Fondo patrimoniale: cosa protegge e quando non basta

Vincola la casa e altri beni ai bisogni della famiglia, ma protegge solo dai debiti estranei a quei bisogni, se il creditore lo sapeva. Costituito con debiti in corso, si può revocare.

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Fondo patrimoniale: cosa protegge e quando non basta

Il fondo patrimoniale è un vincolo con cui i coniugi, o un terzo, destinano determinati beni, come la casa di famiglia, a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Protegge quei beni solo da alcuni creditori: quelli che sapevano che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari (art. 170 c.c.). Non è uno scudo contro tutti i debiti.

Chi lo costituisce quando i debiti ci sono già rischia inoltre di vederlo travolto. Vediamo come si costituisce, quali debiti blocca e quali no, cosa succede con il fisco, quando non basta e come finisce.

In breve

  • Si costituisce con atto pubblico dal notaio e, per essere opponibile ai creditori, va annotato a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.); per gli immobili si aggiunge la trascrizione (art. 2647 c.c.).
  • I beni del fondo e i loro frutti non si possono pignorare per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
  • Costituire il fondo quando si hanno già debiti espone all’azione revocatoria o al pignoramento diretto entro un anno dalla trascrizione (art. 2929-bis c.c.).
  • Il fondo cessa con il divorzio o l’annullamento del matrimonio, ma se ci sono figli minori dura fino alla maggiore età dell’ultimo (art. 171 c.c.).

Come si costituisce un fondo patrimoniale?

Possono costituirlo uno o entrambi i coniugi con atto pubblico, oppure un terzo, per esempio un genitore, anche con il testamento; se il terzo agisce con un atto tra vivi, serve l’accettazione dei coniugi (art. 167 c.c.). Si può fare anche durante il matrimonio. Lo stesso strumento vale per le unioni civili (art. 1, comma 13, L. 76/2016), non per le coppie di fatto.

Nel fondo possono entrare solo immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, come auto e barche, e titoli di credito, resi nominativi con l’annotazione del vincolo. Il denaro sul conto corrente non si può vincolare in questo modo.

Il passaggio decisivo è la pubblicità. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione il fondo diventa opponibile ai creditori solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.); la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.) da sola non basta.

Salvo diversa previsione, i beni appartengono a entrambi i coniugi, i frutti vanno spesi per la famiglia e l’amministrazione segue le regole della comunione legale (art. 168 c.c.), descritte nella guida su comunione o separazione dei beni. Per vendere o ipotecare servono entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto costitutivo lo consenta espressamente (art. 169 c.c.).

Da quali debiti protegge davvero?

La regola chiave è l’art. 170 c.c.: i creditori non possono aggredire i beni del fondo e i loro frutti per debiti che sapevano contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Servono due condizioni insieme: debito estraneo alla famiglia e creditore che lo sapeva. Secondo la Cassazione deve provarle chi invoca il fondo, di solito con un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).

I «bisogni della famiglia» sono intesi in senso ampio: non solo le spese indispensabili, ma anche quelle per il pieno sviluppo della famiglia e per il potenziamento della sua capacità di lavoro, escluse le esigenze voluttuarie o speculative. Conta il legame tra il fatto che ha generato il debito e quei bisogni, non il tipo di debito. In concreto:

  • Di regola pignorabili: debiti per la casa familiare, le spese mediche, la scuola dei figli, l’auto di famiglia.
  • Spesso protetti: debiti per investimenti speculativi o garanzie prestate per la società di un coniuge, se il creditore sapeva che non servivano alla famiglia.
  • Da valutare caso per caso: i debiti dell’attività d’impresa o professionale, che possono rientrare nei bisogni della famiglia se quell’attività è la fonte del suo reddito.

Se un coniuge imprenditore finisce in liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, i beni del fondo restano fuori dalla procedura, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 146 D.Lgs. 14/2019).

Il fondo protegge dai debiti con il fisco?

Vale la stessa regola, anche per l’agente della riscossione: secondo la Cassazione l’ipoteca sui beni del fondo è ammessa solo se il debito tributario è collegato ai bisogni della famiglia o se l’ente non sapeva che ne fosse estraneo. Un debito fiscale non è di per sé estraneo né inerente alla famiglia: si guarda al fatto da cui è nato. Le imposte sul reddito che mantiene la famiglia, per esempio, possono rientrarvi. Chi riceve un’ipoteca o una cartella deve muoversi presto: i termini per contestare gli atti della riscossione sono brevi.

Chi costituisce il fondo dopo aver ricevuto accertamenti o cartelle corre anche un altro rischio: se lo scopo è sottrarsi in modo fraudolento al pagamento delle imposte, oltre certe soglie può configurarsi un reato tributario. È una valutazione da fare con l’avvocato e il commercialista prima di firmare.

Quando il fondo non basta: revocatoria e pignoramento entro un anno

Per la giurisprudenza la costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito, anche quando la fanno entrambi i coniugi. Se i debiti esistono già, il creditore può farla dichiarare inefficace con l’azione revocatoria, entro cinque anni dall’annotazione, provando solo che il coniuge debitore conosceva il pregiudizio: requisiti e procedura sono nella guida sull’azione revocatoria.

C’è anche una via più rapida: il creditore con un titolo esecutivo, per un credito sorto prima del fondo, può pignorare i beni direttamente se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto (art. 2929-bis c.c.). Il fondo, inoltre, non ferma l’ipoteca iscritta prima della sua costituzione, come quella della banca che ha concesso il mutuo: cosa accade in quel caso è spiegato nella guida sul mutuo non pagato.

In sintesi, il fondo protegge davvero solo se viene costituito quando il patrimonio è sano, e solo dai debiti estranei alla famiglia.

Separazione, divorzio e scioglimento: quando finisce?

Il fondo cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè con il divorzio (art. 171 c.c.). La sola separazione non lo fa venire meno. Se ci sono figli minori, il fondo dura fino alla maggiore età dell’ultimo figlio; il giudice può dettare regole per l’amministrazione e attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni. L’eventuale assegnazione della casa al genitore con cui vivono i figli è invece una questione distinta, decisa nella separazione o nel divorzio.

Se non ci sono figli, i beni si dividono con le regole sullo scioglimento della comunione legale. In presenza di figli minori, per la Cassazione i coniugi non possono sciogliere il fondo di loro iniziativa senza l’autorizzazione del giudice; in mancanza di figli minori, secondo l’orientamento prevalente, possono farlo d’accordo con un atto notarile.

Domande frequenti

Il fondo patrimoniale protegge la casa dal mutuo non pagato?

Di solito no. Il mutuo per la casa familiare serve ai bisogni della famiglia e l’ipoteca iscritta prima del fondo prevale comunque: la banca può procedere sull’immobile.

Si può costituire un fondo patrimoniale senza essere sposati?

Sì, se si è uniti civilmente; no, se si è semplicemente conviventi. Per le coppie di fatto esistono altri strumenti, come i vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), con regole proprie e analoghi rischi di revocatoria.

Quanto costa costituire un fondo patrimoniale?

Dipende dall’onorario del notaio e dalle imposte, che variano secondo i beni conferiti e secondo chi li conferisce. Conviene chiedere un preventivo scritto prima dell’atto.

Il fondo patrimoniale può essere utile o del tutto inefficace a seconda dei tempi, dei debiti e delle prove disponibili. Se state pensando di costituirlo, o un creditore sta aggredendo beni già vincolati, possiamo esaminare con voi la situazione concreta: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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