Quando i genitori si separano, la regola è l’affidamento condiviso: entrambi conservano la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni importanti per il figlio. L’affidamento esclusivo è un’eccezione, che il giudice dispone solo quando l’affidamento all’altro genitore sarebbe contrario all’interesse del minore.
Le stesse regole valgono per le coppie sposate, in caso di separazione o di divorzio, e per quelle non sposate (art. 337-bis c.c.). E condiviso non significa che il figlio passi metà del tempo con ciascuno: dove vive e quanto vede l’altro genitore è una questione diversa.
Vediamo cosa prevede il codice civile, come si decidono collocamento e visite, quando il figlio viene ascoltato, come funziona il mantenimento e come si modificano le condizioni.
In breve
- La regola è l’affidamento condiviso: i genitori decidono insieme su istruzione, educazione, salute e residenza del figlio (art. 337-ter c.c.).
- L’affidamento esclusivo è un’eccezione, disposta con provvedimento motivato quando il condiviso è contrario all’interesse del minore (art. 337-quater c.c.).
- Il figlio di almeno dodici anni, o più piccolo se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato (art. 315-bis c.c.).
- Affidamento e mantenimento sono distinti: anche con il condiviso ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito.
Cosa significa affidamento condiviso?
L’art. 337-ter c.c. riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere da ciascuno cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con nonni e parenti dei due rami. È il principio di bigenitorialità.
Con l’affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse, cioè quelle su istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, si prendono di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Se i genitori non si accordano, decide il giudice, che recepisce anche le intese raggiunte tra loro, purché non contrarie all’interesse del figlio.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, come la gestione della giornata, il giudice può stabilire che ciascun genitore decida da solo nel tempo in cui il figlio è con lui. In pratica, i genitori restano entrambi responsabili e informati anche se il figlio vive soprattutto con uno dei due.
Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo?
Secondo l’art. 337-quater c.c. il giudice può affidare i figli a un solo genitore, con provvedimento motivato, quando ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Nella pratica succede, per esempio, in presenza di:
- violenze o maltrattamenti in famiglia;
- totale disinteresse di un genitore, che non vede il figlio e non contribuisce alle sue esigenze;
- dipendenze o problemi gravi che impediscono di occuparsene;
- comportamenti che ostacolano il rapporto del figlio con l’altro genitore o lo espongono a un conflitto dannoso.
La semplice conflittualità tra i genitori, di per sé, non basta: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione serve la prova che il condiviso pregiudicherebbe il minore. Chi chiede l’esclusivo senza fondamento rischia che il giudice ne tenga conto nelle decisioni sui figli e anche una condanna per lite temeraria.
L’affidatario esclusivo esercita da solo la responsabilità genitoriale, ma salvo diversa disposizione del giudice le decisioni più importanti restano condivise. Quando il giudice attribuisce anche queste a un solo genitore si parla di affidamento «super esclusivo». L’altro genitore conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’educazione del figlio.
Con chi vive il figlio? Collocamento e tempi di visita
Anche con l’affidamento condiviso il giudice individua di solito un genitore collocatario, presso cui il figlio vive prevalentemente, e un calendario di frequentazione con l’altro. Uno schema frequente prevede fine settimana alternati, uno o più pomeriggi durante la settimana, metà delle vacanze estive e l’alternanza delle festività.
Sono possibili anche tempi paritari, quando i genitori abitano vicini, collaborano e l’età e le abitudini del figlio lo consentono. Non esiste però una formula valida per tutti: conta l’organizzazione concreta della vita del minore. Il calendario va rispettato da entrambi e può essere adattato, d’intesa, alle esigenze che cambiano con la crescita.
Con la riforma Cartabia chi avvia la causa deve presentare un piano genitoriale che descrive scuola, attività, frequentazioni e vacanze del figlio: è la base da cui il giudice parte per organizzare i tempi. Anche il trasferimento del figlio in un’altra città è una decisione da prendere insieme o, in mancanza di accordo, da sottoporre al giudice.
Il figlio viene ascoltato dal giudice?
Sì. Il figlio che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano (art. 315-bis c.c. e art. 473-bis.4 c.p.c.). L’ascolto è condotto dal giudice, che può farsi assistere da esperti, con modalità adatte all’età del minore.
Il giudice può non procedere, spiegandone le ragioni, se l’ascolto è contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, se il minore non è in condizione di essere sentito o se non vuole esserlo. Quando i genitori hanno già trovato un accordo, il figlio viene ascoltato solo se necessario. Il minore viene informato, con parole adatte alla sua età, del motivo dell’incontro.
L’ascolto non è un interrogatorio e non serve a far scegliere al figlio da che parte stare. La sua opinione conta, e pesa di più con il crescere dell’età, ma non vincola il giudice, che decide valutando nel complesso il suo interesse.
Mantenimento: diretto o con assegno?
L’affidamento riguarda le decisioni sui figli, non il denaro: anche con l’affidamento condiviso ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito (art. 337-ter c.c.). Il contributo può essere diretto, quando ciascuno sostiene le spese nel tempo in cui ha il figlio con sé, ma più spesso il giudice fissa un assegno periodico a carico di un genitore e divide a parte le spese straordinarie.
Criteri di calcolo, rivalutazione ISTAT e spese straordinarie sono spiegati nella guida su come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli; per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti vedi quanto dura il mantenimento del figlio maggiorenne.
Si possono modificare le condizioni?
Sì. I genitori possono chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni su affidamento, responsabilità genitoriale e contributo al mantenimento (art. 337-quinquies c.c.), ma serve un cambiamento concreto rispetto a quando sono state fissate: un trasferimento, nuovi orari di lavoro, esigenze diverse del figlio. Anche la crescita, come il passaggio alle scuole superiori, può giustificare una revisione dei tempi; per l’assegno vale quanto spiegato nella guida citata sopra.
Nel frattempo le condizioni in vigore vanno rispettate: chi ostacola le visite o non versa l’assegno può subire ammonimenti, sanzioni pecuniarie e condanne al risarcimento (art. 473-bis.39 c.p.c.). Se le condizioni non sono più adatte conviene quindi:
- raccogliere i documenti che provano il cambiamento (redditi, spese, certificati scolastici o medici);
- tentare un accordo con l’altro genitore, anche con la negoziazione assistita;
- in mancanza di accordo, presentare ricorso al tribunale, allegando le prove raccolte;
- continuare a rispettare il provvedimento vigente finché il giudice non lo modifica.
Domande frequenti
Il tradimento incide sull’affidamento?
Di per sé no. L’infedeltà può contare per l’addebito della separazione (leggi come raccogliere le prove del tradimento), ma l’affidamento si decide guardando solo all’interesse del figlio e alla capacità di ciascun genitore di occuparsene.
Il figlio può scegliere con quale genitore vivere?
Non in modo automatico. Il giudice ascolta la sua opinione e le dà un peso crescente con l’età e la maturità, ma decide lui, valutando nel complesso anche stabilità, scuola e relazioni del figlio.
Con l’affidamento esclusivo l’altro genitore perde i contatti con il figlio?
No. Salvo casi gravi, il giudice stabilisce comunque tempi e modi di frequentazione, perché il rapporto con entrambi i genitori resta un diritto del figlio.
Le soluzioni sull’affidamento funzionano davvero solo se costruite sulla situazione concreta del figlio. Se hai bisogno di un parere puoi contattare lo studio, a Palermo o a Mussomeli, per valutare il tuo caso.



