I patti parasociali sono accordi tra soci, esterni allo statuto, che regolano voto, trasferimento delle quote e governo della società; a differenza delle clausole dello statuto, vincolano solo chi li ha firmati. La stessa regola, ad esempio una prelazione, ha quindi effetti diversi a seconda che sia scritta nello statuto della srl o in un patto tra soci.
Vediamo la differenza tra efficacia «reale» dello statuto ed efficacia «obbligatoria» del patto, quanto può durare un patto, le clausole più diffuse (prelazione, gradimento, tag-along e drag-along, cioè diritto e obbligo di vendere insieme agli altri soci, lock-up, cioè divieto temporaneo di vendere) e i due strumenti di uscita previsti per le srl: recesso ed esclusione del socio.
In breve
- Statuto: le sue clausole valgono per tutti i soci, presenti e futuri, e per la società; si modifica con delibera dell’assemblea verbalizzata da un notaio (art. 2480 c.c.).
- Patto parasociale: vale solo tra i firmatari; se violato dà di regola diritto al risarcimento del danno, non a rendere inefficace l’atto compiuto.
- Durata: nelle spa i patti non possono superare cinque anni e, se sono senza termine, ciascuno può recedere con 180 giorni di preavviso (art. 2341-bis c.c.); per le srl manca una norma specifica.
- Uscita dalla srl: il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo (art. 2473 c.c.) ed essere escluso solo per le ipotesi di giusta causa lì indicate (art. 2473-bis c.c.).
Statuto o patto parasociale: che differenza c’è?
Lo statuto è la carta fondamentale della società: è depositato al registro delle imprese e vincola chiunque diventi socio. Le sue clausole hanno efficacia reale, cioè valgono anche verso i terzi. Se un socio vende le quote violando la prelazione prevista dallo statuto, di regola la vendita non è opponibile alla società e agli altri soci, e l’acquirente non può esercitare i diritti di socio.
Il patto parasociale è invece un contratto tra alcuni o tutti i soci e ha efficacia obbligatoria: lega solo chi lo ha firmato. Se viene violato, la vendita a un terzo resta efficace e il socio danneggiato può chiedere il risarcimento o la penale prevista. In compenso il patto resta riservato, non va depositato (salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, art. 2341-ter c.c.) e si modifica con il solo accordo dei firmatari.
Nella pratica si usano spesso entrambi: nello statuto le regole che devono valere verso tutti, nel patto gli accordi più riservati, come quelli sulla nomina degli amministratori o sul voto in assemblea.
Quanto dura un patto parasociale?
Per le società per azioni l’art. 2341-bis c.c. stabilisce che i patti su voto, trasferimento delle azioni o controllo congiunto non possono durare più di cinque anni: un termine più lungo si riduce a cinque anni, ma i patti sono rinnovabili. Se manca un termine, ciascun contraente può recedere con centottanta giorni di preavviso.
Per le srl il codice non contiene una norma analoga, e gli interpreti sono divisi sull’applicazione del limite dei cinque anni. È quindi prudente prevedere una durata determinata e un meccanismo di rinnovo. I divieti di vendere contenuti in un contratto, inoltre, valgono solo tra le parti e sono validi solo entro convenienti limiti di tempo e se rispondono a un apprezzabile interesse (art. 1379 c.c.).
Prelazione e gradimento: chi decide se entra un nuovo socio?
Nella srl le quote sono liberamente trasferibili, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo (art. 2469 c.c.). Le due limitazioni più diffuse sono:
- Prelazione: chi vuole vendere deve offrire prima le quote agli altri soci, alle stesse condizioni proposte dal terzo; lo statuto deve regolare tempi, comunicazioni e valore delle quote quando la cessione non è una vendita, come nella permuta o nella donazione.
- Gradimento: l’ingresso del nuovo socio richiede il consenso di un organo sociale, dei soci o di terzi.
Se lo statuto rende le quote intrasferibili, o prevede un gradimento senza condizioni e limiti (il cosiddetto gradimento «mero»), il socio ha diritto di recedere (art. 2469 c.c.). Lo statuto può rinviare il recesso per non più di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota. Nelle spa il divieto di trasferire le azioni non può superare cinque anni (art. 2355-bis c.c.).
Tag-along, drag-along e lock-up: come funzionano?
Sono clausole nate nella prassi internazionale e sempre più usate anche nelle srl:
- Tag-along (diritto di covendita): se il socio di maggioranza vende a un terzo, gli altri soci possono vendere anche le proprie quote allo stesso acquirente, alle stesse condizioni.
- Drag-along (obbligo di covendita o clausola di trascinamento): se il socio di maggioranza riceve un’offerta per l’intera società, può obbligare gli altri a vendere alle stesse condizioni, perché spesso chi compra vuole il 100% delle quote.
- Lock-up (periodo di blocco): divieto di vendere le quote per un certo tempo, ad esempio dopo l’ingresso di un investitore o di un socio operativo.
Secondo l’orientamento prevalente dei notai e della giurisprudenza, la clausola di trascinamento nello statuto è valida se garantisce al socio trascinato un prezzo non inferiore a quello che otterrebbe con il recesso. Sul modo di introdurla in uno statuto esistente, a maggioranza o con il consenso di tutti, le opinioni non sono uniformi. Le stesse clausole possono stare in un patto parasociale, ma vincolano solo i firmatari; chi compra, inoltre, chiederà di solito garanzie a tutti i venditori.
Recesso ed esclusione: come si esce da una srl?
Il recesso è il diritto del socio di uscire ottenendo il rimborso della quota. Spetta nei casi previsti dalla legge, che l’atto costitutivo può ampliare ma non ridurre (art. 2473 c.c.). Casi, calcolo del valore della quota e tempi di pagamento sono spiegati nella guida su come uscire da una srl con il recesso.
L’esclusione, al contrario, è decisa dalla società. Nella srl è possibile solo se l’atto costitutivo prevede specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa (art. 2473-bis c.c.), come la perdita di un requisito professionale o l’attività in concorrenza. Il socio escluso ha diritto al rimborso, ma non mediante riduzione del capitale.
Domande frequenti
Un patto parasociale va fatto dal notaio?
No. Il patto parasociale è un contratto tra soci e non richiede l’atto notarile; la forma scritta è comunque consigliabile per la prova. Il notaio serve invece per modificare lo statuto della srl.
Chi compra quote deve rispettare i patti parasociali esistenti?
Se non li ha firmati, di regola no, perché il patto vincola solo le parti; le clausole dello statuto, invece, valgono anche per lui. Per questo chi compra verifica statuto e patti già nella due diligence, cioè le verifiche preventive sull’impresa.
Chi decide le liti tra soci di una srl?
Le cause sui rapporti societari, sul trasferimento delle quote e sui patti parasociali spettano alle sezioni specializzate in materia di impresa, il cosiddetto Tribunale delle imprese, che in Sicilia ha sede a Palermo e a Catania. Statuto e patti possono prevedere un arbitrato.
Statuto e patti parasociali funzionano meglio se scritti prima che nascano i contrasti, ad esempio all’ingresso di un nuovo socio o in vista di una cessione di quote. Lo Studio si occupa di diritto societario e contratti d’impresa: per rivedere lo statuto della vostra srl o un accordo tra soci potete chiedere una valutazione del caso concreto.



