Sospensiva al TAR: come si ottiene la tutela cautelare

Come si chiede e quando si ottiene la sospensiva al TAR: presupposti, tempi, decreto presidenziale, misure prima del ricorso e appello cautelare, che in Sicilia va al CGA.

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Sospensiva al TAR: come si ottiene la tutela cautelare

La sospensiva è la misura cautelare con cui il TAR blocca in via provvisoria gli effetti di un provvedimento amministrativo, in attesa della sentenza. Si chiede con il ricorso o con un atto separato e si ottiene se il ricorso appare fondato a un primo esame e se l’attesa causerebbe un pregiudizio grave e irreparabile (art. 55 del codice del processo amministrativo, D.Lgs. 104/2010).

Termini, costi e svolgimento del giudizio sono spiegati nella guida sul ricorso al TAR. Qui vediamo solo la fase cautelare: presupposti, tempi, decreto del presidente nei casi più urgenti, misure prima del ricorso e appello, che in Sicilia si propone al CGA.

In breve

  • Il ricorso al TAR non sospende da solo l’atto: serve una misura cautelare, decisa dal collegio con ordinanza in camera di consiglio (art. 55 c.p.a.).
  • Il collegio decide nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dall’ultima notifica e al decimo dal deposito del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.).
  • Nei casi di estrema gravità e urgenza il presidente può concedere misure provvisorie con decreto, efficace fino alla camera di consiglio (art. 56 c.p.a.).
  • L’appello contro l’ordinanza cautelare va proposto entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione (art. 62 c.p.a.); in Sicilia decide il Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando il TAR concede la sospensiva?

Il giudice valuta due elementi. Il primo è il fumus boni iuris, letteralmente «parvenza di buon diritto»: a un esame sommario il ricorso deve apparire fondato. Il secondo è il periculum in mora, cioè il rischio che, nel tempo necessario per arrivare alla sentenza, il ricorrente subisca un danno grave e irreparabile. L’ordinanza deve motivare su entrambi (art. 55, comma 9).

Il danno va allegato e documentato, non solo affermato. Un pregiudizio soltanto economico e facilmente risarcibile di solito non basta; pesano invece la perdita di un’occasione non ripetibile, come una prova concorsuale, la chiusura di un’attività o la demolizione di un immobile. Il giudice considera anche l’interesse pubblico e quello dei controinteressati.

La misura non è solo la sospensione: il TAR adotta quella più idonea a proteggere il risultato della sentenza, compresa l’ingiunzione a pagare in via provvisoria una somma (art. 55, comma 1). Per esempio l’ammissione con riserva a un concorso o l’ordine all’amministrazione di riesaminare la domanda. Se la decisione produce effetti irreversibili, il collegio può chiedere una cauzione, esclusa quando sono in gioco diritti fondamentali della persona (art. 55, comma 2).

Quanto tempo ci vuole? La camera di consiglio

La domanda cautelare si discute in camera di consiglio, un’udienza non pubblica e sintetica. Il collegio si pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dall’ultima notifica e al decimo dal deposito del ricorso: di norma, quindi, poche settimane dopo il ricorso. Memorie e documenti si depositano fino a due giorni liberi prima.

La domanda è improcedibile finché non si presenta l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che vada fissata d’ufficio (art. 55, comma 4), e la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, non vale per la fase cautelare (art. 54, comma 3).

L’ordinanza che accoglie fissa la data dell’udienza di merito (art. 55, comma 11). Se il contraddittorio e l’istruttoria sono completi, il TAR può anche decidere subito la causa con sentenza in forma semplificata (art. 60). Se l’amministrazione non esegue la misura, si possono chiedere al TAR i provvedimenti attuativi, con i poteri dell’ottemperanza (art. 59).

Casi urgentissimi: il decreto del presidente

Quando il danno è così imminente da non poter attendere la camera di consiglio, si può chiedere al presidente del TAR, o della sezione, una misura provvisoria con decreto (art. 56). Il presidente verifica che il ricorso sia stato notificato almeno all’amministrazione e a un controinteressato e decide con decreto motivato, sentendo le parti solo se lo ritiene necessario.

Il decreto non è impugnabile, ma è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte, e resta efficace solo fino alla camera di consiglio, dove decide il collegio. Con un decreto di questo tipo, per esempio, il TAR di Palermo ha sospeso l’ordinanza sulla movida del 2021.

Prima ancora del ricorso: le misure anteriori alla causa

Se l’urgenza è eccezionale e non consente neppure di notificare il ricorso, si può chiedere al presidente una misura provvisoria prima della causa, notificando comunque l’istanza alle controparti (art. 61). La misura perde effetto se entro quindici giorni non si notifica il ricorso con la domanda cautelare, da depositare nei cinque giorni successivi, e comunque dopo sessanta giorni.

Se la sospensiva è respinta: l’appello al CGA

Contro l’ordinanza cautelare, di accoglimento o di rigetto, si propone appello entro trenta giorni dalla notifica o sessanta dalla pubblicazione (art. 62). Nel resto d’Italia decide il Consiglio di Stato; per le ordinanze del TAR di Palermo e della sezione di Catania decide il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (art. 6, comma 6, c.p.a.). Anche in appello, nei casi urgenti, si può chiedere un decreto presidenziale.

La domanda respinta si può anche riproporre al TAR se cambiano le circostanze o emergono fatti prima sconosciuti (art. 58). Dopo la sentenza, chi la impugna può chiedere al giudice d’appello di sospenderne l’esecutività (art. 98).

Alcune materie hanno regole proprie. Negli appalti, se il ricorso contro l’aggiudicazione contiene la domanda cautelare, il contratto non si può firmare fino alla decisione cautelare di primo grado (art. 18, comma 4, D.Lgs. 36/2023): ne parliamo nella guida sul ricorso contro l’aggiudicazione. Per gli ordini di demolizione la sospensiva ferma il termine di 90 giorni ma non lo azzera, come ha chiarito l’Adunanza plenaria nel 2026.

Come si prepara una domanda cautelare efficace

  1. Documentare il danno: contratti, fatture, bilanci, certificati, date delle prove o dei lavori.
  2. Indicare la misura precisa: sospensione, ammissione con riserva, riesame.
  3. Curare le notifiche all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
  4. Depositare subito il ricorso e l’istanza di fissazione dell’udienza.
  5. Valutare il decreto presidenziale se il danno si produrrebbe prima della camera di consiglio.

Domande frequenti

Se il TAR respinge la sospensiva, ho perso la causa?

No. L’ordinanza cautelare si basa su un esame sommario e la decisione finale arriva con la sentenza. Si può appellare l’ordinanza o riproporre la domanda se cambiano le circostanze.

Si pagano le spese anche per la fase cautelare?

Sì, il giudice provvede sulle spese con l’ordinanza (art. 57). La pronuncia resta valida anche dopo la sentenza, salvo che questa disponga diversamente.

Si può chiedere la sospensione anche con il ricorso straordinario?

Sì, se l’esecuzione dell’atto provoca danni gravi e irreparabili (art. 3, comma 4, L. 205/2000). Per gli atti della Regione e degli enti locali siciliani vedi la guida sul ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Nella fase cautelare i tempi sono stretti e la prova del danno è decisiva. Lo Studio si occupa di diritto amministrativo davanti al TAR Sicilia e al CGA: per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi alle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

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