Infermiere adibito stabilmente a compiti da OSS: è demansionamento

La Cassazione ha confermato il risarcimento a un infermiere che per oltre dieci anni aveva svolto anche compiti del personale di supporto, pari a circa il 10% di ogni turno.

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Infermiere adibito stabilmente a compiti da OSS: è demansionamento

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7711 pubblicata il 30 marzo 2026, ha confermato il risarcimento a un infermiere di una struttura ospedaliera di Roma che per oltre dieci anni, oltre alle proprie mansioni, aveva svolto ogni giorno compiti igienico-domestici e alberghieri propri del personale di supporto. Quei compiti occupavano circa il 10% di ciascun turno: per la Corte è demansionamento, anche se le attività da infermiere restavano prevalenti.

La decisione riguarda da vicino il personale sanitario, dove la carenza di operatori di supporto porta spesso a spostare compiti sugli infermieri, ma il principio vale per qualsiasi lavoratore. Non conta solo quanto tempo si dedica a mansioni inferiori: conta se ciò avviene in modo stabile e sistematico.

In breve

  • Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se marginali, cioè di scarso rilievo rispetto a quelle del proprio inquadramento, oppure meramente occasionali.
  • Il ricorso sistematico a mansioni inferiori lede la professionalità anche se le attività proprie della qualifica restano prevalenti.
  • Per la Cassazione l’adibizione a compiti inferiori per il 10% del tempo di lavoro, per oltre dieci anni, è «assai significativa» e non può dirsi marginale.
  • Il danno si può provare per presunzioni, come la durata e la continuità della dequalificazione, e il giudice lo liquida in via equitativa.

Il caso

L’infermiere, assunto nel 2004 e inquadrato nella categoria D, aveva chiesto al Tribunale di Roma di accertare la dequalificazione subita e di condannare il datore di lavoro, una fondazione ospedaliera, a risarcire il danno. Nel ricorso sosteneva che le mansioni inferiori occupassero gran parte del turno.

Il Tribunale gli aveva dato ragione, liquidando circa 60.000 euro, pari al 25% della retribuzione media del periodo. La Corte d’appello di Roma ha ridimensionato la condanna: le mansioni inferiori non erano prevalenti, e alcune attività, come l’alimentazione del paziente non autosufficiente o la sua movimentazione per l’igiene personale, erano complementari alla professione infermieristica e quindi non dequalificanti.

Altri compiti, invece, erano estranei alla professionalità dell’infermiere ed erano stati svolti per la mancanza di personale di supporto nei reparti. Stimandone l’incidenza nel 10% di ogni turno, la Corte d’appello ha liquidato 22.780 euro, pari al 10% della retribuzione media netta per il periodo da dicembre 2006 a gennaio 2018, tenendo conto del progressivo inserimento di personale di supporto dal 2016.

La decisione

La fondazione ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che, senza prevalenza delle mansioni inferiori, non si potesse parlare di demansionamento. Il lavoratore, con ricorso incidentale, chiedeva un risarcimento più alto. La Corte ha respinto entrambi i ricorsi, confermando la sentenza d’appello e compensando le spese.

Sul risarcimento la Cassazione ha ricordato che la liquidazione equitativa spetta al giudice di merito e non si può rimettere in discussione in sede di legittimità, se la motivazione spiega il peso dato a ciascun elemento. Ha anche ritenuto corretto desumere il danno dalla durata ultradecennale, costante e quotidiana della dequalificazione, a fronte della quale il datore di lavoro non aveva fornito prova contraria.

Il principio affermato

Richiamando due precedenti del 2025 sul pubblico impiego contrattualizzato, la Corte afferma che le mansioni inferiori sono legittime solo se marginali, cioè di scarso e limitato rilievo quantitativo, oppure meramente occasionali, cioè limitate a periodi di tempo contenuti. Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola invece, sul piano qualitativo, il diritto al rispetto della professionalità, anche quando le attività proprie dell’inquadramento restano prevalenti.

Diversamente, osserva la Corte, verrebbero svilite le regole di coerenza tra inquadramento e mansioni e sarebbero lese la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente. Nel caso concreto, l’impiego per il 10% del tempo di lavoro in compiti inferiori per più di dieci anni non poteva considerarsi marginale né occasionale.

Cosa cambia in pratica

Il criterio della prevalenza non basta a escludere la responsabilità del datore di lavoro. Chi svolge abitualmente compiti estranei alla propria qualifica, anche per una parte ridotta dell’orario, può chiedere di essere adibito alle mansioni corrette e il risarcimento del danno. Per costruire la prova è utile:

  • descrivere con precisione quali compiti inferiori si svolgono, con quale frequenza e per quanto tempo;
  • conservare documenti come turni, ordini di servizio, disposizioni di reparto e comunicazioni interne; nel settore pubblico si possono chiedere anche con l’accesso agli atti;
  • individuare colleghi disposti a testimoniare;
  • segnalare per iscritto la situazione al datore di lavoro, chiedendo l’assegnazione alle mansioni proprie.

Le regole generali, diverse nel lavoro privato (art. 2103 c.c.) e nel pubblico impiego (art. 52 del d.lgs. 165/2001), sono spiegate nella guida su quando il demansionamento è illegittimo. Poiché i precedenti richiamati riguardano proprio il pubblico impiego, il principio interessa anche chi lavora nelle aziende sanitarie pubbliche, comprese quelle siciliane.

Nei casi più gravi un demansionamento persistente può giustificare anche le dimissioni per giusta causa, ma è una scelta da valutare con attenzione prima di compierla.

Domande frequenti

Se svolgo mansioni inferiori solo ogni tanto, è demansionamento?

Di regola no: compiti inferiori occasionali o marginali, legati a esigenze particolari, sono ammessi. Diventa demansionamento quando l’assegnazione è sistematica e stabile, anche se occupa una parte minoritaria dell’orario.

Come si calcola il risarcimento del demansionamento?

Il giudice lo liquida in via equitativa, tenendo conto di durata, gravità e incidenza della dequalificazione. Nel caso deciso è stato parametrato al 10% della retribuzione media netta per l’intero periodo, in proporzione al peso delle mansioni inferiori su ogni turno.

Ogni situazione va letta alla luce del contratto collettivo, dell’inquadramento e delle prove disponibili. Per una valutazione del caso concreto potete contattare lo Studio, che si occupa di diritto del lavoro, nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

Fonti

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

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