Progetto di vita in ritardo: il TAR Palermo riconosce il danno

Il TAR di Palermo ha condannato un Comune e l’ASP a risarcire una persona con disabilità grave, il cui progetto di vita era arrivato con oltre otto mesi di ritardo.

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Progetto di vita in ritardo: il TAR Palermo riconosce il danno

Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza della Sezione terza n. 919 pubblicata il 30 aprile 2025, ha condannato un Comune della provincia di Caltanissetta e l’Azienda sanitaria provinciale a risarcire il danno esistenziale subito da una persona con disabilità grave, il cui progetto individuale era stato redatto con oltre otto mesi di ritardo. Il risarcimento, liquidato in via equitativa, è di 1.500 euro, a carico delle due amministrazioni in solido.

L’importo è contenuto, ma il principio pesa: il ritardo della pubblica amministrazione nei servizi per le persone con disabilità non è solo un’irregolarità da correggere, può essere un danno da risarcire. E per dimostrarlo non serve una perizia medico-legale sul peggioramento della salute. La sentenza interessa famiglie, tutori e amministratori di sostegno che attendono da mesi una risposta da Comune e ASP.

In breve

  • Il progetto individuale previsto dall’art. 14 della legge 328/2000 è predisposto dal Comune, d’intesa con l’azienda sanitaria, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta.
  • Se le amministrazioni non rispondono nei termini, si può ricorrere al TAR contro il silenzio e chiedere la nomina di un commissario ad acta.
  • Per il TAR di Palermo il ritardo colpevole fa sorgere il diritto al risarcimento del danno esistenziale, che si può provare anche per presunzioni.
  • Comune e ASP rispondono in solido; la domanda dei familiari è stata respinta perché il danno era strettamente personale e mancavano prove.

Il caso

Alla fine di dicembre 2023 il tutore di una persona con disabilità grave aveva chiesto la predisposizione del progetto individuale. Il progetto individuale, spesso chiamato progetto di vita, è il documento che riunisce in un unico piano le prestazioni sanitarie, riabilitative, educative e sociali di cui la persona ha bisogno, con i relativi sostegni.

Il termine per provvedere, di sessanta giorni, era trascorso senza risposta. Il Comune aveva chiesto all’ASP di convocare l’interessato per la visita, ma aveva sollecitato l’azienda solo a fine aprile 2024, quando la scadenza era superata da tempo. Il tutore si è rivolto al TAR, che con una prima sentenza del settembre 2024 ha dichiarato illegittima l’inerzia e ha disposto la nomina di un commissario ad acta. L’ASP ha completato la propria parte a fine ottobre 2024, dopo una richiesta di notizie del commissario, e il progetto è stato rilasciato a metà novembre.

La decisione

Chiusa la questione del silenzio, restava la domanda di risarcimento. Il TAR l’ha accolta per la persona con disabilità, dopo aver verificato gli elementi del danno da ritardo: l’istanza era fondata, tanto che il progetto è stato poi rilasciato; il termine era stato superato di oltre otto mesi; e c’era colpa di entrambe le amministrazioni.

Il Comune, secondo la legge 328/2000, ha un compito di coordinamento di tutti gli enti che erogano servizi alle persone con disabilità e non lo aveva esercitato con la dovuta tempestività; l’ASP aveva concluso la propria fase con ampio ritardo. Nessuna delle due aveva spiegato le ragioni del ritardo. È stata invece respinta la domanda dei genitori, per la natura strettamente personale del danno e per la mancanza di qualsiasi prova.

Il principio affermato

Il punto centrale riguarda la prova. Il TAR ha seguito un precedente del Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 1373 del 2024) e si è discostato da una propria decisione del 2021, che per il risarcimento pretendeva la prova medico-legale del peggioramento della salute o dell’incidenza negativa del ritardo.

Secondo la sentenza, il danno esistenziale è diverso dal danno biologico: consiste nel peggioramento della vita sociale e di relazione, in quello che il Consiglio di Stato ha definito un «depauperamento della vita» della persona. Non si accerta con criteri tecnico-scientifici, si può provare con presunzioni e si liquida in via equitativa. Il sostegno che la famiglia assicura da sola non basta a escluderlo, perché resta frammentario e privo di una programmazione unitaria degli interventi.

Quanto alla colpa, per il TAR consiste nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, cioè in negligenze e omissioni non scusabili verso chi ha un contatto qualificato con l’amministrazione.

Cosa cambia in pratica

Chi attende il progetto individuale ha due strumenti, che si possono usare insieme: l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, per ottenere la decisione, e la domanda di risarcimento del danno da ritardo. Per non disperdere le prove conviene:

  • presentare l’istanza per iscritto a Comune e ASP, via PEC o a protocollo, conservando le ricevute;
  • annotare le conseguenze del ritardo: terapie o attività non avviate, spese sostenute, isolamento, carico sulla famiglia;
  • sollecitare il titolare del potere sostitutivo e, se l’inerzia continua, valutare il ricorso al TAR, da proporre entro un anno dalla scadenza del termine;
  • chiedere il risarcimento entro 120 giorni: per il danno da ritardo il termine non decorre finché dura l’inerzia e comincia comunque a correre un anno dopo la scadenza del termine per provvedere (art. 30 del codice del processo amministrativo).

La riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024) sta introducendo un nuovo «progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato», con una fase di sperimentazione che, secondo il sito istituzionale della riforma, dura fino al 31 dicembre 2026. Le regole su procedure e tempi potranno cambiare, ma il principio sulla responsabilità per il ritardo resta un riferimento utile.

Il progetto è distinto dal riconoscimento dell’invalidità civile e delle relative prestazioni, che seguono procedure proprie. In Sicilia l’appello contro le sentenze del TAR di Palermo e di Catania si propone al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Domande frequenti

Chi deve predisporre il progetto di vita?

Il Comune, d’intesa con l’azienda sanitaria provinciale, su richiesta dell’interessato o di chi lo rappresenta, come il tutore o l’amministratore di sostegno. Il Comune ha anche il compito di coordinare gli enti coinvolti.

Serve una perizia medica per ottenere il risarcimento?

Per il danno esistenziale, secondo questa sentenza, no: basta dimostrare, anche con presunzioni, che il ritardo ha impoverito la vita sociale e di relazione della persona. La perizia medico-legale serve invece se si chiede il danno biologico, cioè una lesione della salute.

Anche i familiari possono chiedere i danni?

Possono farlo, ma devono provare un pregiudizio proprio. Nel caso deciso la domanda dei genitori è stata respinta perché il danno era strettamente personale e mancava qualsiasi elemento di prova.

Ogni vicenda richiede di ricostruire con cura richieste, risposte e date. Per un confronto sul caso concreto, anche sull’opportunità di agire contro il silenzio o per il risarcimento, potete contattare lo Studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

Fonti

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

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