L’eredità si accetta in modo espresso, con una dichiarazione scritta, oppure in modo tacito, compiendo un atto che solo un erede potrebbe fare, come vendere un bene del defunto (artt. 474-476 c.c.). Il termine è di dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.), ma si accorcia per chi è nel possesso dei beni ereditari e quando un interessato chiede al giudice di fissarne uno.
Finché non accetta, il chiamato all’eredità non è ancora erede: non ne ha i beni, ma nemmeno i debiti. Vediamo come si accetta, quali gesti valgono come accettazione, cosa serve per vendere una casa ereditata e cosa succede quando gli eredi sono più di uno.
In breve
- Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, cioè dalla morte (art. 480 c.c.).
- L’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe fare solo da erede (art. 476 c.c.), come vendere o donare beni ereditari.
- Chi è nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
- Chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare al chiamato un termine per decidere: se lo lascia scadere, perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
Come si accetta l’eredità: in modo espresso o tacito?
L’accettazione è espressa quando il chiamato dichiara di accettare, o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.). Di solito si fa dal notaio, anche per poterla trascrivere nei registri immobiliari. Non si può accettare solo una parte dell’eredità, né sotto condizione o a termine: la dichiarazione sarebbe nulla.
L’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non come erede (art. 476 c.c.). Per esempio:
- vendere, donare o ipotecare un bene del defunto, o cedere ad altri i propri diritti sull’eredità (art. 477 c.c.);
- usare per sé il denaro del defunto, come spieghiamo nell’articolo sui prelievi dal conto di un familiare appena deceduto;
- fare causa come erede, per esempio per chiedere la divisione o rivendicare un bene ereditario;
- rinunciare a favore di alcuni soltanto dei chiamati o in cambio di un compenso (art. 478 c.c.).
Non valgono come accettazione gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni (art. 460 c.c.), come riparare un guasto. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, neppure la dichiarazione di successione, che è un adempimento fiscale, vale da sola come accettazione: ne parliamo nella guida sulla dichiarazione di successione.
Chi accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni. Se i conti non sono chiari si può accettare con beneficio d’inventario, spiegato nella guida sull’eredità con debiti; se i debiti prevalgono, si può valutare la rinuncia all’eredità.
Entro quando si deve accettare l’eredità?
Il termine ordinario è di dieci anni dall’apertura della successione, che coincide con la morte, oppure dal verificarsi della condizione se l’erede è nominato sotto condizione sospensiva (art. 480 c.c.). Scaduto il termine, il diritto si prescrive e la quota va a chi viene dopo.
In due casi, però, i tempi si accorciano molto:
- Chi è nel possesso di beni ereditari, per esempio perché vive nella casa del defunto, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o da quando ha saputo dell’eredità, e poi ha quaranta giorni per decidere. Se lascia scadere i termini è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Entro i tre mesi, secondo l’orientamento prevalente, può anche rinunciare.
- Chiunque vi abbia interesse, come un creditore del defunto o chi erediterebbe al posto del chiamato, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato dichiari se accetta o rinuncia. È la cosiddetta actio interrogatoria: se il termine scade senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
Chi ha accettato non può tornare indietro: l’accettazione si impugna solo se ottenuta con violenza o dolo, entro cinque anni (art. 482 c.c.), non per errore (art. 483 c.c.).
Serve l’accettazione per vendere un immobile ereditato?
Sì. Per vendere la casa del defunto l’erede deve aver accettato e l’accettazione deve risultare trascritta nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.): senza questo passaggio si interrompe la catena dei passaggi di proprietà che il notaio e la banca dell’acquirente controllano (art. 2650 c.c.). La dichiarazione di successione e la voltura catastale non bastano, anche se per una parte della giurisprudenza la voltura può valere come accettazione tacita.
Le strade sono due:
- Accettazione espressa davanti al notaio, trascritta prima della vendita o insieme a essa.
- Accettazione tacita risultante dallo stesso atto di vendita: chi vende un bene ereditario accetta per ciò stesso, e il notaio può trascrivere l’accettazione sulla base di quell’atto (art. 2648, comma 3, c.c.).
I problemi nascono con le successioni vecchie, se l’accettazione non è mai stata trascritta o sono passati dieci anni senza atti da erede. Conviene verificarlo prima di firmare il preliminare, perché i tempi per rimediare possono far saltare la vendita.
Cosa succede se gli eredi sono più di uno?
Ogni chiamato decide per sé: l’accettazione di un fratello non vincola gli altri, e ciascuno può accettare, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare. Chi accetta diventa comproprietario dei beni ereditari insieme agli altri, in proporzione alla quota, finché non si fa la divisione. Se uno di loro abita da solo la casa, gli altri hanno diritti precisi, spiegati nella guida sulla casa ereditata occupata da un erede.
I debiti del defunto si dividono tra gli eredi in proporzione alle quote (art. 752 c.c.); la parte di chi rinuncia va ai suoi discendenti o agli altri eredi. Infine, il legittimario, cioè il familiare a cui la legge riserva una quota, se è nominato erede per meno di quanto gli spetta e vuole agire contro donatari o legatari estranei all’eredità, deve prima accettare con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.).
Cos’è l’eredità giacente?
Se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione può nominare un curatore dell’eredità giacente, su richiesta di un interessato, di solito un creditore, oppure d’ufficio (art. 528 c.c.). Il curatore fa l’inventario, amministra i beni e ne rende conto (art. 529 c.c.); per pagare debiti e legati serve l’autorizzazione del giudice (art. 530 c.c.).
La curatela cessa quando qualcuno accetta l’eredità (art. 532 c.c.). Se tutti i chiamati rinunciano o perdono il diritto e non ci sono altri parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato senza bisogno di accettazione, e lo Stato non risponde dei debiti oltre il valore dei beni ricevuti (art. 586 c.c.).
Domande frequenti
Si può accettare la casa e non i debiti?
No. L’accettazione parziale è nulla (art. 475 c.c.) e con l’eredità si ricevono insieme beni e debiti. Per non rischiare il proprio patrimonio c’è il beneficio d’inventario.
Pagare il funerale o le bollette significa accettare l’eredità?
Di regola no: pagare con denaro proprio le spese funerarie o compiere atti di conservazione dei beni, secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Diverso è usare il denaro del defunto per spese proprie o disporre dei suoi beni.
Serve il notaio per accettare l’eredità?
Per l’accettazione tacita no: basta il comportamento. Se però nell’eredità ci sono immobili, l’accettazione andrà trascritta, e per farlo serve un atto notarile o una sentenza.
Accettare, accettare con beneficio o rinunciare sono scelte che dipendono dai beni, dai debiti e dai tempi. Se devi decidere o vendere un immobile ereditato, puoi chiedere allo studio una valutazione del tuo caso, a Palermo o a Mussomeli, dalla pagina sedi e contatti.



