Contratto di fornitura tra imprese: le clausole che contano

Le clausole da scrivere bene in un contratto di fornitura tra imprese: prezzo e revisione, consegne, penale, responsabilità, forza maggiore, recesso e foro.

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Contratto di fornitura tra imprese: le clausole che contano

Un contratto di fornitura tra imprese è l’accordo con cui un’impresa si impegna a consegnare beni a un’altra verso un prezzo: se le consegne sono periodiche o continuative è una somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.), se riguardano una quantità già definita, anche divisa in più consegne, è una vendita (art. 1470 c.c.). Le clausole che contano sono quelle su prezzo, consegne, penale, responsabilità, forza maggiore, recesso e foro.

Quando il contratto tace si applica il codice civile, che spesso non corrisponde agli interessi di chi compra né di chi vende. Ecco cosa scrivere e cosa controllare, anche quando il fornitore o il cliente è all’estero.

In breve

  • La somministrazione è la fornitura periodica o continuativa di cose (art. 1559 c.c.); se non ha durata stabilita, ciascuna parte può recedere con preavviso (art. 1569 c.c.).
  • La penale è dovuta senza provare il danno (art. 1382 c.c.), ma il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).
  • È nullo il patto che esclude o limita in anticipo la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).
  • Tra imprese un termine di pagamento superiore a sessanta giorni va pattuito espressamente e provato per iscritto (art. 4 D.Lgs. 231/2002).

Somministrazione o vendita: che contratto sto firmando?

Il caseificio che riceve latte ogni settimana o il ristorante che si rifornisce di bevande per un anno hanno un contratto di somministrazione: il fornitore soddisfa un fabbisogno durevole. L’impresa edile che compra una partita di piastrelle da consegnare in tre volte conclude invece una vendita a consegne ripartite.

La somministrazione ha regole proprie. Se la quantità non è indicata, vale quella del normale fabbisogno di chi riceve le forniture (art. 1560 c.c.). Per sciogliere il contratto a causa di una singola consegna mancata serve un inadempimento di notevole importanza, tale da far perdere fiducia nelle consegne successive (art. 1564 c.c.). Le parti possono pattuire un’esclusiva a favore del fornitore o del cliente (artt. 1567 e 1568 c.c.). Per le liti sulla somministrazione, inoltre, la mediazione è obbligatoria prima di andare dal giudice (art. 5 D.Lgs. 28/2010).

Prezzo e revisione: come difendersi dagli aumenti?

Un prezzo fisso protegge il cliente ma espone il fornitore agli aumenti di materie prime ed energia. Il codice offre un rimedio solo per i casi estremi: la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovuta ad avvenimenti straordinari e imprevedibili; l’altra parte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni (art. 1467 c.c.).

Meglio prevedere da subito una clausola di revisione: un indice oggettivo (listini di riferimento, indici ISTAT), una soglia oltre la quale il prezzo si adegua, la periodicità degli aggiornamenti e, oltre un tetto, il diritto di rinegoziare o di recedere.

Attenzione ai tempi di pagamento. Tra imprese il termine legale è di regola di trenta giorni dal ricevimento della fattura; oltre i sessanta giorni il termine va pattuito espressamente e provato per iscritto, e le clausole gravemente inique per il creditore sono nulle (artt. 4 e 7 D.Lgs. 231/2002). Sulle conseguenze dei ritardi si veda la guida sui ritardi di pagamento tra imprese.

Ritardi e merce difettosa: cosa prevedere nel contratto?

Il contratto deve dire dove e quando si consegna, chi paga il trasporto e quando il rischio passa al cliente; con l’estero si usano le regole Incoterms della Camera di commercio internazionale, indicando la versione scelta. Se una data è decisiva va qualificata come termine essenziale: alla scadenza il contratto si risolve di diritto, salvo che il creditore comunichi entro tre giorni di volere comunque la prestazione (art. 1457 c.c.).

Nella vendita i vizi della merce vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine pattuito, e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

La clausola penale fissa in anticipo quanto paga chi ritarda o non adempie, per esempio una somma per ogni giorno di ritardo. È dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ma limita il risarcimento alla somma pattuita, se non si è previsto il danno ulteriore (art. 1382 c.c.). Il giudice può ridurla se l’obbligazione è stata eseguita in parte o se l’importo è manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.), anche d’ufficio secondo le Sezioni Unite (sent. n. 18128/2005).

Il fornitore cercherà di limitare la propria responsabilità, per esempio con un tetto pari al valore della fornitura. Il patto è lecito, ma è nullo se esclude o limita in anticipo la responsabilità per dolo o colpa grave o per violazione di obblighi di ordine pubblico (art. 1229 c.c.). Se questi patti stanno nelle condizioni generali di una parte, serve l’approvazione specifica per iscritto: lo spieghiamo nella guida sulle clausole vessatorie tra imprese.

Forza maggiore e recesso: come si esce dal contratto?

Il debitore non risponde se prova che l’inadempimento deriva da un’impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Una buona clausola di forza maggiore elenca gli eventi rilevanti (calamità, blocchi dei trasporti, provvedimenti delle autorità), impone di comunicarli subito, sospende gli obblighi e consente di recedere se l’impedimento si prolunga. Il semplice aumento dei costi, di norma, non è forza maggiore.

Nella somministrazione senza durata si recede con il preavviso pattuito, con quello degli usi o con uno congruo (art. 1569 c.c.); nei contratti di durata il recesso non tocca le prestazioni già eseguite o in corso (art. 1373 c.c.). Con una clausola risolutiva espressa si indicano gli inadempimenti che fanno cessare il contratto con una semplice dichiarazione (art. 1456 c.c.).

Fornitore estero: quale giudice e quale legge?

Senza una clausola sul foro, la causa segue i criteri ordinari e può finire lontano dalla sede dell’impresa. L’accordo che deroga alla competenza per territorio deve risultare da atto scritto e rende esclusivo il foro scelto solo se lo dice espressamente (art. 29 c.p.c.). Con un’impresa di un altro Stato dell’Unione vale l’art. 25 del Regolamento UE 1215/2012, che ammette la forma scritta o equivalente, anche elettronica.

Le parti possono scegliere la legge applicabile (art. 3 Reg. CE 593/2008, «Roma I»); se non lo fanno, la vendita di beni è regolata dalla legge del paese del venditore (art. 4). Alle vendite internazionali di merci si applica inoltre, di regola, la Convenzione di Vienna del 1980 (L. 765/1985), che le parti possono escludere (art. 6): meglio deciderlo prima che scoprirlo in causa.

Prima di firmare: la lista di controllo

  1. Qualificazione: somministrazione o vendita, quantità minime e massime, esclusiva.
  2. Prezzo: listino, revisione, termini di pagamento.
  3. Consegne: luogo, date, trasporto, rischio, eventuale termine essenziale.
  4. Qualità: specifiche, collaudo, termini per contestare i vizi.
  5. Rimedi: penale con tetto, limiti di responsabilità leciti, clausola risolutiva espressa.
  6. Uscita e liti: durata, recesso, forza maggiore, foro, legge applicabile, doppia firma dove serve.

Domande frequenti

Il contratto di fornitura deve essere scritto?

La legge non impone una forma particolare, ma alcune clausole richiedono lo scritto: il foro convenzionale, le clausole vessatorie nelle condizioni generali, i termini di pagamento oltre sessanta giorni. Un testo firmato è anche la prova più semplice.

Il fornitore può sospendere le consegne se pago in ritardo?

Nella somministrazione, se l’inadempimento è di lieve entità, può sospendere solo dopo un congruo preavviso (art. 1565 c.c.). Se il ritardo è grave e compromette la fiducia nei pagamenti futuri, può chiedere la risoluzione (art. 1564 c.c.).

Cosa succede se il cliente non paga le forniture?

Dalla scadenza maturano gli interessi moratori e il fornitore può agire per il recupero, spesso con un decreto ingiuntivo. I passaggi sono descritti nella guida sul recupero crediti.

Ogni fornitura ha equilibri propri. Se state negoziando, rinnovando o contestando un contratto di fornitura, lo Studio può esaminare il testo e indicare le clausole da rivedere nel vostro caso concreto: i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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