Azione revocatoria: come il creditore contrasta gli atti del debitore

Il creditore può far dichiarare inefficaci vendite, donazioni e fondi patrimoniali del debitore entro cinque anni; contro gli atti gratuiti c’è anche il pignoramento entro un anno.

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Azione revocatoria: come il creditore contrasta gli atti del debitore

L’azione revocatoria è la causa con cui il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore ha ridotto il proprio patrimonio, come una vendita, una donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 2901 c.c.). L’atto resta valido tra le parti, ma il creditore può pignorare il bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Va proposta entro cinque anni e richiede prove diverse a seconda che l’atto sia gratuito o a pagamento. Per le donazioni di immobili esiste anche una scorciatoia: il pignoramento diretto entro un anno. Ecco requisiti, termini, procedura e difese possibili.

In breve

  • Il creditore può far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti del debitore che mettono a rischio il suo credito, anche se il credito non è ancora scaduto (art. 2901 c.c.).
  • Per gli atti gratuiti basta che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore; per quelli a pagamento deve esserne consapevole anche l’acquirente.
  • L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
  • Contro donazioni e vincoli gratuiti su immobili successivi al credito, chi ha un titolo esecutivo può pignorare subito, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto (art. 2929-bis c.c.).

Quando il creditore può chiedere la revocatoria?

Il patrimonio del debitore è la garanzia di chi deve essere pagato. Se il debitore vende, dona o vincola i suoi beni e così rende più difficile il recupero, il creditore può reagire. Non serve un credito già accertato da una sentenza: la legge ammette anche il credito sottoposto a condizione o a termine e, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, basta anche un credito contestato in una causa ancora in corso, purché non pretestuoso.

Il presupposto è il pregiudizio alle ragioni del creditore, detto eventus damni. Non occorre che il debitore sia diventato del tutto insolvente: per la giurisprudenza basta che l’atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Spetta poi al debitore, o a chi ha ricevuto il bene, dimostrare che restano altri beni sufficienti a pagare.

Si possono revocare vendite, permute, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale o di trust, ipoteche concesse per debiti altrui. Non è revocabile, invece, il pagamento di un debito scaduto (art. 2901, terzo comma, c.c.): il debitore che salda un altro creditore non fa un torto a chi resta insoddisfatto.

Atti gratuiti e atti a pagamento: cosa bisogna provare?

La prova cambia secondo il tipo di atto:

  • Atti gratuiti, come la donazione o il fondo patrimoniale: basta che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato al creditore, la cosiddetta scientia damni. Non serve l’intenzione di danneggiare, e la buona fede di chi riceve il bene non conta.
  • Atti a titolo oneroso, come la vendita: occorre dimostrare anche che l’acquirente fosse consapevole del pregiudizio (art. 2901, n. 2, c.c.).
  • Atti anteriori al credito: serve la «dolosa preordinazione», cioè un piano deliberato per sottrarre i beni al futuro creditore; se l’atto è oneroso, l’acquirente deve esserne partecipe.

Queste consapevolezze si provano quasi sempre per presunzioni, cioè ricavandole da indizi concordanti: la parentela tra venditore e acquirente, un prezzo troppo basso o mai pagato, una vendita fatta subito dopo una diffida o un decreto ingiuntivo, il venditore che continua ad abitare la casa venduta.

Le garanzie date nello stesso momento in cui nasce il credito garantito, come un’ipoteca, si considerano atti a titolo oneroso (art. 2901, secondo comma, c.c.). Se invece la vendita è solo apparente, i creditori possono farne accertare la simulazione (art. 1416 c.c.), una strada diversa dalla revocatoria.

Entro quanto tempo e come si propone?

L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Per gli atti soggetti a trascrizione, come la donazione o la vendita di una casa, la giurisprudenza fa decorrere il termine dalla trascrizione nei registri immobiliari, che rende l’atto conoscibile ai terzi; per il fondo patrimoniale, dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Si propone con un atto di citazione davanti al tribunale, contro il debitore e contro chi ha ricevuto il bene, che devono partecipare entrambi alla causa. Conviene trascrivere subito la domanda (art. 2652, n. 5, c.c.): da quel momento la sentenza vale anche contro chi acquista il bene in seguito (art. 2901, quarto comma, c.c.). Se c’è il rischio che il bene sparisca, si può chiedere il sequestro conservativo anche nei confronti dell’acquirente (art. 2905 c.c.).

Con la sentenza di accoglimento il creditore può pignorare il bene presso il terzo che lo ha ricevuto (art. 2902 c.c.). L’inefficacia giova solo al creditore che ha agito: per tutti gli altri l’atto resta pienamente valido.

Donazioni e fondo patrimoniale: il pignoramento entro un anno

Dal 2015 l’art. 2929-bis c.c. offre una via più rapida contro gli atti gratuiti compiuti dopo il sorgere del credito su immobili o beni mobili registrati: donazioni e vincoli di indisponibilità, come il fondo patrimoniale. Il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare il bene senza prima ottenere la sentenza di revoca, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto.

Se il bene è passato a un terzo, per esempio al figlio che ha ricevuto la casa, l’esecuzione si svolge contro di lui. Debitore e terzo possono opporsi contestando i presupposti, il pregiudizio o la consapevolezza del debitore. Scaduto l’anno, resta la revocatoria ordinaria.

Per la giurisprudenza il fondo patrimoniale è di regola un atto gratuito: quando e da quali debiti protegge è spiegato nella guida sul fondo patrimoniale. Pro e contro della donazione ai figli, compresi i rischi verso i creditori del genitore, sono nella guida su come donare la casa ai figli.

Cosa fare se il debitore vende o dona i suoi beni?

  1. Visure: controllare nei registri immobiliari e al catasto se il debitore ha venduto, donato o vincolato beni, e quando.
  2. Date: confrontare la data dell’atto con quella del credito, per capire se basta la consapevolezza o serve la preordinazione.
  3. Titolo: se si ha già un titolo esecutivo e l’atto gratuito è stato trascritto da meno di un anno, valutare il pignoramento diretto.
  4. Causa: altrimenti avviare la revocatoria, trascrivere la domanda e, se serve, chiedere il sequestro.
  5. Scadenza: annotare il termine di cinque anni.

Nel frattempo il recupero prosegue sugli altri beni, secondo le tappe della guida al recupero crediti. Anche chi subisce una revocatoria ha difese concrete: dimostrare che il patrimonio residuo bastava, o che mancava la consapevolezza richiesta. È ciò che è accaduto nel caso di una revocatoria negata alla banca dal Tribunale di Palermo, in cui la quota di casa donata alle figlie è rimasta a loro.

Domande frequenti

Chi ha debiti può vendere o donare la casa?

Sì, l’atto è valido. Ma se riduce la garanzia dei creditori può essere dichiarato inefficace nei loro confronti con la revocatoria, entro cinque anni, oppure, se è gratuito, può subire il pignoramento diretto entro un anno.

Si può revocare una donazione fatta prima che nascesse il debito?

Sì, ma è più difficile: il creditore deve provare che la donazione era dolosamente preordinata a sottrargli i beni. Resta comunque il limite dei cinque anni.

La revocatoria annulla la vendita?

No. La vendita resta valida tra le parti e l’acquirente resta proprietario; il creditore che ha vinto la causa può però pignorare quel bene come se appartenesse ancora al debitore.

Ogni revocatoria si gioca su date, documenti e indizi, sia per chi agisce sia per chi si difende. Se sei un creditore che ha visto sparire i beni del debitore, o hai ricevuto una citazione in revocatoria, possiamo esaminare il caso con te: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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