Nota di aggiornamento (settembre 2026): la decisione, commentata nell’aprile 2019, riguarda le graduatorie di istituto di II fascia del triennio 2017/2020, regolate dal D.M. n. 374/2017. Dal 2020 le supplenze si attribuiscono attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), alle quali sono collegate le graduatorie di istituto, secondo l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e le ordinanze successive.
“Il ricorrente ha diritto al reinserimento nella graduatoria di istituto di II fascia del personale docente, valida per gli anni scolastici 2017/2020 nella classe di concorso B017 nonché al ripristino del contratto di lavoro illegittimamente interrotto”. Con questa decisione il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha ammesso l’inserimento in II fascia di un docente, assistito dall’avv. Sandro Di Carlo. Il contratto di lavoro dell’insegnante era stato risolto illegittimamente e il docente era stato cancellato dalla graduatoria di istituto di II fascia.
Il precedente del TAR favorevole al docente
Il Tribunale osserva che la posizione del docente, cioè il diritto soggettivo che fa valere nei confronti dell’Amministrazione, è regolata da una sentenza del TAR a lui favorevole: la n. 04686/18 (RG 11601/17). Quella sentenza aveva stabilito che “non possono non essere ammessi i candidati in possesso di diploma c.d. I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari”. Gli I.T.P. sono gli insegnanti tecnico-pratici.
La sentenza del TAR aveva dichiarato illegittimo il DM n. 374 del primo giugno 2017, che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20. L’illegittimità riguardava due punti:
- l’art. 2, che non prevedeva come titolo idoneo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto il titolo di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento tecnico-pratico indicate nella tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016);
- l’art. 4, che per l’inclusione in II fascia richiedeva all’aspirante di aver già conseguito il titolo di abilitazione, e non anche il titolo di idoneità all’insegnamento.
Quella sentenza era pienamente efficace tra le parti. L’Amministrazione, quindi, doveva darle esecuzione. Invece l’istituto scolastico capofila aveva cancellato il docente dalla graduatoria e risolto il suo contratto. Lo aveva fatto sulla base di un’altra sentenza, successiva, che affermava un principio diverso e che era stata richiamata in modo errato.
Perché il Tribunale ha dato ragione al docente
Il Tribunale di Milano ha quindi stabilito che la successiva sentenza del TAR non ha alcun rilievo sulla posizione del docente. Quella sentenza, che riguardava la legittimità dell’art. 2 del DDG del MIUR 11.5.18 n. 784, aveva esaminato di nuovo, in modo inammissibile, la stessa posizione e lo stesso diritto del ricorrente. In base al principio del ne bis in idem, cioè il divieto di giudicare due volte la stessa questione, il secondo procedimento va dichiarato inammissibile nei confronti del docente.
Il Tribunale ha considerato anche l’urgenza della situazione. Dopo la cancellazione dalla II fascia, il docente non era stato inserito neppure in III fascia e non poteva ottenere nuovi incarichi. C’era inoltre il rischio concreto che il suo posto fosse assegnato a un altro docente, per effetto dello scorrimento della graduatoria. È il cosiddetto periculum in mora, cioè il pericolo che il ritardo della decisione causi un danno. Per questo il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato le amministrazioni alla immediata ricostituzione del rapporto di lavoro e al reinserimento del docente in II fascia.



