Casa coniugale nella separazione: a chi va e quando si perde

A chi va la casa familiare nella separazione, cosa cambia se è di un solo coniuge, perché trascrivere l’assegnazione e quando si perde, anche per una nuova convivenza.

Aggiornato il

6 min di lettura

Casa coniugale nella separazione: a chi va e quando si perde

Nella separazione la casa coniugale va al genitore con cui vivono prevalentemente i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, anche se è di proprietà dell’altro coniuge: il giudice decide tenendo conto prima di tutto dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.). Senza figli la casa non si assegna e resta nella disponibilità di chi ne è proprietario.

L’assegnazione serve a non sradicare i figli dall’ambiente in cui sono cresciuti, non ad aiutare economicamente il coniuge più debole. Vediamo a chi va la casa, cosa cambia se è di un solo coniuge, perché conviene trascrivere il provvedimento e quando l’assegnazione si perde, anche per una nuova convivenza.

In breve

  • La casa familiare si assegna tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli (art. 337-sexies c.c.).
  • Senza figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi il giudice non assegna la casa: conta la proprietà.
  • L’assegnazione vale anche se la casa è dell’altro coniuge; trascritta nei registri immobiliari, è opponibile a chi compra.
  • La nuova convivenza dell’assegnatario non fa perdere la casa in automatico: il giudice verifica l’interesse dei figli (Corte cost. n. 308/2008).

A chi va la casa coniugale nella separazione?

La casa familiare è quella in cui la famiglia viveva stabilmente prima della crisi, con i mobili che la arredano. Se ci sono figli, il giudice la assegna di regola al genitore collocatario, cioè quello presso cui i figli vivono per la maggior parte del tempo, perché possano restare nel loro ambiente di vita.

Lo stesso vale per i figli maggiorenni che non sono ancora economicamente autosufficienti senza loro colpa e vivono con quel genitore. Le regole sono identiche per le coppie sposate e per i genitori non sposati.

Se i figli non ci sono, o sono ormai autonomi, il giudice della separazione non assegna la casa: resta al proprietario. Se è in comproprietà, i coniugi possono accordarsi sull’uso, sulla vendita o sull’acquisto della quota dell’altro; altrimenti si procede alla divisione. Nella separazione consensuale la sorte della casa si regola nell’accordo.

E se la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi?

L’assegnazione prescinde dalla proprietà. La casa può andare al genitore con cui vivono i figli anche se appartiene solo all’altro, che resta proprietario ma non può abitarla finché dura l’assegnazione. In cambio il giudice tiene conto dell’assegnazione nei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà (art. 337-sexies c.c.): chi resta nella casa riceve un vantaggio che può ridurre l’assegno a suo favore.

Il mutuo non cambia intestatario: continua a pagarlo chi lo ha firmato, secondo il contratto con la banca, e il giudice può tenerne conto nel fissare gli assegni. Se la casa era stata prestata alla coppia dai genitori di uno dei coniugi, in comodato, valgono regole particolari: i proprietari possono riaverla solo in casi limitati, come spieghiamo nella guida sul comodato d’uso gratuito della casa.

Perché trascrivere l’assegnazione?

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi (art. 337-sexies c.c., che richiama l’art. 2643). Trascrivere significa annotarli nei registri immobiliari: così chi compra la casa sa di dover rispettare il diritto dell’assegnatario.

Secondo la giurisprudenza, l’assegnazione non trascritta è opponibile all’acquirente solo per nove anni dalla data del provvedimento; quella trascritta vale anche oltre. Conviene quindi:

  1. chiedere copia autentica del provvedimento o dell’accordo di separazione;
  2. farlo trascrivere presso il servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (l’ex Conservatoria) competente, di solito tramite avvocato o notaio;
  3. conservare la nota di trascrizione, utile se la casa viene venduta.

Quando si perde la casa assegnata?

Per legge il diritto viene meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, se convive more uxorio o se contrae nuovo matrimonio (art. 337-sexies c.c.). In pratica l’assegnazione si può perdere quando:

  • l’assegnatario si trasferisce altrove in modo stabile;
  • i figli diventano economicamente autonomi o vanno a vivere per conto proprio;
  • i figli si trasferiscono stabilmente altrove e la casa non è più il loro centro di vita;
  • l’assegnatario si risposa o avvia una convivenza, se il giudice ritiene che la casa non serva più all’interesse dei figli.

Anche in questi casi serve un provvedimento di revoca del giudice, che il proprietario chiede con un ricorso di modifica delle condizioni. Fino ad allora l’assegnatario ha diritto di restare.

La nuova convivenza fa perdere la casa coniugale?

Non automaticamente. L’art. 337-sexies c.c. parla di convivenza more uxorio, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha chiarito che la norma va letta alla luce dell’interesse dei figli: convivenza o nuove nozze dell’assegnatario non comportano la revoca se i figli hanno ancora bisogno di quella casa.

Ciascuno è libero di ospitare in casa chi vuole, e con la separazione cade l’obbligo di fedeltà. Il giudice valuta però l’effetto della convivenza sui figli: se la presenza del nuovo partner non li turba e la casa resta il centro dei loro affetti e delle loro abitudini, l’assegnazione di regola resta.

Diverso è il discorso per il denaro. Una convivenza stabile con una persona che contribuisce alle spese può giustificare la riduzione o la revoca dell’assegno per il coniuge, come spieghiamo nella guida su quando il mantenimento non è dovuto. Il contributo per i figli, invece, resta dovuto.

Cosa succede alla casa se muore uno dei coniugi?

Finché non c’è il divorzio, il coniuge separato senza addebito resta erede dell’altro (art. 548 c.c.). Se muore il proprietario, secondo la Cassazione più recente il superstite può conservare anche il diritto di abitare la casa familiare e di usarne i mobili (art. 540 c.c.), salvo che dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi o abbia perso ogni legame con la vita familiare. Le quote sono spiegate nella guida sulla successione senza testamento.

Il coniuge divorziato, invece, non è erede e non ha diritti sulla casa dell’ex; se è titolare dell’assegno divorzile può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità. In entrambi i casi i figli sono eredi del genitore defunto e spesso diventano comproprietari della casa.

Domande frequenti

Il proprietario può vendere la casa assegnata all’ex?

Sì, ma se l’assegnazione è stata trascritta chi compra deve rispettarla finché dura. Per questo la vendita di una casa assegnata avviene spesso a un prezzo più basso o dopo un accordo tra gli ex coniugi.

Chi paga le spese della casa assegnata?

Di regola chi ci abita sostiene le spese legate all’uso, come utenze e oneri condominiali ordinari, mentre le spese straordinarie restano al proprietario. Accordi o provvedimenti del giudice possono però prevedere diversamente: conviene chiarirlo per iscritto.

Senza figli, chi resta nella casa coniugale?

Il giudice non la assegna: resta al coniuge proprietario e, se è in comproprietà, i coniugi devono accordarsi o chiederne la divisione. Il coniuge non proprietario può però ottenere, se ne ricorrono i presupposti, un assegno di mantenimento che tenga conto anche delle sue esigenze abitative.

Casa, figli e assegni sono legati tra loro e vanno valutati insieme, documenti alla mano. Per un esame della tua situazione puoi contattare lo studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.