Rinuncia all’eredità: come si fa e quando conviene

Si rinuncia con una dichiarazione davanti al notaio o in tribunale, di solito per evitare i debiti. Tempi, costi, effetti su figli e debiti e l’alternativa del beneficio d’inventario.

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Rinuncia all’eredità: come si fa e quando conviene

Per rinunciare all’eredità serve una dichiarazione formale davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio (art. 519 c.c.). Non basta disinteressarsi della successione, né dirlo a parole ai familiari.

Di solito conviene rinunciare quando i debiti del defunto superano il valore dei beni. È però una scelta da fare con attenzione: si può rinunciare solo se non si è già accettato, anche senza accorgersene, e la quota non scompare ma passa ai figli di chi rinuncia o agli altri eredi.

Ecco come si fa, entro quando, cosa succede a figli e debiti e perché l’accettazione con beneficio d’inventario è spesso un’alternativa da valutare.

In breve

  • Si rinuncia con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale dell’ultimo domicilio del defunto (art. 519 c.c.).
  • Si può rinunciare finché non si è accettato, anche tacitamente, ed entro dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.); chi è nel possesso di beni ereditari ha tempi più stretti (art. 485 c.c.).
  • Chi rinuncia non risponde dei debiti del defunto, ma la sua quota passa ai figli o agli altri eredi (artt. 467, 521 e 522 c.c.).
  • La rinuncia parziale o sotto condizione è nulla (art. 520 c.c.); quella fatta a favore di alcuni soltanto vale come accettazione (art. 478 c.c.).

Come si rinuncia all’eredità?

  1. Verifica di non aver già accettato. Chi ha compiuto atti da erede, come vendere un bene del defunto o usare il suo denaro per spese proprie, rischia di aver accettato tacitamente (art. 476 c.c.) e non può più rinunciare.
  2. Scegli dove presentare la dichiarazione. Puoi rivolgerti a un notaio oppure alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione: se il defunto aveva l’ultimo domicilio a Palermo, per esempio, al Tribunale di Palermo. Molte cancellerie ricevono solo su appuntamento.
  3. Prepara i documenti. Di norma servono il certificato di morte, documento d’identità e codice fiscale di chi rinuncia e i dati del defunto. Ogni ufficio può chiederne altri: conviene informarsi prima.
  4. Firma la dichiarazione. La rinuncia viene inserita nel registro delle successioni ed è consultabile da chiunque, creditori compresi.
  5. Paga i costi. Sono dovute imposte in misura fissa, il cui importo va verificato al momento; dal notaio si aggiunge il suo onorario.

La rinuncia deve riguardare tutta la quota e non può essere sottoposta a condizioni o a termini, altrimenti è nulla (art. 520 c.c.). Per questo non si può rinunciare «ai soli debiti» tenendo la casa.

Entro quando si può rinunciare?

In linea generale si può rinunciare finché non si è accettato e finché non si è prescritto il diritto di accettare, cioè entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.), che coincide con la morte. Ci sono però tre eccezioni importanti.

  • Chi è nel possesso di beni ereditari, per esempio perché vive nella casa del defunto o ne custodisce l’auto, ha tre mesi dall’apertura della successione, o da quando ne ha avuto notizia, per fare l’inventario o, secondo l’orientamento prevalente, per rinunciare. Trascorso il termine senza averlo fatto, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
  • Chiunque vi abbia interesse, come un creditore del defunto, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia; se il termine scade senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
  • Chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice (art. 527 c.c.).

Il consiglio pratico è non lasciar passare troppo tempo: più si attende, più aumenta il rischio di compiere senza volerlo un atto che vale come accettazione.

Quando conviene rinunciare?

La rinuncia conviene soprattutto quando il passivo supera l’attivo: mutui, debiti fiscali, finanziamenti, garanzie prestate dal defunto. Chi accetta puramente e semplicemente, infatti, risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio, in proporzione alla sua quota.

Prima di decidere è utile sapere che alcune somme non fanno parte dell’eredità e si ricevono anche rinunciando, perché spettano per diritto proprio:

  • la pensione di reversibilità del coniuge e degli altri familiari che ne hanno diritto;
  • le indennità che, alla morte del lavoratore dipendente, la legge attribuisce direttamente a coniuge, figli e alcuni parenti a carico (art. 2122 c.c.);
  • il capitale di un’assicurazione sulla vita, che per legge (art. 1920 c.c.) e secondo la Cassazione spetta ai beneficiari designati per diritto proprio.

Attenzione anche ai gesti quotidiani. Pagare di tasca propria il funerale o compiere atti di semplice conservazione dei beni (art. 460 c.c.), secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Usare il denaro del defunto, vendere i suoi beni o riscuoterne i crediti, invece, può valere come accettazione tacita.

L’alternativa: l’accettazione con beneficio d’inventario

Quando non è chiaro se i beni bastino a coprire i debiti, l’alternativa è accettare con beneficio d’inventario: l’erede risponde dei debiti solo entro il valore dei beni ricevuti (art. 490 c.c.), ed è la forma obbligatoria per i minori (art. 471 c.c.). Termini, formalità e confronto con la rinuncia sono spiegati nella guida sull’eredità con debiti e il beneficio d’inventario.

Cosa succede ai figli di chi rinuncia? E ai debiti?

Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.) e quindi non risponde dei debiti del defunto. Restano invece i debiti propri: se hai firmato come garante un mutuo del genitore, o ne sei cointestatario, la rinuncia non ti libera.

Se chi rinuncia è figlio, fratello o sorella del defunto, al suo posto subentrano i suoi discendenti per rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.). I figli di chi ha rinunciato diventano quindi chiamati all’eredità e devono decidere a loro volta: non rispondono dei debiti se non accettano, ma per chiudere la questione è prudente che rinuncino anche loro. Per i figli minorenni lo fanno i genitori, con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.) o, nei casi ammessi dalla riforma Cartabia, del notaio che riceve la rinuncia (art. 21 del D.Lgs. 149/2022).

Se non opera la rappresentazione, la quota del rinunciante va agli altri coeredi o agli eredi successivi (art. 522 c.c.); se rinunciano tutti, l’eredità può arrivare ai parenti fino al sesto grado e infine allo Stato, secondo l’ordine della successione senza testamento. Per capire chi sarebbe chiamato dopo di te puoi usare il calcolatore delle quote ereditarie.

Infine, se chi rinuncia ha a sua volta dei creditori, questi possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare al suo posto, per soddisfarsi sui beni ereditari (art. 524 c.c.).

Domande frequenti

Posso rinunciare a favore di mio fratello?

Non in senso tecnico. La rinuncia fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati, o in cambio di un corrispettivo, equivale ad accettazione (art. 478 c.c.). La vera rinuncia lascia che sia la legge a stabilire a chi va la quota.

Dopo aver rinunciato si può cambiare idea?

Sì, finché non è prescritto il diritto di accettare e sempre che nessun altro chiamato abbia già acquistato l’eredità (art. 525 c.c.). La rinuncia si può invece impugnare solo se è stata ottenuta con violenza o con inganno, cioè con dolo (art. 526 c.c.).

Si può rinunciare all’eredità di un genitore ancora in vita?

No. Il codice civile vieta i patti sulle successioni future: è nulla ogni rinuncia ai diritti su una successione non ancora aperta (art. 458 c.c.).

Rinunciare, accettare o accettare con beneficio d’inventario sono scelte che dipendono dai numeri dell’eredità e dalla composizione della famiglia. Sul tema leggi anche la guida sull’accettazione dell’eredità; per valutare il tuo caso puoi contattare lo studio.

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