Figli e coniuge hanno sempre diritto a una parte minima dell’eredità, anche se il testamento dice il contrario. La legge li chiama legittimari e riserva loro la quota legittima (o «di riserva»), che il defunto non può togliere né con il testamento né con le donazioni fatte in vita. In mancanza di figli, lo stesso diritto spetta ai genitori.
Il testamento che non rispetta queste quote non è nullo: resta valido finché chi è stato penalizzato non agisce in giudizio, entro termini precisi.
Vediamo chi sono i legittimari, quanto spetta a ciascuno, come pesano le donazioni e cosa fare in concreto se si ritiene di essere stati lesi.
Chi ha diritto alla quota legittima?
L’art. 536 del codice civile individua tre categorie di legittimari:
- il coniuge, e allo stesso modo la persona unita civilmente, per effetto della legge 76/2016;
- i figli, senza differenze tra nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi;
- gli ascendenti, di solito i genitori, ma solo se il defunto non lascia figli.
Se un figlio è morto prima del genitore, al suo posto subentrano i suoi discendenti, cioè i nipoti del defunto. Fratelli, sorelle e altri parenti, invece, non sono legittimari: il testatore può escluderli senza che possano pretendere una quota. Possono invece ereditare se manca il testamento, come spieghiamo nella guida sulla successione senza testamento.
Il coniuge separato o divorziato
Il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti del coniuge non separato. Se la separazione gli è stata addebitata, ha diritto solo a un assegno vitalizio, e soltanto se al momento della morte riceveva gli alimenti dall’altro coniuge (art. 548 c.c.).
L’ex coniuge divorziato non è legittimario. In presenza di determinati presupposti, per esempio se riceveva l’assegno di divorzio ed è in stato di bisogno, può però chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità.
Quanto spetta a figli e coniuge: le quote di riserva
Le quote cambiano a seconda di chi sopravvive al defunto. Queste sono le combinazioni più frequenti (artt. 537-544 c.c.):
- un solo figlio: metà del patrimonio;
- due o più figli: due terzi, divisi in parti uguali;
- solo il coniuge: metà del patrimonio;
- coniuge e un figlio: un terzo ciascuno;
- coniuge e due o più figli: un quarto al coniuge e metà ai figli, in parti uguali;
- coniuge e ascendenti, senza figli: metà al coniuge e un quarto agli ascendenti;
- solo ascendenti: un terzo.
Quello che resta è la quota disponibile, che il testatore può lasciare a chi vuole, anche a un estraneo o a uno solo dei figli.
Al coniuge spettano inoltre il diritto di abitare la casa familiare e di usare i mobili che la arredano, se erano di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Per una prima simulazione puoi usare il nostro strumento sulle quote ereditarie, tenendo presente che il calcolo reale dipende da beni, debiti e donazioni.
Come si calcola la legittima: il peso delle donazioni
La legittima non si calcola solo su ciò che il defunto possiede quando muore. L’art. 556 c.c. prevede la cosiddetta riunione fittizia, che si svolge in quattro passaggi:
- beni: si calcola il valore di ciò che il defunto lascia alla morte;
- debiti: si sottraggono dal totale;
- donazioni: si aggiunge, solo sulla carta, il valore dei beni donati in vita, stimato di regola al momento dell’apertura della successione;
- quote: sul totale così ottenuto si applicano le percentuali di riserva.
Per questo anche donazioni fatte molti anni prima possono incidere sulla legittima degli altri. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione contano anche le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di una casa intestata a un figlio.
Vale anche il contrario: chi chiede la legittima deve imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo espressa dispensa (art. 564 c.c.). Chi ha già ricevuto molto in vita, quindi, potrebbe non avere nulla da recuperare.
Cosa succede se la legittima è stata lesa?
Si parla di lesione di legittima quando, fatti i conti, il legittimario riceve meno di quanto gli spetta. Succede, per esempio, al figlio escluso dal testamento, quando tutto viene lasciato al coniuge o a un solo figlio, o quando la casa è stata donata in vita a un fratello.
Il rimedio è l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.). Il giudice rende inefficaci, nella misura necessaria a reintegrare la quota, prima le disposizioni del testamento, in proporzione, e poi, se non basta, le donazioni, partendo dalla più recente (artt. 558 e 559 c.c.).
Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 cambia un aspetto importante: se il donatario ha venduto o ipotecato l’immobile ricevuto, la riduzione non pregiudica i diritti dei terzi e il legittimario ha diritto a essere compensato in denaro dal donatario (artt. 561 e 563 c.c., modificati dalla legge 182/2025). Per le successioni precedenti valgono regole transitorie.
Il legittimario escluso del tutto dal testamento, detto pretermesso, diventa erede proprio grazie alla sentenza che accoglie la riduzione.
Diverso è il caso di chi è stato nominato erede, ma per una quota insufficiente. Se vuole agire contro donatari o legatari che non sono anche coeredi, deve aver prima accettato con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). È un passaggio da valutare subito, come spieghiamo nella guida su tempi e modi per accettare l’eredità.
Entro quanto tempo si può agire?
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Per le Sezioni Unite della Cassazione, se la lesione deriva dal testamento il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede nominato; se deriva da donazioni, secondo l’orientamento prevalente, decorre dalla morte.
Dieci anni sembrano molti, ma nel frattempo i beni possono essere venduti e i documenti dispersi: conviene muoversi presto, anche solo per verificare i conti.
Le liti sulle successioni ereditarie rientrano tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): prima del giudice si deve tentare un accordo davanti a un organismo di mediazione, con l’assistenza dell’avvocato. Spesso è l’occasione per chiudere la vicenda con una divisione concordata.
In pratica, conviene muoversi così:
- documenti: ottenere copia del testamento, pubblicato da un notaio, e della dichiarazione di successione;
- patrimonio: ricostruire beni, conti e debiti, anche con visure catastali e ipotecarie;
- donazioni: individuare quelle fatte in vita, comprese le indirette;
- calcolo: verificare se c’è davvero una lesione e di quale importo;
- azione: avviare la mediazione e, se non si trova un accordo, la causa.
Domande frequenti
Un genitore può diseredare un figlio?
No. Un figlio può essere escluso dal testamento, ma conserva il diritto alla legittima e può ottenerla con l’azione di riduzione. Perde i diritti solo nei casi di indegnità previsti dall’art. 463 c.c., legati a fatti molto gravi.
Si può rinunciare alla legittima mentre il genitore è in vita?
No. Finché il donante è in vita non si può rinunciare all’azione di riduzione (art. 557 c.c.), e gli accordi sulle successioni future sono vietati. Si può rinunciare solo dopo la morte.
Il testamento che lede la legittima è nullo?
No, è valido finché il legittimario non ottiene la riduzione. Diverso è il testamento invalido per vizi di forma o incapacità del testatore: ne parliamo nell’articolo su quando si può impugnare un testamento.
Ogni successione ha numeri e storie diverse. Se ritieni che la tua quota non sia stata rispettata, possiamo esaminare con te i documenti e aiutarti a capire se ci sono i presupposti per agire e con quali tempi. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



