La legge italiana tutela l’immagine di ogni persona. Non si può quindi filmare o fotografare una persona sconosciuta, con una telecamera o con lo smartphone, se questa non ha dato il suo consenso. Chi lo fa rischia conseguenze civili e, in alcuni casi, penali.
Cosa prevede il codice civile sull’immagine altrui
Il codice civile prende in considerazione l’immagine di una persona, ma anche quella dei suoi genitori, del coniuge o dei figli. Se l’immagine viene esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona o dei suoi familiari, l’interessato può rivolgersi al giudice. Il giudice può ordinare che l’abuso cessi, salvo il risarcimento dei danni.
In pratica, pubblicare o diffondere l’immagine altrui è vietato in due casi:
- quando la legge non lo consente oppure manca il consenso della persona ritratta;
- in ogni caso, quando la diffusione può danneggiare la reputazione della persona ritratta.
Chi subisce l’abuso può ottenere due forme di tutela:
- inibitoria: il giudice ordina di interrompere la condotta lesiva e, se possibile, di rimuovere il contenuto illecito (ad esempio, ritirando dalla circolazione le immagini lesive);
- risarcitoria: chi vede pubblicata la propria immagine senza consenso può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Quando si può riprendere una persona?
La regola generale è semplice. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.
La legge prevede però alcune eccezioni, in cui il consenso non serve. La riproduzione dell’immagine è libera quando è giustificata:
- dalla notorietà della persona o dall’ufficio pubblico che ricopre;
- da necessità di giustizia o di polizia;
- da scopi scientifici, didattici o culturali;
- dal collegamento con fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Anche in questi casi c’è un limite. Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ciò reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
Foto e video: valgono le stesse regole
Quando la legge parla di “ritratto” e di “immagine” si riferisce a qualsiasi mezzo capace di catturarla. Non importa se si usa una macchina fotografica, una videocamera o un altro strumento analogo. Per le riprese video valgono quindi le stesse regole delle fotografie.
Le riprese sono lecite se la persona interessata ha dato il consenso. Il consenso non serve se la persona ripresa è nota al pubblico per la carica che ricopre (ad esempio, un politico conosciuto) o per l’attività che svolge (ad esempio, un cantante o un attore).
Il consenso non serve nemmeno quando la ripresa ha fini didattici o scientifici. Si pensi ai libri di scuola che riproducono personaggi importanti per la storia, l’arte o la scienza. Lo stesso vale se la persona si trovava a una manifestazione pubblica, come un comizio, un corteo o un concerto. Fuori da questi casi, una ripresa fatta senza consenso è illecita.
C’è però un chiarimento importante. La legge protegge l’immagine dalla diffusione, dalla riproduzione e dalla vendita. Interviene quindi solo quando la ripresa o la fotografia sono fatte per essere divulgate. Se il ritratto resta privato, non occorre chiedere alcun consenso: si possono fare foto e video, anche di minori.
Riprese video di minori: si possono fare?
Le regole viste finora valgono ogni volta che è in gioco l’immagine di una persona, adulta o minorenne. Non conta il mezzo usato per “catturare” il ritratto: foto, video o altro.
Per i minori, però, le restrizioni sono maggiori. Il minore non può esercitare da solo i propri diritti. Lo fa attraverso i genitori o chi ne ha la rappresentanza legale, ad esempio il tutore quando i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale.
Per questo non si possono fare riprese video di minori senza il consenso dei genitori. Il consenso è sempre revocabile, anche dopo essere stato dato. Anche la divulgazione e la vendita di queste immagini sono vietate, salvo determinate condizioni. Se però i bambini vengono ripresi durante un evento pubblico, valgono le regole generali: il permesso dei genitori non serve.
La liberatoria dei genitori è quindi necessaria solo quando la foto ritrae esclusivamente (o prevalentemente) un minore ben riconoscibile. Non serve, invece, se la ripresa del minore non viene divulgata né resa pubblica in alcun modo: in questo caso il comportamento non è vietato.
In sintesi, si possono fare riprese video di minori se c’è il consenso espresso dei genitori o, in mancanza, del tutore o di un altro rappresentante legale.
Cosa rischia chi riprende un minore senza consenso?
Chi riprende un minore senza permesso rischia sanzioni civili e, in certi casi, anche penali. Sul piano civile, può essere condannato a pagare ai genitori il risarcimento dei danni. Il danno si calcola in base al pregiudizio economico effettivamente subito per l’uso illecito della ripresa. In alternativa, il giudice lo stabilisce in via equitativa, cioè secondo il suo prudente apprezzamento.
Oltre al risarcimento, il giudice può ordinare di rimuovere la ripresa video pubblicata senza consenso. Lo scopo è evitare ulteriori danni al minore e alla sua famiglia.
Quando le riprese dei minori diventano reato
Le riprese video di minori possono costituire addirittura reato nei seguenti casi:
- se vengono divulgate per denigrare o offendere le persone riprese: è il reato di diffamazione;
- se vengono usate a fine di lucro o allo scopo di danneggiare chi è ritratto;
- se la ripresa è fatta all’interno di una privata dimora senza il consenso del proprietario: è il reato di interferenze illecite nella vita privata, anche se il video non viene reso pubblico;
- se le riprese mostrano minori coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o rappresentano per scopi sessuali gli organi sessuali di un minore: è il reato di pornografia minorile.



