Una donazione si può impugnare in quattro casi: quando lede la quota di eredità riservata a coniuge, figli o genitori del donante (azione di riduzione), quando danneggia i creditori (azione revocatoria), quando è nulla perché non rispetta la forma di legge e quando il donante la revoca per ingratitudine del donatario o per la nascita di un figlio.
La legge 2 dicembre 2025 n. 182 (art. 44) ha riscritto gli artt. 561-563 del codice civile: per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 chi ha comprato dal donatario è di regola al sicuro e il legittimario ottiene un compenso in denaro.
In breve
- I legittimari lesi possono chiedere la riduzione della donazione solo dopo la morte del donante, entro dieci anni (artt. 553 e seguenti c.c.).
- Dopo la riforma del 2025 la riduzione non pregiudica chi ha acquistato l’immobile dal donatario: è il donatario a dover compensare in denaro il legittimario (art. 563 c.c.).
- I creditori possono impugnare la donazione fatta in loro danno con l’azione revocatoria, entro cinque anni dall’atto (artt. 2901 e 2903 c.c.).
- La donazione non fatta per atto pubblico, davanti al notaio e a due testimoni, è nulla, salvo quella di beni mobili di modico valore (artt. 782 e 783 c.c.).
Gli eredi possono impugnare una donazione?
Possono farlo i legittimari, cioè coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori del donante, e solo dopo la sua morte: finché il donante è in vita non si può agire né rinunciare all’azione (art. 557 c.c.). Gli altri parenti, come i fratelli, non hanno questo diritto.
Lo strumento è l’azione di riduzione. Se la quota di un legittimario risulta lesa, il giudice riduce prima le disposizioni del testamento e poi le donazioni, partendo dall’ultima (art. 559 c.c.). La donazione non viene annullata: perde efficacia solo nella misura necessaria a reintegrare la quota. Come si fanno i conti lo spieghiamo nella guida sulla quota legittima.
L’azione si prescrive in dieci anni, che per le donazioni, secondo l’orientamento prevalente, decorrono dalla morte del donante. Contano anche le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo della casa intestata a un figlio, e quelle nascoste dietro una vendita a prezzo irrisorio o mai pagato: il legittimario può farne accertare la simulazione, provandola anche con testimoni e presunzioni.
Diversa è la collazione (art. 737 c.c.): tra figli, discendenti e coniuge che ereditano insieme, le donazioni ricevute dal defunto si conferiscono nella divisione, salvo dispensa, anche se la legittima non è lesa.
Cosa cambia con la riforma del 2025?
Prima della riforma il legittimario poteva recuperare l’immobile anche da chi lo aveva comprato dal donatario, entro vent’anni dalla trascrizione della donazione, termine che si fermava con l’opposizione alla donazione. Per questo le case donate si vendevano e si ipotecavano a fatica.
Con la legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, per le successioni aperte dopo quella data:
- chi ha comprato dal donatario è protetto: la riduzione non lo pregiudica e il donatario deve compensare in denaro il legittimario, nei limiti necessari a integrare la quota (art. 563 c.c.);
- se il donatario ha ancora il bene, il legittimario può ottenerne la restituzione, ma le ipoteche e gli altri pesi posti dal donatario restano efficaci, con un compenso in denaro per il minor valore (art. 561 c.c.);
- se il donatario è insolvente, risponde chi ha ricevuto il bene da lui gratuitamente, nei limiti del vantaggio (art. 563 c.c.);
- la domanda di riduzione va trascritta: vale contro chi acquista diritti sul bene dopo la trascrizione (art. 2652, n. 1, c.c.).
Nel nuovo sistema l’opposizione alla donazione e il termine di vent’anni non servono più. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 le vecchie regole restano solo se entro il 18 giugno 2026 sono state notificate e trascritte la domanda di riduzione o l’opposizione; altrimenti si applicano anche a loro le nuove regole. Chi vuole donare trova le novità nella guida sulla donazione della casa ai figli.
I creditori possono impugnare una donazione?
Sì, con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.): se il credito esisteva già, basta che il donante fosse consapevole del pregiudizio per il creditore, senza bisogno dell’intenzione di nuocergli; se il credito è sorto dopo, bisogna provare che la donazione era stata fatta proprio per danneggiarlo. La donazione diventa inefficace verso il creditore, che può pignorare il bene. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.): vedi la guida sull’azione revocatoria.
C’è anche una via più rapida: il creditore con un titolo esecutivo e un credito anteriore alla donazione può pignorare direttamente il bene donato, senza revocatoria, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione (art. 2929-bis c.c.). Sul percorso del creditore vedi la guida al recupero crediti.
Quando una donazione è nulla?
La donazione va fatta per atto pubblico, a pena di nullità (art. 782 c.c.), davanti al notaio e a due testimoni (art. 48 della legge notarile). Fanno eccezione le donazioni di beni mobili di modico valore, che si perfezionano con la consegna (art. 783 c.c.), e le donazioni indirette, che seguono la forma dell’atto utilizzato (art. 809 c.c.).
Attenzione al denaro: per la Cassazione anche il trasferimento di somme o titoli per liberalità con un’operazione bancaria, dal conto del donante a quello del beneficiario, può essere una donazione diretta che richiede l’atto pubblico. La nullità può farla valere chiunque vi abbia interesse, ma non gli eredi che, conoscendola, dopo la morte del donante hanno confermato la donazione o le hanno dato esecuzione (art. 799 c.c.).
Quando il donante può revocare la donazione?
La donazione si può revocare solo in due casi (art. 800 c.c.):
- Ingratitudine. Il donatario ha commesso contro il donante fatti gravissimi, come l’omicidio anche solo tentato, si è reso colpevole di ingiuria grave, gli ha causato con dolo un grave danno al patrimonio o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti (art. 801 c.c.). La domanda va proposta dal donante o dai suoi eredi entro un anno da quando il donante ha saputo del fatto (art. 802 c.c.).
- Sopravvenienza di figli. Chi ha donato quando non aveva figli, o ignorava di averne, può revocare la donazione se nasce un figlio o un discendente, se ne scopre l’esistenza o se riconosce un figlio di cui non sapeva (art. 803 c.c.). Il termine è di cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio, dalla scoperta o dal riconoscimento (art. 804 c.c.).
Non si possono revocare le donazioni rimuneratorie, fatte per riconoscenza, né quelle in vista di un determinato matrimonio (art. 805 c.c.). La revocazione non pregiudica chi ha acquistato diritti sul bene prima della trascrizione della domanda (art. 808 c.c.).
Domande frequenti
Mio padre ha donato la casa a mio fratello: cosa posso fare?
Finché tuo padre è in vita, nulla. Dopo la sua morte, se la tua legittima risulta lesa, puoi chiedere la riduzione; se ereditate insieme, tuo fratello deve anche conferire la casa nella divisione, salvo dispensa. Nelle liti sulle successioni la mediazione è obbligatoria prima della causa.
Chi compra una casa ricevuta in donazione rischia ancora qualcosa?
Per le successioni regolate dalle nuove norme, no, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima del suo acquisto: è il donatario a dover compensare in denaro i legittimari.
Una donazione fatta senza notaio è valida?
No, se riguarda immobili o beni di valore non modico: senza atto pubblico e testimoni è nulla. Sono salve le donazioni di modico valore e quelle indirette.
Contestare una donazione richiede di ricostruire patrimonio, date e documenti. Se ritieni che una donazione abbia leso i tuoi diritti, o temi per una donazione ricevuta, puoi chiedere allo studio una valutazione del tuo caso, a Palermo o a Mussomeli, dalla pagina sedi e contatti.



