La pensione di invalidità civile spetta a chi ha tra 18 e 67 anni, un’invalidità riconosciuta almeno del 74% e un reddito personale entro i limiti di legge. Nel 2026 l’importo è di 340,71 euro al mese per 13 mensilità, sia per l’assegno mensile degli invalidi parziali (dal 74 al 99%) sia per la pensione di inabilità degli invalidi totali (100%); cambiano invece i limiti di reddito, 5.852,21 euro per i parziali e 20.029,55 euro per i totali (tabelle INPS 2026, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025).
Per ottenerla serve prima il riconoscimento sanitario, e la procedura sta cambiando con la riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024), già in sperimentazione a Palermo e, dal 1° marzo 2026, a Caltanissetta, Catania e Messina. Il ricorso contro un verbale sfavorevole e i permessi della legge 104 hanno guide proprie: qui trattiamo requisiti, importi, domanda e obblighi.
In breve
- L’assegno mensile spetta agli invalidi dal 74 al 99% tra 18 e 67 anni con reddito personale fino a 5.852,21 euro nel 2026; dal 2021 è compatibile con il lavoro entro quel limite.
- La pensione di inabilità spetta agli invalidi al 100% tra 18 e 67 anni con reddito personale fino a 20.029,55 euro nel 2026; l’importo è lo stesso, 340,71 euro per 13 mensilità.
- A 67 anni entrambe si trasformano in assegno sociale sostitutivo, senza nuove visite.
- Dal 1° gennaio 2027 la «valutazione di base» dell’INPS prevista dal D.Lgs. 62/2024 sostituirà in tutta Italia l’accertamento dell’invalidità civile; in molte province, tra cui Palermo e Caltanissetta, si applica già in via sperimentale.
Chi ha diritto alla pensione di invalidità civile?
Le prestazioni economiche degli invalidi civili sono due, e dipendono dalla percentuale riconosciuta, cioè dalla riduzione della capacità lavorativa accertata dalla commissione medica:
- assegno mensile di assistenza, per chi ha un’invalidità dal 74 al 99% (art. 13 L. 118/1971);
- pensione di inabilità, per chi ha un’invalidità totale e permanente del 100% (art. 12 L. 118/1971).
In entrambi i casi servono un’età tra 18 anni e l’età dell’assegno sociale, oggi 67 anni, la residenza stabile in Italia e la cittadinanza italiana o europea oppure, per gli stranieri, un regolare titolo di soggiorno. Conta solo il reddito personale dell’invalido ai fini IRPEF, non quello del coniuge o dei familiari.
Il vecchio requisito della disoccupazione non c’è più: dal 2021 l’assegno mensile spetta anche a chi lavora, purché il reddito resti entro il limite (art. 13 L. 118/1971, modificato dal D.L. 146/2021). La pensione di inabilità era già compatibile con il lavoro. Sotto il 74% non spetta alcuna prestazione economica, ma il riconoscimento può dare diritto ad altre agevolazioni, per esempio nel collocamento mirato dal 46%.
Quanto spetta nel 2026?
Secondo le tabelle allegate alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, per il 2026:
- assegno mensile (74-99%): 340,71 euro al mese per 13 mensilità, con limite di reddito personale di 5.852,21 euro;
- pensione di inabilità (100%): 340,71 euro al mese per 13 mensilità, con limite di reddito personale di 20.029,55 euro.
Gli importi si aggiornano ogni anno con la perequazione, che per il 2026 è stata fissata in via provvisoria all’1,4%. Agli invalidi totali può spettare anche un incremento della pensione, entro limiti di reddito personali e coniugali: lo prevede l’art. 38 L. 448/2001, esteso agli invalidi totali dai 18 anni dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 2020. Soglie e importi dell’incremento cambiano ogni anno e vanno verificati sul sito dell’INPS.
L’assegno e la pensione non dipendono dal bisogno di assistenza. Chi non è in grado di camminare da solo o di compiere gli atti quotidiani della vita può avere diritto anche all’indennità di accompagnamento, che non ha limiti di reddito.
Come si presenta la domanda?
Nelle province in cui non è ancora partita la sperimentazione (in Sicilia, secondo gli elenchi di legge, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani), fino al 31 dicembre 2026 si segue la procedura tradizionale:
- Certificato medico introduttivo: il medico curante o un medico abilitato lo compila e lo invia online all’INPS, con la diagnosi e le terapie.
- Domanda all’INPS entro 90 giorni dal certificato, online con SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato, collegandola al certificato.
- Visita medica davanti alla commissione dell’azienda sanitaria integrata da un medico INPS, o direttamente all’INPS dove c’è una convenzione; per i malati oncologici la visita va fissata entro 15 giorni (L. 80/2006).
- Verbale: indica la percentuale e l’eventuale data di revisione.
- Dati socio-economici: per ottenere il pagamento si inviano online i dati su redditi e ricoveri (modello AP70), anche tramite patronato.
Il pagamento decorre di regola dal mese successivo alla domanda. Se il verbale è sfavorevole si può contestare davanti al giudice con l’accertamento tecnico preventivo, in termini brevi: tempi e passaggi sono nella guida al ricorso per invalidità civile e accompagnamento.
Cosa cambia con la riforma della disabilità?
Il D.Lgs. 62/2024 sostituisce gli accertamenti separati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap della legge 104 e disabilità per il collocamento con un’unica valutazione di base, affidata all’INPS. La fanno unità di valutazione composte da due medici INPS, un professionista sanitario designato dalle associazioni delle persone con disabilità e un professionista dell’area sociale o psicologica.
La novità pratica più importante è che il certificato medico introduttivo vale come domanda: non serve più una domanda amministrativa separata. La procedura deve concludersi di regola in 90 giorni, 30 per i minori e 15 per le patologie oncologiche.
La riforma si applica in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 in 9 province, dal 30 settembre 2025 in altre 11, tra cui Palermo (art. 19-quater D.L. 202/2024), e dal 1° marzo 2026 in altre 40, tra cui Caltanissetta, Catania e Messina (art. 7 D.L. 19/2026). Dal 1° gennaio 2027, salvo proroghe, varrà in tutta Italia. Importi e limiti di reddito delle prestazioni non cambiano; la riforma introduce anche il progetto di vita individuale, di cui parliamo a proposito del ritardo di Comune e ASP.
Quali obblighi ci sono dopo il riconoscimento?
Chi riceve l’assegno mensile deve rendere all’INPS le dichiarazioni che l’Istituto richiede e comunicare subito le variazioni. Chi supera il limite di reddito deve segnalarlo, perché le somme non dovute vengono recuperate. Se il verbale prevede una revisione, l’INPS convoca a visita; nel frattempo si conservano prestazioni e agevolazioni (art. 25, comma 6-bis, D.L. 90/2014).
Il riconoscimento dell’invalidità è distinto da quello dell’handicap grave, che dà diritto ai permessi al lavoro: i requisiti sono spiegati nella guida sulla legge 104.
Domande frequenti
Con un’invalidità del 74% posso lavorare?
Sì. Dal 2021 l’assegno mensile è compatibile con il lavoro, purché il reddito personale annuo non superi il limite, 5.852,21 euro nel 2026. Superato il limite, l’assegno non spetta per quell’anno.
Cosa succede alla pensione di invalidità a 67 anni?
Si trasforma d’ufficio in assegno sociale sostitutivo, senza nuove visite mediche. Da quel momento valgono i limiti di reddito indicati dall’INPS per questa prestazione.
La pensione di invalidità è reversibile?
No. È una prestazione assistenziale legata alla persona e si estingue con il decesso. Diverso è il caso delle pensioni da lavoro, per le quali esiste la pensione di reversibilità.
Una percentuale sottostimata o un reddito calcolato male possono far perdere prestazioni dovute. Se la domanda è stata respinta, l’INPS chiede la restituzione di somme o volete capire quali diritti vi spettano, lo Studio può valutare il caso nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza: i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



