Soccorso istruttorio negli appalti: cosa si sana dopo la scadenza

Cosa si può integrare o correggere con il soccorso istruttorio dopo la scadenza delle offerte, cosa resta escluso, come si rettifica un errore materiale e come rispondere alla richiesta.

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Soccorso istruttorio negli appalti: cosa si sana dopo la scadenza

Con il soccorso istruttorio l’impresa che partecipa a una gara pubblica può integrare o correggere, anche dopo la scadenza delle offerte, la documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni), ma non l’offerta tecnica né quella economica. Lo prevede l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): la stazione appaltante assegna un termine da 5 a 10 giorni e, se l’impresa non risponde, la esclude.

Il confine tra ciò che si può sanare e ciò che non si può è spesso la differenza tra restare in gara ed esserne esclusi. Vediamo cosa rientra nel soccorso, cosa resta fuori, come si corregge un errore nell’offerta e come rispondere quando arriva la richiesta.

In breve

  • Il soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023) permette di integrare o regolarizzare la documentazione amministrativa entro un termine tra 5 e 10 giorni fissato dalla stazione appaltante.
  • Garanzia provvisoria, contratto di avvalimento e impegno a costituire un raggruppamento, se mancanti, si recuperano solo con documenti di data certa anteriore alla scadenza delle offerte.
  • Sull’offerta tecnica ed economica sono ammessi solo chiarimenti che non ne cambiano il contenuto e, fino all’apertura, la rettifica di un errore materiale chiesta dall’impresa.
  • L’impresa che non risponde nel termine assegnato è esclusa dalla gara (art. 101, comma 2).

A cosa serve il soccorso istruttorio?

Serve a evitare che un’offerta seria venga scartata per una dimenticanza o un’irregolarità formale. È coerente con due principi del Codice: le cause di esclusione sono solo quelle previste dalla legge, e le clausole del bando che ne aggiungono altre sono nulle (art. 10); le gare devono favorire la più ampia partecipazione.

Pensate a una piccola impresa di servizi di Mussomeli che ha compilato il DGUE (il documento di gara unico europeo, cioè l’autodichiarazione standard sui requisiti) lasciando in bianco una sezione. Non va esclusa subito: la stazione appaltante deve chiederle di completarlo.

Prima di attivare il soccorso, però, la stazione appaltante verifica se il documento mancante è già presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, l’archivio digitale gestito dall’ANAC in cui confluiscono i documenti che provano i requisiti. Se c’era alla scadenza delle offerte, lo acquisisce direttamente.

Cosa si può sanare?

L’art. 101, comma 1, distingue due ipotesi.

Integrare ciò che manca

Si può integrare ogni elemento mancante della documentazione presentata con la domanda o con il DGUE. Anche la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire il mandato in un raggruppamento non ancora costituito è sanabile, ma solo con documenti di data certa anteriore al termine delle offerte: per esempio un atto firmato digitalmente con marca temporale o trasmesso via PEC prima della scadenza.

Correggere omissioni e irregolarità

Si possono sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda, del DGUE e degli altri documenti richiesti per partecipare, come una dichiarazione incompleta o compilata sul modello sbagliato. Non sono sanabili, invece, le carenze che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

C’è poi una regola che la giurisprudenza amministrativa applica con costanza: il soccorso permette di dimostrare un requisito, non di acquistarlo in ritardo. Il requisito deve esistere alla scadenza delle offerte; se, per esempio, l’attestazione richiesta è stata ottenuta dopo, il soccorso non può rimediare.

Cosa non si può sanare?

Restano fuori dal soccorso istruttorio:

  • Offerta tecnica ed economica: non si possono integrare né modificare dopo la scadenza;
  • Costi della manodopera e oneri di sicurezza: l’art. 108, comma 9, impone di indicarli nell’offerta economica a pena di esclusione, salvo le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali; per l’orientamento prevalente l’omissione non si recupera, salvo i casi in cui erano i documenti di gara a impedirne l’indicazione;
  • Requisiti mancanti alla scadenza delle offerte;
  • Documenti creati dopo la scadenza, quando la legge chiede la data certa anteriore;
  • Risposte tardive: chi non adempie nel termine assegnato è escluso.

Chiarimenti e rettifica dell’offerta: che differenza c’è?

Sull’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti, anche sugli allegati. L’impresa risponde nel termine fissato, tra 5 e 10 giorni, ma i chiarimenti non possono modificare il contenuto dell’offerta (art. 101, comma 3).

Diverso è il caso dell’impresa che si accorge da sola di un errore materiale, per esempio un prezzo unitario che non corrisponde al totale. Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte può chiederne la rettifica, con le stesse modalità della domanda, purché non si tratti di una nuova offerta o di una modifica sostanziale e resti garantito l’anonimato (art. 101, comma 4).

Dopo l’apertura, secondo un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, la commissione può correggere solo errori materiali evidenti, quando la reale volontà dell’impresa si ricava con certezza dall’offerta stessa, senza integrazioni esterne.

Cosa fare quando arriva la richiesta?

Il termine è breve e non è prevista una proroga: conviene organizzarsi dal primo giorno.

  1. Annotate la data di ricezione sulla piattaforma o via PEC e la scadenza assegnata;
  2. Leggete con precisione cosa viene chiesto e rispondete a ogni punto, senza aggiungere elementi che tocchino l’offerta;
  3. Verificate le date: garanzie, contratti di avvalimento e impegni devono avere data certa anteriore alla scadenza delle offerte;
  4. Caricate i documenti con le modalità indicate e conservate le ricevute di trasmissione;
  5. Se la richiesta vi sembra illegittima, o se arriva comunque l’esclusione, chiedete subito l’accesso agli atti e fate valutare il ricorso.

Se la stazione appaltante esclude senza attivare il soccorso quando era dovuto, l’esclusione può essere contestata davanti al TAR entro 30 giorni: i passaggi sono spiegati nella guida su come difendersi da un’esclusione dalla gara. In Sicilia è competente il TAR di Palermo o la sezione di Catania e l’appello va al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Domande frequenti

La stazione appaltante è obbligata ad attivare il soccorso istruttorio?

Sì, quando la carenza rientra tra quelle sanabili: la norma stabilisce che la stazione appaltante «assegna» un termine per rimediare. Un’esclusione disposta senza questo passaggio può essere impugnata con un ricorso al TAR.

Il soccorso istruttorio ha un costo o comporta sanzioni?

No. L’art. 101 del Codice vigente non prevede sanzioni pecuniarie per chi viene ammesso al soccorso. La conseguenza da evitare è un’altra: l’esclusione se non si risponde nel termine.

Posso usare il soccorso per aggiungere un’ausiliaria che non avevo indicato?

No, se l’avvalimento non esisteva prima della scadenza delle offerte: si può produrre solo un contratto già concluso, con data certa anteriore. Le regole sono spiegate nella guida sull’avvalimento negli appalti pubblici.

Nel soccorso istruttorio contano i giorni e la precisione delle risposte. Se la vostra impresa ha ricevuto una richiesta di integrazione o un provvedimento di esclusione, potete chiedere allo Studio una valutazione del caso concreto. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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