Subappalto: regole, autorizzazione e responsabilità negli appalti

Le regole del subappalto negli appalti pubblici dopo il correttivo: quanto si può subappaltare, come si ottiene l’autorizzazione, tutele per i lavoratori, pagamento diretto e responsabilità solidale.

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Subappalto: regole, autorizzazione e responsabilità negli appalti

Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore di un lavoro, un servizio o una fornitura pubblica affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte delle prestazioni, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. È ammesso solo se è stato indicato nell’offerta e con l’autorizzazione della stazione appaltante, secondo l’art. 119 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024.

Non esiste più un tetto percentuale fisso, ma restano limiti precisi, obblighi verso i lavoratori e una responsabilità solidale che coinvolge sia l’appaltatore sia il subappaltatore. Ecco le regole essenziali, dal punto di vista di chi affida e di chi riceve il subappalto.

In breve

  • Il subappalto va indicato nell’offerta e autorizzato dalla stazione appaltante, che decide entro 30 giorni; in caso di silenzio l’autorizzazione si intende concessa (art. 119, commi 4 e 16, D.Lgs. 36/2023).
  • È nullo affidare a terzi l’intera esecuzione, o la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 119, comma 1).
  • Appaltatore e subappaltatore rispondono in solido verso la stazione appaltante; l’appaltatore risponde anche di retribuzioni e contributi dei dipendenti del subappaltatore (art. 119, comma 6).
  • La stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore se è una micro o piccola impresa, se l’appaltatore è inadempiente o su sua richiesta, quando il contratto lo consente (art. 119, comma 11).

Quanto si può subappaltare?

Il Codice non fissa più una percentuale massima. L’appaltatore deve però eseguire in proprio la parte più rilevante del contratto: è nullo l’accordo che affida a terzi l’intera esecuzione delle prestazioni, oppure la prevalente esecuzione della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È nulla anche la cessione del contratto, salvi i casi di modifica soggettiva ammessi dal Codice.

La stazione appaltante può inoltre indicare nei documenti di gara, con adeguata motivazione, le prestazioni che l’aggiudicatario deve eseguire direttamente, per rafforzare i controlli in cantiere, tutelare i lavoratori o prevenire infiltrazioni criminali. Quest’ultima ragione non vale se i subappaltatori sono iscritti nelle white list delle prefetture, cioè gli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, o nell’anagrafe antimafia degli esecutori.

Con il correttivo, infine, i subappalti vanno affidati a piccole e medie imprese per almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili, salvo che l’offerente indichi una soglia diversa per ragioni legate all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, comma 2).

Cosa conta come subappalto?

Nei lavori è considerato subappalto anche ogni contratto che richiede l’impiego di manodopera, come le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se supera il 2% dell’importo delle prestazioni affidate o i 100.000 euro e se il costo del personale supera il 50% del valore del contratto.

Gli altri subcontratti non sono subappalti, ma vanno comunicati alla stazione appaltante prima dell’inizio della prestazione, con nome del subcontraente, importo e oggetto. Non sono subappalto, per esempio, le attività secondarie affidate a lavoratori autonomi, la subfornitura a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in base a contratti continuativi di cooperazione firmati prima della gara (art. 119, comma 3).

Come si ottiene l’autorizzazione?

I passaggi, per l’appaltatore, sono questi:

  1. Indicare nell’offerta le lavorazioni o le prestazioni che si intende subappaltare (art. 119, comma 4);
  2. Verificare il subappaltatore: deve essere qualificato per quelle lavorazioni e non avere cause di esclusione;
  3. Trasmettere il contratto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni, con la dichiarazione del subappaltatore sui requisiti (comma 5);
  4. Dichiarare i collegamenti: va indicato se esistono rapporti di controllo o di collegamento con il subappaltatore ai sensi dell’art. 2359 c.c. (comma 16);
  5. Attendere l’autorizzazione: la stazione appaltante decide entro 30 giorni, prorogabili una sola volta per giustificati motivi; se non risponde, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% o a 100.000 euro i termini sono dimezzati.

Per i subcontratti superiori a 150.000 euro la stazione appaltante deve acquisire l’informazione antimafia prima di autorizzarli (art. 91 del D.Lgs. 159/2011): un’interdittiva antimafia a carico del subappaltatore blocca l’autorizzazione. Nel contratto va inserita anche la clausola di revisione dei prezzi, obbligatoria dopo il correttivo (art. 119, comma 2-bis).

Far lavorare un subappaltatore senza autorizzazione è grave: nelle opere pubbliche è un reato punito con reclusione e multa sia per l’appaltatore sia per il subappaltatore, e l’amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto (art. 21 della legge 646/1982). Per la Cassazione, inoltre, il subappalto non autorizzato è nullo: il subappaltatore rischia di non poter pretendere il corrispettivo.

Il subappalto a cascata è ammesso?

Sì. Il subappaltatore può a sua volta subappaltare, ma la stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, per le stesse esigenze di controllo, tutela dei lavoratori e prevenzione delle infiltrazioni. Il correttivo ha chiarito che al subappalto di secondo livello si applicano tutte le regole sul subappalto, autorizzazione compresa (art. 119, comma 17).

Lavoratori, pagamenti e responsabilità solidale

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi del contratto principale e un trattamento economico e normativo dei lavoratori non inferiore a quello dell’appaltatore. Se le attività subappaltate coincidono con l’oggetto dell’appalto o riguardano la categoria prevalente, deve applicare lo stesso contratto collettivo dell’appaltatore o uno che assicuri le stesse tutele (art. 119, comma 12).

L’appaltatore paga al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso e risponde in solido degli obblighi di sicurezza. Risponde in solido anche delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai dipendenti del subappaltatore, salvo quando la stazione appaltante paga direttamente perché il subappaltatore è una micro o piccola impresa o perché lo ha chiesto (art. 119, comma 6). Prima di ogni pagamento la stazione appaltante acquisisce il DURC dell’appaltatore e di tutti i subappaltatori.

Per il subappaltatore il pagamento diretto è una tutela concreta: se l’appaltatore non paga, la stazione appaltante corrisponde direttamente le somme dovute. Per le fatture non saldate valgono anche le regole sui ritardi di pagamento tra imprese.

In Sicilia il Codice si applica per effetto della legge regionale 12/2011, che dopo la riforma del 2023 rinvia al D.Lgs. 36/2023 e alle sue successive modifiche, fatte salve le diverse disposizioni regionali: prima di firmare un subappalto per un ente siciliano conviene quindi verificare anche il bando e la normativa regionale richiamata.

Domande frequenti

Posso subappaltare lavorazioni che non ho indicato nell’offerta?

No. Tra le condizioni per l’autorizzazione c’è l’indicazione, già in sede di offerta, delle lavorazioni o delle prestazioni da subappaltare. Per questo la dichiarazione va preparata con attenzione già in fase di gara.

Il subappaltatore può usare i lavori eseguiti per la propria qualificazione?

Sì. Può chiedere alla stazione appaltante i certificati delle prestazioni eseguite e, nelle gare bandite dopo il correttivo, solo il subappaltatore può usarli per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA. All’appaltatore i certificati sono rilasciati scomputando quanto eseguito in subappalto (art. 119, comma 20).

Che differenza c’è tra subappalto e avvalimento?

Con l’avvalimento si usano i requisiti e le risorse di un’altra impresa per partecipare alla gara o migliorare l’offerta; con il subappalto si affida a terzi una parte dell’esecuzione. Le regole sono spiegate nella guida sull’avvalimento negli appalti pubblici.

Un subappalto ben impostato protegge sia l’appaltatore sia il subappaltatore. Se dovete affidare o ricevere lavorazioni in subappalto, o avete un credito non pagato in un appalto pubblico, potete chiedere allo Studio una valutazione del caso concreto nell’ambito dell’assistenza alle imprese. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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