Fare lo screenshot di una conversazione, cioè una fotografia istantanea dello schermo dello smartphone, è ormai un gesto comune. Serve a salvare i messaggi scambiati in chat. Ma quando la diffusione di uno screenshot diventa reato? Se la conversazione resta salvata sul telefono, non c’è alcun problema. Il discorso cambia se la conversazione viene portata a conoscenza di altre persone.
Inoltrare o pubblicare uno screenshot, infatti, può ledere alcuni diritti costituzionali. Sono diritti che vanno sempre rispettati, qualunque cosa consentano le piattaforme digitali. Tra questi ci sono il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto alla privacy e all’oblio, il diritto all’identità personale, al nome e all’immagine.
Quando condividere uno screenshot è reato?
Il problema di un possibile reato si pone quando si decide:
- di pubblicare lo screenshot, per esempio su Instagram o su Facebook;
- di inoltrare lo screenshot a un gruppo di persone, per esempio in una chat di WhatsApp;
- di inviare lo screenshot a uno o più amici, ma singolarmente.
Le tre condotte rendono la conversazione più o meno pubblica, in ordine decrescente. In tutti i casi, però, persone non autorizzate vengono a conoscenza di fatti riservati.
Perché la diffusione di una conversazione riservata sia reato, però, deve ledere un diritto della vittima. I diritti in gioco sono di due tipi:
- la privacy, che viene violata quando si comunicano dati personali altrui. I dati personali vanno intesi in senso ampio: vicende private, condizioni di salute, orientamento religioso o sessuale, ecc.;
- la reputazione, che viene violata quando la diffusione della chat lede l’immagine, la dignità e il decoro di una persona.
La pubblicazione di uno screenshot può violare la riservatezza anche quando rivela aspetti della vita privata che la persona non avrebbe mai reso pubblici.
Pensiamo a chi, convinto di parlare solo con un amico, si confida. Magari racconta problemi di salute, propri o di un familiare. Oppure rivela l’antipatia per qualcuno, il proprio orientamento sessuale o altre circostanze imbarazzanti. Se diffuse, queste confidenze potrebbero esporlo alla derisione o a discriminazioni.
In sintesi, si può parlare di reato solo se è in gioco uno di questi interessi della vittima.
Non ogni violazione della privacy, però, è reato. Il trattamento illecito di dati previsto dall’art. 167 del Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) richiede, tra l’altro, che chi diffonde i dati agisca per trarne profitto o per danneggiare l’interessato e gli causi un nocumento; negli altri casi restano la tutela civile e il reclamo al Garante. Se poi a essere diffusa è la registrazione audio o video di una conversazione fatta di nascosto, può scattare il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.), punito con la reclusione fino a quattro anni e procedibile a querela.
Screenshot e diffamazione: quando c’è il reato
La pubblicazione di uno screenshot può integrare anche il reato di diffamazione, se il contenuto lede la reputazione di una delle persone coinvolte. Perché ci sia diffamazione, però, lo screenshot deve essere comunicato ad almeno due persone, anche in momenti diversi. Questo può avvenire con la pubblicazione, con la condivisione in un gruppo o con due o più invii separati.
Va precisato, comunque, che il fatto che la chat riveli un comportamento illecito non autorizza di per sé a diffonderla, per esempio sui social: la strada corretta è la denuncia all’autorità o l’uso della conversazione come prova in un giudizio. Restano salvi il diritto di difesa e il diritto di cronaca, nei limiti della verità dei fatti, dell’interesse pubblico e della continenza delle espressioni.
Come difendersi?
La vittima deve presentare una querela alla polizia, ai carabinieri o alla procura della Repubblica entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Prima, però, è meglio raccogliere le prove. Può bastare anche la testimonianza di un amico che dichiari di aver visto il post su un social o di averlo ricevuto sul proprio smartphone.



