Il giudizio di ottemperanza è l’azione con cui si chiede al giudice amministrativo di costringere la pubblica amministrazione a eseguire una sentenza che non ha rispettato: il giudice ordina l’adempimento, può fissare una somma per ogni ritardo e nominare un commissario ad acta che agisce al posto dell’ente. È regolato dagli artt. 112-115 del codice del processo amministrativo (c.p.a., D.Lgs. 104/2010) e si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Serve quando l’amministrazione non paga le somme a cui è stata condannata, non riesamina una domanda dopo l’annullamento di un diniego o adotta un nuovo atto che ripete lo stesso vizio: il TAR, infatti, di regola annulla l’atto ma non decide al posto dell’ente, come spiega la guida sul ricorso al TAR. Vediamo quali decisioni si possono far eseguire, chi decide in Sicilia, come si presenta il ricorso e cosa può ordinare il giudice.
In breve
- Con l’ottemperanza si fanno eseguire le sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato o esecutive, le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e i lodi arbitrali inoppugnabili (art. 112 c.p.a.).
- Il ricorso si propone anche senza diffida e l’azione si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 114, comma 1, c.p.a.).
- In Sicilia decide il TAR di Palermo o la sezione staccata di Catania, oppure il CGA se la decisione da eseguire è sua; l’appello va al CGA.
- Il giudice può nominare un commissario ad acta e, su richiesta di parte, fissare una penalità di mora per ogni violazione o ritardo (art. 114, comma 4, c.p.a.).
Quali sentenze si possono far eseguire?
I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti (art. 112, comma 1, c.p.a.). Con l’ottemperanza si possono far eseguire (comma 2):
- le sentenze del TAR e del CGA passate in giudicato, cioè non più impugnabili;
- le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se appellati e finché non vengono sospesi; per le misure cautelari si seguono le regole viste per la sospensiva al TAR;
- le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e i provvedimenti equiparati, tra cui la giurisprudenza fa rientrare il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo;
- i lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili;
- le decisioni sui ricorsi straordinari, anche quello al Presidente della Regione Siciliana, che la giurisprudenza considera di natura sostanzialmente giurisdizionale.
Per le sentenze del giudice ordinario conta il giudicato: una sentenza di primo grado solo provvisoriamente esecutiva, come spesso quelle del giudice del lavoro, si fa valere con precetto e pignoramento, non con l’ottemperanza. Nel ricorso si possono chiedere anche la rivalutazione, gli interessi maturati dopo il giudicato e il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione (art. 112, comma 3).
Cosa succede se la PA deve pagare una somma?
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare il pagamento, e prima di allora il creditore non può procedere a esecuzione forzata (art. 14 D.L. 669/1996); la giurisprudenza amministrativa prevalente applica questa attesa anche all’ottemperanza. Per gli indennizzi della legge Pinto, dovuti per l’eccessiva durata dei processi, l’attesa è di sei mesi dalla dichiarazione completa del creditore (art. 5-sexies L. 89/2001).
Scaduto il termine, il creditore può scegliere tra il pignoramento, descritto nella guida al recupero crediti, e l’ottemperanza, spesso più efficace verso gli enti pubblici perché il commissario ad acta può adottare anche gli atti contabili necessari al pagamento. Se però il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario, per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione le azioni esecutive sono bloccate (art. 248 del testo unico degli enti locali) e, secondo la giurisprudenza, anche l’ottemperanza: il credito va fatto valere davanti a quell’organo.
Chi decide in Sicilia?
La competenza dipende dal provvedimento da eseguire (art. 113 c.p.a.):
- per le sentenze del giudice amministrativo decide il giudice che le ha emesse; il TAR resta competente anche quando la sua sentenza è confermata in appello con lo stesso contenuto;
- per le sentenze del giudice ordinario e per i lodi decide il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
In Sicilia il ricorso va quindi al TAR di Palermo o alla sezione staccata di Catania, secondo il territorio, oppure al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) quando la decisione da eseguire è sua, per esempio perché ha riformato quella del TAR. Le sentenze del TAR sull’ottemperanza si appellano al CGA, non al Consiglio di Stato, con i termini del codice (art. 114, comma 9).
Come si presenta il ricorso per ottemperanza?
- Procurarsi il titolo: la copia autentica della sentenza e, se serve il giudicato, l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria o dalla segreteria del giudice.
- Valutare una diffida: non è obbligatoria (art. 114, comma 1), ma a volte sblocca la pratica.
- Rispettare le attese previste per i pagamenti, come i 120 giorni visti sopra.
- Notificare il ricorso all’amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza (art. 114, comma 1).
- Depositarlo con la copia autentica del provvedimento e l’eventuale prova del giudicato (art. 114, comma 2), versando il contributo unificato, previsto in misura ridotta per l’ottemperanza (art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002): l’importo va verificato al momento del deposito.
Il giudice decide in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata (art. 114, comma 3), di norma in tempi più brevi di un ricorso ordinario.
Cosa può ordinare il giudice: commissario ad acta e penalità
Se accoglie il ricorso, il giudice ordina l’ottemperanza e ne stabilisce le modalità, se occorre determinando il contenuto del provvedimento o adottandolo al posto dell’amministrazione, e dichiara nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato (art. 114, comma 4, c.p.a.).
Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice, spesso un dirigente pubblico o un funzionario della prefettura, che adotta gli atti al posto dell’ente inadempiente. Di solito la sentenza assegna all’ente un termine e nomina il commissario per il caso in cui scada inutilmente. Contro i suoi atti le parti possono proporre reclamo allo stesso giudice entro sessanta giorni (art. 114, comma 6).
La penalità di mora, detta anche astreinte, è una somma che l’amministrazione deve pagare per ogni violazione o ritardo. Il giudice la fissa su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua o vi siano altre ragioni ostative (art. 114, comma 4, lett. e). Quando la condanna riguarda somme di denaro, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è iniqua se pari agli interessi legali; la decisione vale come titolo esecutivo.
Domande frequenti
Il Comune non paga quanto deciso dal giudice del lavoro: posso chiedere l’ottemperanza?
Sì, se la sentenza è passata in giudicato: decide il TAR nella cui circoscrizione ha sede il tribunale. Se non è ancora definitiva si procede con precetto e pignoramento; se il Comune è in dissesto, ci si rivolge all’organo straordinario di liquidazione.
Chi paga il commissario ad acta?
Il compenso è liquidato dal giudice e, di regola, posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Anche le spese del giudizio seguono normalmente la soccombenza.
E se dopo la sentenza l’amministrazione adotta un nuovo diniego?
Se il nuovo atto viola o aggira la sentenza, per esempio ripetendo la stessa motivazione, se ne chiede la nullità nel giudizio di ottemperanza. Se si fonda su ragioni nuove, va impugnato con un ricorso ordinario entro 60 giorni: nel dubbio conviene rispettare questo termine.
Far eseguire una sentenza richiede di scegliere lo strumento giusto e di calcolare bene i tempi. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio, nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.



