Quando una persona muore e l’eredità spetta a più persone che la accettano, fra gli eredi si crea una comunione ereditaria. I beni del defunto appartengono cioè a tutti insieme, ciascuno per la propria quota, e gli eredi diventano tra loro «coeredi». Da quel momento nascono spesso i primi contrasti sull’uso dei beni. Raramente gli eredi riescono a mettersi d’accordo: spesso alcuni vogliono vendere uno o più beni, mentre gli altri si oppongono. Per uscire dallo stallo si può chiedere lo scioglimento della comunione.
Come si scioglie la comunione ereditaria?
Lo scioglimento della comunione ereditaria avviene con la divisione. Tutti i beni della comunione vengono ripartiti fra gli eredi, in proporzione alla quota di ciascuno. Al termine, ogni erede diventa unico proprietario dei beni che gli sono stati assegnati.
La divisione ereditaria può avvenire in tre modi:
- per volontà del defunto, con il testamento;
- per accordo unanime dei coeredi;
- con un procedimento giudiziale di divisione.
Nell’ultimo caso la comunione si scioglie per ordine del giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi.
Chi può chiedere la divisione giudiziale e chi deve partecipare al giudizio?
Ogni coerede può rivolgersi al tribunale per ottenere la divisione dei beni ereditari, qualunque sia la sua quota. Prima, però, deve tentare la mediazione obbligatoria: un procedimento davanti a un organismo di mediazione, che cerca di far raggiungere un accordo alle parti. La domanda di divisione può essere proposta in qualunque momento. La legge non prevede alcun limite di tempo: si può agire anche molti anni dopo l’apertura della successione.
Il giudizio deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità. Devono partecipare anche i creditori che hanno garanzie sui beni ereditari e chi vanta diritti su un immobile ereditario. È il caso, per esempio, dell’inquilino con un contratto di locazione ultranovennale, cioè di durata superiore a nove anni, su un immobile da dividere.
Qual è il tribunale competente per il giudizio di divisione?
Se la mediazione fallisce, il coerede che vuole la divisione deve rivolgersi al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Questo luogo coincide con l’ultimo domicilio del defunto. La regola vale anche se i beni in comunione si trovano altrove.
Facciamo un esempio. Il defunto è morto a Roma, ma lascia alcuni immobili a Venezia e alcuni beni mobili a Napoli. Il tribunale competente è comunque quello di Roma.
Come si svolge il giudizio divisorio?
La domanda di divisione si propone con un atto di citazione, cioè l’atto con cui si chiama in giudizio la controparte. Deve essere redatto da un avvocato.
Il processo davanti al giudice si articola in due fasi:
- (a) la prima serve a verificare il diritto di ciascun coerede a ottenere la propria quota ereditaria;
- (b) la seconda serve a formare le porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e ad attribuirle ai coeredi.
La prima fase (a) è sempre gestita esclusivamente dal giudice. La seconda fase (b) consiste nella scelta concreta dei beni che comporranno le singole quote. Si svolge in tre passaggi:
- (b.1) definizione della massa da dividere;
- (b.2) formazione delle porzioni;
- (b.3) attribuzione di ciascun lotto a ciascun coerede.
La seconda fase può essere svolta direttamente dal giudice (divisione giudiziale). Oppure il giudice può delegarla a un notaio (divisione giudiziale notarile).
Divisione giudiziale
Nella divisione giudiziale è il giudice a redigere il progetto di divisione, cioè la proposta di ripartizione dei beni. Per stimare i beni può farsi aiutare da esperti di sua scelta. Il progetto viene poi depositato in cancelleria, perché tutti i coeredi che partecipano al giudizio possano esaminarlo.
Il giudice fissa quindi un’udienza per discutere il progetto, alla quale sono invitati tutti i coeredi. Il coerede che non si presenta all’udienza viene considerato d’accordo: la sua assenza equivale all’accettazione del progetto. Se all’udienza nessuno solleva contestazioni, il giudice approva il progetto e lo dichiara esecutivo. Stabilisce anche come i lotti saranno attribuiti ai coeredi.
Se invece sorgono contestazioni, per esempio sulla stima di un bene, si apre un vero e proprio giudizio. Al termine il giudice decide sulle contestazioni con sentenza e modifica il progetto. Solo dopo che il progetto è stato dichiarato esecutivo le porzioni possono essere attribuite ai coeredi.
Le modalità di assegnazione dipendono dalle quote. Se i coeredi hanno quote diverse, le porzioni hanno valori diversi e vengono assegnate direttamente a chi spettano. Se invece le quote sono uguali (per esempio tre eredi, ciascuno per un terzo) e non c’è accordo sulla ripartizione, ogni porzione viene assegnata mediante estrazione a sorte.
Divisione a domanda congiunta
Esiste poi la divisione «a domanda congiunta», introdotta dall’art. 791-bis c.p.c. Quando tutti i coeredi sono d’accordo, possono chiedere al tribunale di nominare un notaio o un avvocato. A questo professionista vengono affidate le operazioni di divisione.
Si parla di domanda «congiunta» perché il ricorso deve essere presentato da tutti gli interessati. Se manca anche una sola firma, il ricorso è inammissibile e la procedura si blocca.
Il professionista sente le parti. Poi predispone il progetto di divisione oppure dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili. Ogni interessato può ricorrere al giudice entro 30 giorni, per opporsi alla vendita o contestare il progetto. Se non ci sono opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto. Il professionista porta quindi a termine la divisione.
Divisione giudiziale notarile
Nella divisione giudiziale notarile il giudice delega a un notaio una parte o tutte le operazioni di divisione. Può farlo anche se le parti non lo hanno chiesto. Il notaio redige un unico verbale per tutte le operazioni. Le parti devono essere sempre presenti.
Il notaio non ha il potere di decidere le liti. Se durante le operazioni sorgono contestazioni, il notaio non può risolverle: deve redigere un verbale e trasmetterlo al giudice. Il giudice decide dopo aver sentito i coeredi.
Il notaio sottopone il progetto di divisione all’esame dei coeredi. Questi possono anche modificarlo di comune accordo. Se lo accettano all’unanimità, si aprono due ipotesi:
- (a) se gli eredi hanno quote diverse (per esempio due coeredi, uno con 2/3 della massa ereditaria e l’altro con 1/3), il notaio attribuisce direttamente le porzioni in base alle quote. La procedura davanti al notaio si chiude qui;
- (b) se le quote sono uguali (per esempio due coeredi, ciascuno con diritto a 1/2 della massa), le porzioni vanno attribuite con un sorteggio. In questo caso il notaio trasmette al giudice il progetto accettato dai coeredi.
La fase del sorteggio
Il sorteggio riguarda sia la divisione giudiziale sia quella giudiziale notarile. Quando le quote sono uguali, l’estrazione a sorte deve essere disposta dal giudice, con ordinanza o con sentenza. Il sorteggio avviene alla presenza di tutte le parti o dei loro avvocati. Il giudice può delegarlo a un notaio.



