Esiste un nesso tra vaccini e autismo? No: le evidenze scientifiche lo escludono. Lo studio del 1998 che aveva ipotizzato un legame tra il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) e l’autismo è stato ritirato dalla rivista che lo aveva pubblicato, e l’Istituto superiore di sanità ne ricostruisce la vicenda come «storia di una frode scientifica». Le ricerche successive, condotte su numeri molto ampi di bambini, non hanno trovato alcuna associazione: uno studio danese pubblicato nel 2019 su oltre 650.000 bambini ha escluso che il vaccino MPR aumenti il rischio di autismo, anche nei bambini considerati più predisposti.
A confondere le idee contribuiscono le innumerevoli bufale e le fake news sui vaccini. La loro diffusione è amplificata dalla cassa di risonanza del web, e in particolare dai video pubblicati su YouTube e sui social.
L’errore di fondo sta proprio qui: usare internet e i social network per informarsi su un tema così delicato. Così ci si costruisce conoscenze mediche sbagliate e si scavalca la medicina, che da sempre previene epidemie e pandemie. Alla fine si arriva a evocare improbabili complotti delle aziende farmaceutiche ai danni dei nostri figli.
Anche sul piano giuridico il quadro è definito. Il decreto-legge n. 73 del 2017, convertito dalla legge n. 119 del 2017, ha esteso l’obbligo vaccinale: per i minori da zero a sedici anni sono obbligatorie e gratuite dieci vaccinazioni (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella), salvo esonero o differimento per specifiche condizioni cliniche documentate. Chi non vi adempie, dopo un colloquio con l’azienda sanitaria, rischia una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro; per nidi e scuole dell’infanzia la documentazione vaccinale è anche requisito di accesso, mentre negli altri gradi di istruzione non impedisce la frequenza. Con la sentenza n. 5 del 2018 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Veneto e ha ritenuto legittimo l’obbligo.
Chi subisce un danno permanente a causa di una vaccinazione obbligatoria ha diritto a un indennizzo a carico dello Stato (legge n. 210 del 1992), che l’art. 5-quater del decreto-legge n. 73/2017 riconosce per tutte le dieci vaccinazioni e che la Corte costituzionale ha esteso anche a diverse vaccinazioni raccomandate. L’indennizzo non richiede una colpa di qualcuno, ma la prova del nesso causale tra vaccino e danno. È proprio su questo punto che si sono misurate le cause sull’autismo.
Cosa dicono i giudici su vaccini e autismo
In passato alcuni giudici del lavoro, chiamati a decidere domande di indennizzo, hanno riconosciuto un nesso tra vaccinazione e autismo sulla base delle consulenze tecniche svolte in quei processi. Sono rimaste decisioni isolate, non condivise dalla Corte di Cassazione e contrarie alle evidenze scientifiche.
Tra le pronunce di merito che avevano riconosciuto il nesso si ricordano Tribunale di Pesaro, Sez. Lav., 11 novembre 2013, n. 624, e Tribunale di Milano, Sez. Lav., 23 settembre 2014. La Cassazione, invece, lo ha escluso: così Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16 giugno 2016, n. 12427.
Anche il giudice amministrativo, già prima della legge del 2017, aveva ritenuto legittima la scelta di un Comune di subordinare l’iscrizione agli asili comunali al rispetto dell’obbligo vaccinale (Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 20 aprile 2017, n. 1662).
L’ordinanza della Cassazione n. 29583/2018
Nello stesso senso è intervenuta di nuovo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29583/2018 della Sezione Lavoro. La Corte ha escluso ancora una volta un nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini e la sindrome autistica.
Nel 2011 la Corte d’appello di Milano aveva respinto la domanda di due genitori. Chiedevano il beneficio assistenziale previsto per i danni da vaccino (L. n. 210 del 1992), sostenendo che la malattia del figlio fosse causata dalle vaccinazioni ricevute: antitetanica e antidifterica, antipolio, antiepatite B, antimorbillo, antiparotite e antirosolia.
I giudici d’appello avevano applicato il principio di equivalenza delle concause, secondo cui è causa dell’evento ogni fattore che abbia contribuito a produrlo. Pur applicando questo principio, avevano escluso che le vaccinazioni fossero una concausa dell’autismo del bambino. Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) aveva infatti negato che la sindrome potesse essere considerata una complicanza post-vaccinica.
La Cassazione ha condiviso il metodo seguito dalla Corte d’appello: valutare il nesso causale in base alla “ragionevole probabilità scientifica”. Al di là della fondatezza delle affermazioni del CTU sulle origini dell’autismo, nel caso del bambino non era stato accertato, secondo criteri di probabilità scientifica, un effetto determinante delle vaccinazioni sull’insorgenza della malattia, neppure come concausa. Mancava quindi la prova necessaria “così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli”.
Quanto alla mancanza di cause alternative, la Cassazione osserva che si tratta «di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica». La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese legali.
Qual è oggi il quadro?
Il legislatore è intervenuto con la legge n. 119 del 2017 e la Corte costituzionale ne ha confermato la legittimità. Sul piano scientifico il nesso tra vaccini e autismo è escluso. Sul piano giuridico, chi ritiene di aver subito un danno permanente da vaccinazione può chiedere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, ma deve dimostrare il nesso causale secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica: per l’autismo la Corte di Cassazione non lo ha ritenuto provato.



