Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa anche tra conviventi di fatto. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulla restituzione di un prestito tra ex partner.
La decisione riguarda da vicino molte coppie non sposate. Chi presta denaro al compagno, paga lavori sulla sua casa o anticipa spese importanti di rado invia diffide per conservare il proprio credito, e rischiava di scoprire, alla fine della relazione, che il diritto si era prescritto. Ora, finché dura la convivenza, il termine di prescrizione non decorre.
In breve
- La Corte costituzionale (sentenza n. 7/2026) ha esteso ai conviventi di fatto la sospensione della prescrizione già prevista tra coniugi.
- Per tutta la durata della convivenza i crediti di un partner verso l’altro, per esempio per un prestito, non si prescrivono.
- La regola vale per le coppie di sesso diverso e per quelle dello stesso sesso; la registrazione anagrafica aiuta a provare la convivenza, ma non è indispensabile.
- Finita la convivenza, il termine riprende a decorrere: chi vanta un credito verso l’ex partner non deve lasciar passare il tempo.
Il caso
Una donna aveva prestato al compagno una somma consistente, che lui aveva usato per migliorare un immobile di sua esclusiva proprietà. Nel 2006 il partner aveva firmato una scrittura privata in cui riconosceva di aver ricevuto il denaro come prestito e si impegnava a restituirlo. La convivenza, durata oltre dieci anni, si è chiusa nel novembre 2016; dal 2017 la donna ha chiesto la restituzione con alcune raccomandate e poi ha avviato la causa.
L’ex compagno si è difeso eccependo la prescrizione decennale del credito: tra il riconoscimento del debito e la prima richiesta scritta erano trascorsi più di dieci anni. Se i due fossero stati sposati il problema non si sarebbe posto, perché l’art. 2941 c.c. sospende la prescrizione tra coniugi. Il Tribunale di Firenze ha quindi chiesto alla Corte costituzionale se l’esclusione dei conviventi fosse compatibile con la Costituzione.
La decisione
La Corte ha accolto la questione, ritenendo violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione. La sospensione tra coniugi, spiega la sentenza, serve a preservare il legame affettivo: chi vive in coppia non può essere messo davanti all’alternativa tra agire contro il partner, con atti che preludono a una lite e incrinano la fiducia reciproca, e perdere il proprio diritto. Questa ragione vale allo stesso modo per chi convive stabilmente senza essere sposato.
La Corte ha anche rimeditato un proprio precedente del 1998, che aveva negato l’estensione perché la convivenza non avrebbe confini formali e temporali certi. Oggi, osserva la sentenza, per applicare la sospensione basta poter verificare, anche a posteriori, il periodo della convivenza, come già avviene per altre cause di sospensione. La legge n. 76 del 2016 offre inoltre uno strumento di prova agevolato: la dichiarazione anagrafica di convivenza.
Il principio affermato
Il dispositivo è netto: l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione «rimane sospesa tra i conviventi di fatto».
Per individuare i conviventi si usa la definizione della legge n. 76 del 2016: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La formula comprende sia le coppie di sesso diverso sia quelle dello stesso sesso; per questo la Corte non ha ritenuto necessario intervenire sulla norma della stessa legge che prevede la sospensione tra le parti di un’unione civile. Quanto alla prova, la registrazione della convivenza in Comune è un mezzo agevolato, non una condizione: la convivenza si può dimostrare con ogni mezzo.
Cosa cambia in pratica
Le indicazioni che seguono sono nostre valutazioni sulle ricadute della sentenza, non affermazioni della Corte.
Sospensione significa che il tempo trascorso durante la vita comune non si conta. Per un prestito tra partner, soggetto di regola alla prescrizione ordinaria di dieci anni, il conteggio partirà o riprenderà alla fine della convivenza; lo stesso meccanismo opera per i crediti con termini più brevi. Per i coniugi la Cassazione ritiene che la sospensione cessi con la separazione legale, quando viene meno la comunione di vita; per i conviventi il momento decisivo sarà, verosimilmente, la fine effettiva della convivenza.
Diventa quindi centrale provare quando la convivenza è iniziata e quando è finita: certificati anagrafici, contratti di locazione, utenze intestate, messaggi e testimonianze. Resta poi utile documentare per iscritto i prestiti di importo rilevante. Una scrittura in cui il partner riconosce il debito, come nel caso deciso, rende più semplice il recupero, anche con un decreto ingiuntivo.
Chiusa la convivenza, è prudente inviare senza ritardo una richiesta scritta di pagamento, che interrompe la prescrizione: i passaggi sono descritti nella guida al recupero crediti. Per il quadro generale dei diritti della coppia non sposata si può leggere la guida su unioni civili e convivenze di fatto.
Domande frequenti
Bisogna essere registrati all’anagrafe come conviventi?
No. La dichiarazione anagrafica prevista dalla legge n. 76 del 2016 rende la prova più semplice, ma la Corte ha chiarito che la stabile convivenza può essere dimostrata anche in altri modi, con ogni mezzo di prova.
La regola vale anche per le coppie unite civilmente?
Per le parti di un’unione civile la sospensione era già prevista in modo espresso dalla legge n. 76 del 2016. La sentenza riguarda le coppie che convivono senza matrimonio né unione civile, di sesso diverso o dello stesso sesso.
Si applica anche ai crediti sorti prima del 2026?
In linea generale sì, se il rapporto non è ancora esaurito: le sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma si applicano anche ai rapporti sorti in precedenza, salvo quelli già definiti, per esempio con una sentenza definitiva o una transazione. Ogni situazione va comunque verificata sulle date concrete.
Ogni vicenda tra ex conviventi richiede un esame attento dei documenti e dei tempi. Per una valutazione è possibile contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.



