La differenza sta in cosa si compra: con la cessione d’azienda si acquistano i beni organizzati per l’attività (locali, macchinari, marchi, contratti), con la cessione di quote si diventa soci della società che quei beni possiede, con tutto il suo passato. Nel primo caso chi compra risponde dei debiti precedenti solo nei limiti di legge; nel secondo la società resta la stessa, con debiti, contratti e cause.
La scelta incide su debiti, dipendenti, contratti, autorizzazioni, forma dell’atto e imposte. Qui trovate le regole del codice civile (artt. 2555-2560 per l’azienda, artt. 2469-2472 per le quote di srl) e un confronto pratico.
In breve
- Cessione d’azienda: si trasferisce il complesso dei beni organizzati per l’impresa (art. 2555 c.c.); l’atto notarile va depositato al registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2556 c.c.).
- Cessione di quote di srl: cambia il socio, non l’impresa; verso la società il trasferimento ha effetto dal deposito dell’atto al registro delle imprese (art. 2470 c.c.).
- Debiti: chi compra un’azienda commerciale risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.); con le quote i debiti restano tutti della società.
- Dipendenti: con la cessione d’azienda i rapporti di lavoro passano all’acquirente con tutti i diritti (art. 2112 c.c.); con la cessione di quote il datore di lavoro resta la società.
Cosa si compra davvero: l’azienda o la società?
L’azienda è «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.). Si parla di asset deal, cioè acquisto dei beni: si sceglie cosa comprare e si può lasciare fuori ciò che non interessa, ad esempio un immobile.
La cessione di quote, detta share deal (acquisto delle partecipazioni), non tocca i beni: cambia soltanto chi possiede la società. La società resta titolare di tutto, compresi i debiti non ancora emersi, le cause e le contestazioni del fisco.
Un esempio: se un panificio di Mussomeli è una ditta individuale, si può comprare solo l’azienda, perché la ditta non ha quote. Se appartiene a una srl, si può scegliere tra l’azienda e le quote: nel secondo caso partita IVA, contratti e autorizzazioni restano quelli della società.
Chi paga i debiti dopo la cessione?
Nella cessione d’azienda il venditore non è liberato dai debiti anteriori, salvo che i creditori vi abbiano consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale ne risponde anche l’acquirente, ma solo per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.).
A questa regola se ne affiancano due speciali. Per i crediti che i lavoratori avevano al momento del trasferimento, venditore e acquirente sono obbligati in solido (art. 2112 c.c.). Per imposte e sanzioni del venditore, la normativa tributaria prevede una responsabilità solidale dell’acquirente entro limiti precisi (valore dell’azienda, anno della cessione e due precedenti, obbligo del fisco di agire prima contro il venditore). Prima di firmare si può chiedere all’Agenzia delle Entrate un certificato sui debiti tributari pendenti: se negativo, libera l’acquirente.
Nella cessione di quote il discorso cambia: i debiti restano della società, che continua a risponderne con il proprio patrimonio. Chi compra non ne diventa debitore personale, ma ne subisce il peso economico. Per i versamenti sul capitale ancora dovuti, il venditore resta obbligato in solido con l’acquirente per tre anni dall’iscrizione del trasferimento (art. 2472 c.c.).
Cosa succede a contratti, crediti e dipendenti?
Nella cessione d’azienda il codice regola il passaggio di ogni rapporto:
- Contratti: salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale; il terzo contraente può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se c’è una giusta causa (art. 2558 c.c.).
- Crediti: la loro cessione ha effetto verso i terzi dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, ma il debitore che paga in buona fede al venditore è liberato (art. 2559 c.c.).
- Dipendenti: il rapporto continua con l’acquirente, che applica i contratti collettivi vigenti fino alla scadenza, salvo sostituzione con altri dello stesso livello (art. 2112 c.c.). Oltre i quindici lavoratori, venditore e acquirente devono informare per iscritto i sindacati almeno 25 giorni prima (art. 47 L. 428/1990).
- Concorrenza: per cinque anni il venditore non può avviare un’impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; un patto più ampio è valido se non impedisce ogni attività professionale e non supera i cinque anni (art. 2557 c.c.).
Nella cessione di quote queste regole non servono: contratti, crediti, dipendenti e autorizzazioni restano alla società, e il divieto di concorrenza va previsto nel contratto. Attenzione però alle clausole di change of control (cambio di controllo), con cui banche, fornitori o clienti possono recedere se cambia chi controlla la società.
Che forma serve e dove si deposita l’atto?
Per le imprese soggette a registrazione, la cessione d’azienda deve essere provata per iscritto; nella pratica si stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che il notaio deposita al registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2556 c.c.). Se ci sono immobili, valgono anche le forme previste per il loro trasferimento.
La cessione di quote di srl si fa con atto a firma autenticata dal notaio, che lo deposita entro trenta giorni al registro delle imprese della sede sociale (art. 2470 c.c.). In alternativa l’atto può essere firmato digitalmente e depositato da un intermediario abilitato, di solito un commercialista (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008). Verso la società il trasferimento vale dal deposito; se la stessa quota viene venduta a più persone, prevale chi per primo iscrive l’acquisto in buona fede.
Prima di firmare va letto lo statuto: prelazione, gradimento o divieti di trasferimento possono condizionare la vendita delle quote (art. 2469 c.c.). Ne parliamo nella guida su patti parasociali e clausole dello statuto di srl.
Quale conviene a chi compra?
Non esiste una risposta valida per tutti. La cessione d’azienda permette di scegliere cosa acquistare e limita l’esposizione ai debiti passati, ma richiede di trasferire contratti e autorizzazioni. La cessione di quote è più semplice sul piano operativo, perché l’impresa prosegue senza interruzioni, ma trasferisce all’acquirente tutti i rischi della società.
Prima di scegliere e firmare, conviene procedere per passaggi:
- fissare le basi della trattativa, spesso con una lettera d’intenti, sapendo cosa succede se si interrompe;
- fare una due diligence legale, cioè un controllo preventivo di documenti e rischi, partendo da visura, statuto e bilanci;
- valutare con il commercialista il trattamento fiscale, che è diverso nei due casi;
- negoziare garanzie adeguate nel contratto, soprattutto se si comprano quote;
- nella cessione d’azienda, pianificare il passaggio di contratti, autorizzazioni e dipendenti, comprese, quando dovute, le comunicazioni ai sindacati.
Domande frequenti
Chi compra le quote di una srl risponde dei debiti della società?
Personalmente no: i debiti restano della società, che li paga con il proprio patrimonio. Ma debiti nascosti riducono il valore di ciò che si è comprato: per questo servono verifiche e garanzie scritte.
Una ditta individuale si può vendere con una cessione di quote?
No. La ditta individuale non ha quote, perché l’impresa coincide con il titolare: si può vendere solo l’azienda, per intero o per un ramo. La cessione di quote riguarda le società.
Chi vende l’azienda può aprire un’attività concorrente?
Per cinque anni dal trasferimento non può avviare un’impresa che, per oggetto, luogo o altre circostanze, possa sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 c.c.). Le parti possono ampliare il divieto, ma non oltre cinque anni e senza impedirgli ogni attività professionale.
La scelta tra cessione d’azienda e di quote dipende dai conti dell’impresa, dai rischi emersi nelle verifiche e dagli obiettivi delle parti. Lo Studio si occupa di operazioni societarie e contratti d’impresa: per una valutazione del vostro caso potete contattarci nelle sedi di Palermo e Mussomeli.



