La tecnologia accompagna ogni momento della giornata. Anche per questo sono sempre più frequenti i matrimoni che finiscono per un tradimento “consumato” online o attraverso le app di messaggistica. Chi sospetta il tradimento del coniuge si chiede allora come e quando raccogliere le prove.
Scoprire il tradimento, però, non basta. Non sempre le prove raccolte si possono usare nel processo di separazione, ad esempio per chiedere l’addebito, cioè per attribuire al coniuge infedele la responsabilità della fine del matrimonio.
Chi viola la privacy altrui, infatti, rischia una condanna penale e rischia anche che la prova così ottenuta venga contestata o non considerata dal giudice. Esistono però alcune eccezioni.
Registrare le conversazioni
Il coniuge che vuole raccogliere prove non può nascondere in casa un registratore acceso e poi uscire. Commetterebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata e, se scoperto, potrebbe essere querelato.
Registrare una conversazione all’insaputa degli altri è lecito in un solo caso: quando chi registra vi partecipa. Non è reato registrare una conversazione (ad esempio con il cellulare) se chi registra è fisicamente presente alla discussione.
Non è necessario che intervenga nel dialogo: può anche limitarsi ad ascoltare. L’importante è che tutti percepiscano la sua presenza. La Cassazione lo ha chiarito più volte: chi parla con altre persone accetta il rischio di essere registrato da loro. Per questo la registrazione fatta da chi è presente al dialogo è una prova utilizzabile anche nel processo.
Non si può invece usare una registrazione fatta da un’altra persona. È fondamentale, infatti, che chi vuole utilizzare la prova fosse presente alla conversazione.
Spiare il cellulare del coniuge
Può capitare che il coniuge lasci il cellulare sulla scrivania, sul divano o in un altro spazio liberamente accessibile della casa comune (non lo sono, invece, un cassetto privato o la borsa). Se il telefono non è protetto da password o da altri codici, aprirlo non integra, di regola, il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, che riguarda i sistemi protetti da misure di sicurezza (art. 615-ter c.p.). Secondo alcune pronunce, inoltre, chi convive con un’altra persona accetta una certa riduzione della propria riservatezza. Questo non significa che leggere messaggi, chat e fotografie del coniuge sia sempre lecito: resta un’intrusione nella sfera privata dell’altro, che può avere conseguenze e rendere contestabile la prova.
Se quindi il marito o la moglie dimentica lo smartphone a casa e l’altro lo apre, di regola non commette il reato di accesso abusivo. Il discorso cambia nel caso in cui il dispositivo è protetto da un codice di accesso, dal riconoscimento facciale o da una password non comunicata all’altro. Conviene comunque usare la massima cautela, per non compromettere la prova raccolta.
Il messaggio su WhatsApp è prova del tradimento?
Una domanda ricorre spesso: un messaggio ricevuto su WhatsApp o su un’altra piattaforma prova il tradimento? Secondo la Cassazione anche una relazione solo virtuale, senza un tradimento fisico, può giustificare la separazione con addebito, se i messaggi sono inequivocabili e, per il loro contenuto, offendono la dignità dell’altro coniuge o rendono intollerabile la convivenza. Serve però un nesso di causa: l’addebito non viene pronunciato se la crisi del matrimonio era già in atto e l’infedeltà ne è stata una conseguenza, non la causa.
Il messaggio, però, può essere contestato sotto diversi profili, come la data o il dispositivo che lo ha ricevuto. Per rafforzare la prova conviene raccogliere una testimonianza, anche di un amico o di un parente. Il testimone deve aver letto la chat nel momento in cui è stata scoperta e deve poter confermare le circostanze davanti al giudice.
Meglio evitare, invece, di fotografare il cellulare del coniuge con tutti gli sms o di fare degli screenshot. In giudizio queste immagini possono essere contestate e diventare inutilizzabili.
Accedere all’account Facebook e alle email del coniuge
Spiare l’account Facebook del coniuge va assolutamente evitato. È un vero e proprio reato, previsto dal codice penale e confermato dalla giurisprudenza. Sono sempre più frequenti le querele di mogli e mariti spiati su Facebook dal partner, a caccia di “amicizie” e messaggi privati. L’art. 615-ter c.p. punisce questo comportamento come accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, con la reclusione fino a tre anni.
Va evitata anche la creazione di un profilo falso per ingannare il coniuge e raccogliere messaggi compromettenti. Si rischia una condanna per sostituzione di persona, il reato previsto dall’art. 494 c.p.
Anche violare l’email del coniuge è reato, almeno quando la casella è protetta da nome utente e password. Non importa che il computer sia già collegato all’account o che la posta venga scaricata in automatico dal programma di posta (client). Anche in questo caso si può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico.
Leggere la posta altrui è reato non solo perché viola la privacy. La Costituzione, infatti, tutela la segretezza della corrispondenza, anche elettronica, come uno dei principi cardine dello Stato democratico.
Chi si procura le prove in questi modi corre quindi un doppio rischio. Oltre alla condanna penale, rischia di non poterle usare in causa. Nel processo civile non esiste una regola generale che escluda le prove ottenute illecitamente: il Codice privacy rinvia alle norme processuali (art. 160-bis del d.lgs. n. 196/2003) e la giurisprudenza non è uniforme. Alcuni giudici le ritengono inutilizzabili, altri le valutano: un rischio che conviene non correre.
Far pedinare il coniuge
Il pedinamento del coniuge è un caso diverso. Se ci si rivolge a un’agenzia investigativa autorizzata e seria, l’attività di indagine è lecita e ammissibile.
Il problema è un altro: il rapporto del detective non è una prova se la controparte lo contesta. In questo caso l’investigatore dovrà testimoniare davanti al giudice e riferire ciò che ha visto.



