Comunione o separazione dei beni: differenze e cosa conviene

Le differenze tra comunione e separazione dei beni: cosa diventa comune, cosa resta personale, chi risponde dei debiti, come si cambia regime e cosa succede in separazione o alla morte.

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Comunione o separazione dei beni: differenze e cosa conviene

Con la comunione dei beni, il regime che si applica automaticamente se gli sposi non scelgono diversamente (art. 159 c.c.), gli acquisti fatti durante il matrimonio appartengono a entrambi i coniugi in parti uguali; con la separazione dei beni ciascuno resta proprietario esclusivo di ciò che compra. Nessuno dei due regimi conviene sempre: dipende dal lavoro, dai redditi e dai progetti della coppia.

La scelta si fa al matrimonio e si può cambiare in seguito davanti al notaio. Vediamo cosa entra in comunione, quali beni restano personali, chi risponde dei debiti e cosa succede in caso di separazione, divorzio o morte.

In breve

  • Senza una scelta diversa si applica la comunione legale (art. 159 c.c.); la separazione dei beni si può dichiarare anche nell’atto di matrimonio (art. 162 c.c.).
  • Anche in comunione restano personali i beni avuti prima delle nozze e quelli ricevuti per donazione o eredità (art. 179 c.c.).
  • Il regime si può cambiare in ogni momento con atto pubblico notarile e due testimoni, annotato a margine dell’atto di matrimonio.
  • La comunione si scioglie, tra l’altro, con la separazione personale, il divorzio, la morte di un coniuge o il cambio di regime (art. 191 c.c.).

Che differenza c’è tra comunione e separazione dei beni?

Nella comunione legale diventano comuni gli acquisti compiuti da uno o da entrambi i coniugi dopo il matrimonio, anche se paga uno solo: la casa comprata dal marito con il proprio stipendio, per esempio, è di entrambi (art. 177 c.c.). Gli atti di ordinaria amministrazione può compierli ciascuno da solo; per quelli di straordinaria amministrazione, come vendere un immobile comune, serve il consenso di entrambi (art. 180 c.c.).

Nella separazione dei beni ciascun coniuge resta titolare esclusivo di ciò che acquista (art. 215 c.c.) e lo gestisce da solo. Se nessuno dei due riesce a dimostrare di essere proprietario di un bene, questo si considera di entrambi in parti uguali (art. 219 c.c.). In tutti e due i regimi resta l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie possibilità (art. 143 c.c.).

Cosa entra in comunione e cosa resta personale?

Anche in comunione alcuni beni restano personali di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):

  • quelli posseduti prima del matrimonio;
  • quelli ricevuti dopo per donazione o eredità, salvo che l’atto li attribuisca alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale e quelli che servono per la professione;
  • i risarcimenti dei danni e la pensione per la perdita della capacità di lavoro;
  • i beni comprati con il ricavato della vendita di beni personali, se lo si dichiara nell’atto di acquisto; per immobili e auto l’altro coniuge deve partecipare all’atto.

C’è poi una zona intermedia, la comunione de residuo: stipendi, redditi di lavoro e frutti dei beni personali, come gli affitti, restano di chi li percepisce, ma se allo scioglimento della comunione non sono stati spesi vanno divisi (art. 177, lettere b e c, c.c.). Lo stesso vale per i beni dell’impresa di un coniuge avviata dopo il matrimonio (art. 178 c.c.). È il caso tipico del conto corrente intestato a uno solo: il saldo che resta allo scioglimento, di regola, si divide.

Chi paga i debiti di un coniuge?

In comunione i beni comuni rispondono delle spese per la famiglia e dei debiti contratti insieme o nell’interesse della famiglia (art. 186 c.c.). Per i debiti personali di un coniuge, anche anteriori alle nozze, i creditori possono colpire i beni comuni solo in via sussidiaria e fino al valore della quota del debitore (art. 189 c.c.). Se i beni comuni non bastano, i creditori della comunione possono rivalersi sui beni personali di ciascun coniuge per la metà del credito (art. 190 c.c.).

Con la separazione dei beni il patrimonio dell’altro coniuge è più al riparo dai debiti personali, ed è per questo che la scelgono spesso imprenditori e professionisti. Non protegge però dai debiti firmati insieme, come un mutuo cointestato o una fideiussione.

Si può passare alla separazione dei beni dopo il matrimonio?

Sì, in qualsiasi momento. Serve una convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico, a pena di nullità (art. 162 c.c.), davanti al notaio e a due testimoni (art. 48 L. 89/1913). Per essere opponibile ai terzi va annotata a margine dell’atto di matrimonio. Con le stesse forme si può tornare dalla separazione alla comunione.

Il cambio vale solo per il futuro: i beni già comprati in comunione restano di entrambi, in comproprietà, finché non si decide di dividerli.

Cosa succede in caso di separazione, divorzio o morte?

Con la separazione personale la comunione si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati oppure, nella consensuale, alla sottoscrizione del verbale di separazione, purché poi omologato (art. 191 c.c.). Da quel momento i nuovi acquisti non sono più comuni e i beni in comunione si dividono in parti uguali (art. 194 c.c.), con un accordo o con una causa di divisione. Di norma, infatti, il giudice della separazione non divide i beni, come spieghiamo nella guida su separazione consensuale e giudiziale.

Alla morte di un coniuge in comunione, al superstite spetta subito la metà dei beni comuni come proprietario; l’altra metà entra nell’eredità, insieme ai beni personali del defunto. In separazione, invece, tutto il patrimonio del defunto entra nella successione. In entrambi i casi il coniuge resta erede: le quote sono spiegate nella guida sulla successione senza testamento.

Impresa familiare e azienda coniugale

Se i coniugi gestiscono insieme un’azienda avviata dopo le nozze, in comunione legale questa è comune fin dall’inizio (art. 177, lettera d, c.c.); se l’azienda, gestita da entrambi, era di uno solo già prima del matrimonio, la comunione riguarda solo utili e incrementi. Diversa è l’impresa familiare (art. 230-bis c.c.): vale con qualsiasi regime e riconosce al coniuge e ai parenti stretti che lavorano con continuità nell’impresa di un familiare una quota di utili e incrementi, in proporzione al lavoro prestato.

Comunione o separazione dei beni: cosa conviene?

  • Comunione: tutela il coniuge che guadagna meno o si dedica alla famiglia, perché gli acquisti fatti durante il matrimonio sono anche suoi.
  • Separazione: è preferibile quando uno dei due svolge un’attività con rischi economici, o quando i redditi sono simili e ciascuno vuole gestire da sé il proprio patrimonio.
  • Casa: anche in separazione dei beni la casa si può comprare insieme, in comproprietà, indicando le quote nell’atto.

Le stesse regole valgono per le unioni civili, dove il regime ordinario è la comunione. Esistono anche soluzioni intermedie, come le convenzioni che modificano la comunione legale (art. 210 c.c.), da valutare con il notaio e con il proprio avvocato.

Domande frequenti

La casa comprata prima del matrimonio entra in comunione?

No. È un bene personale di chi l’ha acquistata (art. 179, lettera a, c.c.). Se durante il matrimonio sono stati usati soldi comuni per pagarla o ristrutturarla, allo scioglimento possono esserci rimborsi tra i coniugi (art. 192 c.c.).

Con la separazione dei beni il coniuge eredita lo stesso?

Sì. Il regime patrimoniale non cambia i diritti successori: il coniuge è sempre erede e ha diritto alla quota di legittima, cioè a una parte minima anche contro il testamento.

In comunione serve la firma di entrambi per vendere casa?

Sì, se l’immobile è comune. La vendita fatta da uno solo senza il consenso dell’altro è annullabile su sua richiesta, di regola entro un anno da quando ne ha avuto conoscenza (art. 184 c.c.).

La scelta del regime incide per molti anni su casa, risparmi e lavoro. Se vuoi capire quale soluzione si adatta alla tua famiglia, o come dividere i beni dopo una separazione, possiamo esaminare insieme il caso: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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