Testamento: quando si può impugnare e in quali termini

Un testamento si impugna se è nullo, annullabile o falso; la lesione di legittima si fa valere con la riduzione. Motivi, termini e primi passi da fare.

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Testamento: quando si può impugnare e in quali termini

Un testamento si può impugnare, dopo la morte del testatore, quando è nullo, annullabile o falso: nullo per i difetti più gravi, come la mancanza della scrittura a mano o della firma nell’olografo; annullabile per gli altri vizi di forma, come la data mancante, per l’incapacità del testatore o per violenza, dolo o errore. Per l’annullamento c’è un termine di cinque anni, la nullità invece non si prescrive.

Il testamento che non rispetta la quota riservata a coniuge e figli, invece, non è né nullo né annullabile: si corregge con l’azione di riduzione. Vediamo i motivi, i termini e i primi passi da fare.

In breve

  • È nullo il testamento olografo non scritto per intero a mano o non firmato dal testatore (art. 606, comma 1, c.c.): la nullità non si prescrive.
  • La data mancante o incompleta e gli altri difetti di forma rendono il testamento solo annullabile, entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni (art. 606, comma 2, c.c.).
  • L’incapacità del testatore si fa valere entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni (art. 591 c.c.); violenza, dolo ed errore entro cinque anni da quando sono stati scoperti (art. 624 c.c.).
  • Chi ritiene falso un testamento olografo deve chiedere al giudice di accertare che non proviene dal defunto e deve provarlo (Cassazione, Sezioni Unite, 2015).

Quando un testamento è nullo?

Il testamento è nullo quando manca un requisito essenziale: nell’olografo, la scrittura a mano o la firma del testatore; nel testamento pubblico, la redazione per iscritto delle sue dichiarazioni da parte del notaio o la firma del notaio o del testatore (art. 606, comma 1, c.c.). I requisiti dell’olografo sono spiegati nella guida su come scrivere un testamento olografo valido.

Sono nulle anche singole disposizioni: quelle a favore di chi la legge considera incapace di ricevere, come il tutore prima dell’approvazione del conto finale o il notaio, i testimoni e l’interprete del testamento pubblico, anche se fatte tramite un’altra persona (artt. 596-599 c.c.); e quelle determinate da un motivo illecito, se risulta dal testamento ed è l’unico che ha spinto il testatore (art. 626 c.c.).

La nullità può farla valere chiunque vi abbia interesse e non si prescrive. C’è però un limite: non può più contestarla chi, conoscendone la causa, dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione (art. 590 c.c.). Se il testamento cade, l’eredità segue un testamento precedente valido oppure le regole della successione senza testamento.

Quando è solo annullabile? Il caso della data

Ogni altro difetto di forma rende il testamento annullabile, non nullo. È il caso più frequente nell’olografo: la data mancante o incompleta consente a chiunque vi abbia interesse di chiederne l’annullamento entro cinque anni dal giorno in cui le disposizioni sono state eseguite (art. 606, comma 2, c.c.). Se nessuno agisce entro il termine, il testamento resta efficace.

È annullabile anche il testamento di chi non poteva farlo: il minorenne, l’interdetto per infermità di mente e chi, per qualunque causa anche transitoria, era incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha scritto (art. 591 c.c.). Anche qui può agire chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni.

L’incapacità va provata da chi impugna, con cartelle cliniche, certificati, testimoni e spesso una consulenza medico-legale. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, però, se il testatore era affetto da un’infermità mentale totale e permanente la sua incapacità si presume, e tocca a chi difende il testamento dimostrare che è stato scritto in un momento di lucidità. La formula «nel pieno delle mie facoltà» non basta a provare la capacità.

Testamento estorto o frutto di un errore

Le disposizioni determinate da violenza, dolo o errore sono annullabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse (art. 624 c.c.). Nelle successioni il dolo prende spesso la forma della captazione: pressioni e raggiri, di solito su una persona anziana o sola, che ne deviano la volontà. Per la Cassazione non bastano attenzioni, regali o insistenze: servono inganni capaci di influire sulla decisione.

Il termine è ancora di cinque anni, ma decorre dal giorno in cui si è saputo della violenza, del dolo o dell’errore. L’errore sul motivo conta solo se il motivo risulta dal testamento ed è l’unico che ha spinto il testatore a disporre.

Se il testamento è falso, entro quando si agisce?

Un testamento olografo non scritto dal defunto manca di autografia, quindi è nullo: non vale il termine di cinque anni previsto per l’annullamento. Per le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12307 del 2015) chi ne contesta l’autenticità non deve proporre querela di falso né limitarsi a disconoscere la scrittura: deve chiedere al giudice di accertare che il testamento non proviene dal defunto e ha l’onere di provarlo, di solito con una perizia grafologica.

Secondo l’orientamento prevalente questa azione non si prescrive, ma aspettare non conviene: con il tempo la prova diventa più difficile, sui beni possono maturare usucapioni e chi erediterebbe senza quel testamento, secondo una parte della giurisprudenza, deve comunque accettare l’eredità entro dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.). Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto consapevolmente uso, inoltre, è indegno di succedere (art. 463, n. 6, c.c.).

E se il testamento lede la quota legittima?

Il testamento che lascia a coniuge, figli o, in mancanza di figli, genitori meno della quota che la legge riserva loro non è nullo: resta valido finché il legittimario leso non ottiene dal giudice la riduzione delle disposizioni che superano la quota disponibile (artt. 553 e seguenti c.c.). L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che per le Sezioni Unite decorrono, quando la lesione deriva dal testamento, dall’accettazione dell’eredità da parte dell’erede nominato.

Chi sono i legittimari, quanto spetta a ciascuno e come si calcola la lesione lo spieghiamo nella guida sulla quota legittima di figli e coniuge.

Come si impugna un testamento, in pratica?

  1. Copia del testamento. L’olografo va prima pubblicato da un notaio; se chi lo possiede non lo presenta, si può chiedere al giudice di fissargli un termine, come spieghiamo nell’articolo su cosa succede se un erede non vuole pubblicare il testamento.
  2. Prove. Documentazione medica, scritti autografi del defunto per il confronto grafologico, testimoni.
  3. Termini. Individuare il vizio e il termine che gli corrisponde, annotando la data in cui le disposizioni sono state eseguite.
  4. Mediazione. Nelle liti sulle successioni la mediazione è obbligatoria prima della causa (D.Lgs. 28/2010).
  5. Causa. Se l’accordo non arriva, si agisce davanti al tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Domande frequenti

Un testamento senza data è valido?

Non è nullo, ma è annullabile: chiunque vi abbia interesse può chiederne l’annullamento entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni (art. 606 c.c.). Se nessuno agisce nel termine, il testamento produce i suoi effetti.

Chi può impugnare un testamento?

Chiunque abbia un interesse concreto: di solito chi riceverebbe di più senza quel testamento, per legge o per un testamento precedente. La riduzione per lesione di legittima, invece, spetta solo ai legittimari e ai loro eredi (art. 557 c.c.).

Si può impugnare il testamento di una persona ancora in vita?

No. Fino alla morte il testamento si può sempre revocare e non produce effetti; anche gli accordi sull’eredità futura sono nulli (art. 458 c.c.). Si può agire solo dopo l’apertura della successione.

Ogni impugnazione dipende dalle prove disponibili e dai termini, che in alcuni casi sono brevi. Se hai dubbi su un testamento, possiamo esaminarlo con te e valutare se ci sono i presupposti per contestarlo. I recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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