Videosorveglianza esterna: viola la privacy del vicino?

Cosa possono inquadrare le telecamere installate fuori casa, quando si viola la privacy del vicino e quando non si applicano le regole sul trattamento dei dati.

Aggiornato il

4 min di lettura

Videosorveglianza esterna: viola la privacy del vicino?

Per proteggere la casa e la famiglia, moltissimi italiani hanno installato un impianto di videosorveglianza esterna. Le telecamere, montate fuori dall’abitazione, controllano i movimenti nell’area circostante. Spesso, però, non inquadrano solo l’ingresso di casa. Riprendono anche aree “non di competenza”, come il vialetto del vicino o direttamente l’ingresso della sua abitazione. In questi casi la videosorveglianza viola la privacy del vicino?

Il vicino potrebbe contestare la violazione della sua privacy e chiedere al Tribunale di far togliere le telecamere, o di orientarle in modo che riprendano solo l’ingresso e la proprietà di chi le ha installate. Il problema si pone soprattutto quando l’impianto, installato per ragioni di sicurezza, inquadra una parte comune: ad esempio un vialetto che dà accesso a due abitazioni diverse.

Privacy del vicino e diritto alla sicurezza

Il diritto alla privacy del vicino e il diritto alla sicurezza di chi installa le telecamere devono procedere di pari passo, senza che uno prevalga sull’altro. Ogni cittadino può proteggersi anche con un impianto di videosorveglianza, purché non invada gli spazi privati dei vicini.

Per il Tribunale di Avellino il vialetto comune si può inquadrare, perché si tratta «di uno spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque» e quindi non occorre «il consenso di chicchessia». Come si vedrà, però, la Cassazione e il Garante della privacy seguono una linea più rigorosa: il privato deve limitare le riprese agli spazi di sua esclusiva pertinenza.

Cosa si può inquadrare con le telecamere?

Sul piano penale il principio di fondo è semplice: non si può riprendere ciò che non è liberamente visibile agli altri, come l’interno dell’appartamento del vicino. Riprendere ciò che chiunque può osservare liberamente, come il viale d’ingresso comune a due o più immobili, non integra invece il reato di interferenze illecite.

In questo caso non si commette il reato previsto dall’art. 615 bis del codice penale. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni le interferenze illecite nella vita privata, cioè chi si procura indebitamente immagini o suoni della vita privata altrui. Il reato, però, esiste solo se si viola uno spazio riservato di un’altra persona, a cui si accede senza il suo consenso. Non esiste, invece, se quello spazio è potenzialmente visibile a tutti.

Ne deriva che non si può inquadrare lo spazio interno del vicino recintato da alte mura, come la zona della piscina o il cortile interno. Inquadrare l’ingresso comune a due abitazioni, visibile a chiunque, non è invece reato; resta però da rispettare la disciplina sulla protezione dei dati, di cui si dirà più avanti.

Quando si viola davvero la privacy?

Sulla riservatezza nei luoghi di privata dimora è intervenuta anche la Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2008). Secondo la Corte, la tutela del domicilio copre i comportamenti tenuti in condizioni tali da renderli tendenzialmente non visibili agli estranei. In altre parole, chi compie un’azione che chiunque può osservare senza particolari accorgimenti non può pretendere, su quel punto, la stessa riservatezza.

Lo stesso vale per chi prende il sole sul balcone. Se il balcone è visibile dalla strada, non si può invocare la tutela penale della vita privata (art. 615-bis c.p.) quando un passante scatta una foto; l’eventuale diffusione dell’immagine resta però soggetta alle regole sul diritto all’immagine e sulla protezione dei dati. Chi non vuole essere visto deve prendere le proprie precauzioni, perché ciò che accade sul balcone non sia visibile a chiunque.

Servono le regole sul trattamento dei dati?

Dipende da cosa inquadrano le telecamere. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, Reg. UE 2016/679) non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche (art. 2): è il caso di chi installa a casa sua un impianto per difendersi dai ladri e riprende solo la propria proprietà. Questa esenzione, però, va intesa in senso restrittivo. Già nel 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš) ha escluso che sia «esclusivamente personale o domestica» una telecamera installata sulla casa di famiglia che riprende anche la pubblica via.

Il Garante della privacy, nelle FAQ sulla videosorveglianza, indica che il privato deve limitare l’angolo visuale ai soli spazi di sua esclusiva pertinenza, escludendo le aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, autorimesse), le zone di pertinenza di terzi e le aree pubbliche o di pubblico passaggio. Nello stesso senso la Cassazione (sentenza n. 9570 del 2026) ha confermato l’ordine di rimuovere o riorientare le telecamere installate da due condomini che riprendevano anche spazi condominiali: il singolo può estendere le riprese alle aree comuni immediatamente vicine solo in presenza di un rischio effettivo e se la misura è necessaria e proporzionata.

Se invece si vogliono installare telecamere sulle parti comuni dell’edificio, la decisione spetta all’assemblea condominiale, con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, del codice civile (art. 1122-ter c.c.). In questo caso il condominio deve rispettare il GDPR: cartelli che segnalano le telecamere e conservazione delle immagini per un periodo limitato, che per il Garante in ambito condominiale non dovrebbe superare, di norma, i sette giorni.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.