Revisione prezzi negli appalti: quando spetta e come chiederla

Quando scatta la revisione dei prezzi negli appalti pubblici dopo il correttivo, quanto viene riconosciuto, quali indici ISTAT si usano e come l’impresa può chiederne l’applicazione.

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Revisione prezzi negli appalti: quando spetta e come chiederla

La revisione dei prezzi è il meccanismo che adegua il corrispettivo di un appalto pubblico quando i costi aumentano o diminuiscono oltre una certa soglia. Per le gare avviate dal 31 dicembre 2024 scatta quando la variazione supera il 3% nei lavori, con il riconoscimento del 90% della parte eccedente, e il 5% nei servizi e nelle forniture, con il riconoscimento dell’80% dell’eccedenza (art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024).

La clausola è obbligatoria in ogni gara, ma le regole cambiano a seconda del tipo di contratto e della data in cui la gara è stata bandita. Vediamo quando spetta, quali indici si usano, come si chiede e cosa fare se non basta a riequilibrare il contratto.

In breve

  • Nei documenti di gara è obbligatorio inserire clausole di revisione dei prezzi (art. 60, comma 1, D.Lgs. 36/2023).
  • Lavori: soglia del 3% dell’importo, con il 90% dell’eccedenza riconosciuto; servizi e forniture di durata: soglia del 5%, con l’80% dell’eccedenza.
  • Nei lavori si usano gli indici ISTAT per tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), adottati con il decreto MIT n. 743/2026 per le gare avviate dal 27 aprile 2026.
  • La stazione appaltante deve attivare la clausola anche senza domanda dell’impresa, ma conviene monitorare gli indici e chiederla per iscritto.

Quando la revisione prezzi è obbligatoria?

Dal 1° luglio 2023, data da cui il nuovo Codice si applica, ogni gara deve contenere clausole di revisione dei prezzi. Il correttivo ha aggiunto l’allegato II.2-bis, che ne disciplina l’applicazione: nei lavori riguarda nuove costruzioni e manutenzione ordinaria e straordinaria; nei servizi e nelle forniture solo i contratti di durata, non quelli a esecuzione istantanea.

Le clausole non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è già determinato con un’indicizzazione (art. 60, comma 4-ter). Nei servizi e nelle forniture si può prevedere anche un adeguamento ordinario del prezzo a un indice di inflazione concordato, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha pubblicato linee guida nel 2026: gli aumenti così riconosciuti non contano per raggiungere la soglia della revisione (art. 60, comma 2-bis).

Quando scatta e quanto viene riconosciuto?

Le clausole si attivano per variazioni oggettive dei costi, in aumento o in diminuzione: la revisione può anche ridurre il prezzo. Le percentuali dipendono dal tipo di appalto:

  • Lavori: variazione superiore al 3% dell’importo complessivo; si riconosce il 90% della parte che eccede il 3%;
  • Servizi e forniture: variazione superiore al 5%; si riconosce l’80% della parte che eccede il 5%.

Un esempio semplificato: se in un appalto di lavori l’indice di riferimento cresce del 7% rispetto al mese dell’aggiudicazione, l’eccedenza è di 4 punti e ne viene riconosciuto il 90%, cioè il 3,6%, applicato solo alle prestazioni ancora da eseguire. Il calcolo effettivo segue le tabelle dell’allegato II.2-bis.

Conta la data della gara. Le soglie differenziate valgono per le gare avviate dall’entrata in vigore del correttivo, il 31 dicembre 2024, come confermato per i lavori anche dal MIT nel parere n. 3312 del 2025. Per le gare bandite prima con il Codice del 2023, il testo originario dell’art. 60 prevedeva per tutti i contratti una soglia del 5% e il riconoscimento dell’80% della variazione.

Per i lavori aggiudicati con il vecchio codice, con offerte presentate entro il 30 giugno 2023, la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 490) ha previsto un meccanismo diverso: alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 si applicano i prezzari regionali aggiornati, riconoscendo, nei limiti delle risorse stanziate, il 90% o l’80% dei maggiori importi a seconda della data dell’offerta.

Quali indici si usano?

Nei lavori il riferimento è un indice sintetico che il progettista costruisce combinando gli indici ISTAT delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL). Il decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato ed efficace dal 27 aprile 2026, li ha adottati per le gare avviate da quella data. Per le gare precedenti restano gli indici del testo originario, ma la stazione appaltante può applicare i nuovi indici, in via convenzionale, anche ai contratti in corso, per le lavorazioni contabilizzate a partire dal 27 aprile 2026 e nei limiti del quadro economico.

Nei servizi e nelle forniture si usano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, collegati al codice CPV dell’appalto (la classificazione europea delle prestazioni) secondo le tabelle dell’allegato; per alcuni settori valgono indici specifici. In entrambi i casi il punto di partenza è il mese dell’aggiudicazione.

Come si chiede la revisione prezzi?

La stazione appaltante deve monitorare gli indici con la frequenza indicata nei documenti di gara e attivare la clausola anche senza istanza dell’impresa (allegato II.2-bis, art. 3). Nella pratica, però, conviene non restare in attesa:

  1. leggete nel bando e nel contratto la clausola: indici, pesi, frequenza delle verifiche e modalità di pagamento;
  2. seguite gli indici pubblicati dall’ISTAT e calcolate la variazione rispetto al mese dell’aggiudicazione;
  3. superata la soglia, chiedete per iscritto, via PEC, al RUP (il responsabile unico del progetto) di attivare la clausola, allegando i calcoli;
  4. nei lavori, verificate che il direttore dei lavori accerti la variazione e predisponga lo stato di avanzamento revisionale, che si aggiunge a ciascun SAL (stato di avanzamento dei lavori);
  5. se gli importi non vengono riconosciuti, tutelatevi nelle forme previste dal contratto, per esempio con le riserve nei documenti contabili dei lavori, rispettandone i termini.

La clausola è obbligatoria anche nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante (art. 119, comma 2-bis): chi affida lavorazioni a terzi deve prevederla, e l’appaltatore risponde della sua corretta applicazione.

E se la revisione non basta?

La revisione copre le oscillazioni dei costi. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, che alterano in modo rilevante l’equilibrio del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede (art. 9 del Codice). Se neppure così l’equilibrio si ristabilisce, l’allegato II.2-bis fa salva la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Per la giurisprudenza amministrativa la revisione ha una funzione di riequilibrio, non di copertura integrale del rischio d’impresa: l’offerta deve restare sostenibile. Se il bando non contiene la clausola, è bene accorgersene in fase di gara e valutare subito con un legale se contestarlo, anche con un ricorso al TAR: aspettare l’esecuzione può ridurre i margini di tutela.

In Sicilia il Codice si applica per effetto della legge regionale 12/2011, che dopo la riforma del 2023 rinvia al D.Lgs. 36/2023 e alle sue successive modifiche: le regole sulla revisione sono quindi quelle nazionali. Il prezzario regionale, aggiornato ogni anno, serve invece a determinare i prezzi posti a base di gara.

Domande frequenti

La revisione prezzi va chiesta o è automatica?

La legge prevede che la stazione appaltante la attivi anche senza istanza, quando la variazione supera la soglia. È comunque prudente seguire gli indici e chiederla per iscritto, così da lasciare traccia della richiesta.

Vale anche per i lavori già eseguiti?

No. La percentuale riconosciuta si applica alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola. Per questo conviene muoversi appena la soglia viene superata.

Cosa succede se la stazione appaltante paga in ritardo?

Anche ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, in linea generale, le regole sui ritardi nelle transazioni commerciali, spiegate nella guida sui ritardi di pagamento e interessi moratori. Le contestazioni sulla revisione pongono anche questioni di giurisdizione da valutare caso per caso.

Ogni contratto ha la sua clausola e i suoi indici. Se la vostra impresa sta eseguendo un appalto pubblico e i costi sono cambiati in modo significativo, potete chiedere allo Studio una verifica del caso concreto nell’ambito dell’assistenza alle imprese. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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