dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia). Con un affiliante estero, se le parti non scelgono la legge applicabile, vale quella del paese in cui l’affiliato ha la residenza abituale (art. 4 Reg. CE 593/2008).
Quali sono gli errori più comuni?
- Firmare in fretta, senza aver ricevuto contratto e allegati trenta giorni prima o senza averli fatti esaminare.
- Fidarsi delle proiezioni di incasso senza parlare con affiliati già operativi, anche con chi ha chiuso.
- Esclusiva vaga, senza confini precisi né regole sulle vendite online.
- Obblighi di acquisto minimi e prezzi di fornitura lasciati alla decisione dell’affiliante.
- Uscita non valutata: penali, divieti di concorrenza, riconsegna di insegne e arredi, sorte della locazione del negozio.
- Per l’affiliante, allegati incompleti o formula non sperimentata, che espongono a contestazioni sulla validità del contratto.
Domande frequenti
Un contratto di franchising non scritto è valido?
No. La legge richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 3, comma 1, L. 129/2004). Senza un testo firmato il rapporto è esposto a contestazioni su tutto, dalle royalties all’uso del marchio.
L’affiliante può chiudere il contratto prima dei tre anni?
Nel contratto a tempo determinato di regola no, salvo che l’affiliato sia inadempiente e ricorrano i presupposti della risoluzione. La durata minima tutela l’affiliato, che deve poter ammortizzare il proprio investimento.
Cosa posso fare se l’affiliante mi ha dato informazioni false?
Si può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno (art. 8 L. 129/2004), dopo aver tentato la mediazione. Conviene conservare tutto ciò che si è ricevuto prima della firma: allegati, email, business plan, presentazioni.
Entrare in una rete in franchising, o costruirne una, è un investimento che dura anni. Se state valutando un contratto di affiliazione o dovete gestirne lo scioglimento, lo Studio può esaminare documenti e clausole nel vostro caso concreto: i recapiti delle sedi sono nella pagina sedi e contatti.



