Risarcimento danni da buca stradale: quando spetta e come chiederlo

Quando la buca stradale dà diritto al risarcimento: custodia dell’ente (art. 2051 c.c.), caso fortuito e imprudenza, prove da raccogliere, a chi chiedere in Sicilia e in quali tempi.

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Risarcimento danni da buca stradale: quando spetta e come chiederlo

Il risarcimento dei danni causati da una buca stradale spetta quando il danneggiato dimostra che la caduta, o il danno al veicolo, è stato causato dalla buca: l’ente che ha in custodia la strada ne risponde in base all’art. 2051 c.c. e si libera solo provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta imprudente di chi è caduto.

Il vecchio criterio dell’«insidia o trabocchetto», per cui il risarcimento spettava solo per il pericolo invisibile, è stato superato dalla Cassazione a partire dal 2018: la visibilità della buca conta ancora, ma per valutare il comportamento del danneggiato. Ecco cosa bisogna provare, a chi chiedere e in quali tempi.

In breve

  • Il proprietario o gestore della strada risponde come custode (art. 2051 c.c.): il danneggiato non deve provare una sua colpa, ma il nesso tra la buca e il danno.
  • L’ente si libera provando il caso fortuito: un evento imprevedibile e inevitabile o una condotta del danneggiato così imprudente da essere la vera causa dell’incidente.
  • La richiesta va rivolta, secondo chi gestisce la strada, al Comune, al Libero consorzio comunale o alla Città metropolitana, all’ANAS o al concessionario autostradale.
  • Il diritto si prescrive in cinque anni, ma per i danni da circolazione dei veicoli la legge prevede due anni (art. 2947 c.c.): conviene muoversi subito.

Chi risponde della buca e perché?

Gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione, ai controlli e alla segnaletica (art. 14 del Codice della strada). Per questo sono considerati custodi della strada e rispondono dei danni che essa provoca secondo l’art. 2051 c.c., indipendentemente dalla colpa.

Con un gruppo di ordinanze del 2018, poi confermate dalle Sezioni Unite nel 2022, la Cassazione ha chiarito la ripartizione delle prove: il danneggiato dimostra il fatto e il nesso causale tra la strada e il danno; l’ente dimostra il caso fortuito. L’estensione della rete stradale non esclude di per sé la custodia, anche se incide su ciò che l’ente poteva ragionevolmente controllare. Se l’incidente è causato da un animale selvatico valgono regole diverse, spiegate nella guida sui danni da fauna selvatica in Sicilia.

Quando l’ente non paga?

Il caso fortuito può essere un evento esterno e improvviso che l’ente non poteva prevenire né rimuovere in tempo, come una buca aperta poche ore prima da un nubifragio o dalla rottura di una condotta. Più spesso è la condotta del danneggiato: chi cade in una buca grande e ben visibile, in pieno giorno, su una strada che percorre ogni giorno, può vedersi negare il risarcimento, perché con la normale attenzione avrebbe potuto evitarla.

Tra i due estremi c’è il concorso di colpa: se anche il danneggiato è stato imprudente, per esempio andava troppo veloce o camminava guardando il telefono, il risarcimento si riduce in proporzione (art. 1227 c.c.). Le stesse regole valgono per pedoni, ciclisti e motociclisti; per le cadute in bicicletta si veda la guida sulla caduta del ciclista.

Cosa bisogna provare e come raccogliere le prove?

Non basta dimostrare che la buca c’era e che ci si è fatti male: occorre provare che il danno è stato causato proprio dalla buca. Le prove vanno raccolte subito:

  • fotografie della buca, con un oggetto di riferimento per le dimensioni, del luogo e dei danni;
  • data, ora e punto preciso, con le condizioni di luce e di tempo;
  • testimoni, con nomi e recapiti;
  • intervento della Polizia municipale o di altre forze dell’ordine, che possono redigere un verbale;
  • certificati medici del pronto soccorso e successivi, oppure preventivi e fatture di riparazione del veicolo.

Segnalazioni precedenti della stessa buca, o lavori già programmati, aiutano a dimostrare che l’ente conosceva il pericolo: si possono cercare con una richiesta di accesso agli atti.

A chi chiedere il risarcimento?

Al soggetto che gestisce quel tratto di strada:

  • Comune, per le strade comunali; nei centri abitati più grandi anche per i tratti urbani di strade statali o provinciali;
  • Libero consorzio comunale o Città metropolitana, che in Sicilia hanno preso il posto delle Province, per le strade provinciali: a Mussomeli, per esempio, il Libero consorzio di Caltanissetta; nell’area di Palermo, la Città metropolitana;
  • ANAS, per le strade statali e per le autostrade A19 Palermo-Catania e A29; il Consorzio per le autostrade siciliane per la A18 e la A20;
  • il proprietario o il condominio, per le strade private.

Se non è chiaro chi gestisce il tratto, conviene inviare la richiesta a tutti gli enti possibili.

Entro quando e come si chiede?

La richiesta va fatta per iscritto, meglio con PEC, allegando prove e documenti: l’ente la trasmette di solito alla propria assicurazione, e la richiesta interrompe la prescrizione. Il diritto si prescrive in cinque anni (art. 2947, primo comma, c.c.); per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli la legge prevede due anni, e la Cassazione ha applicato questo termine anche all’automobilista che agiva contro il Comune per un’insidia stradale: per prudenza conviene rispettare il termine più breve. Se il fatto costituisce reato, come nelle lesioni personali, può valere un termine più lungo: se ne parla nell’approfondimento sul danno da reato.

Prima di fare causa, per i danni da circolazione e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro, è obbligatorio l’invito alla negoziazione assistita tramite avvocato (art. 3 D.L. 132/2014).

Domande frequenti

Sono caduto a piedi in una buca sul marciapiede: posso chiedere il risarcimento?

Sì, alle stesse condizioni: devi provare la caduta e il nesso con la buca, e l’ente può difendersi sostenendo che con la normale attenzione l’avresti evitata. Pesano la visibilità, l’illuminazione e la conoscenza del luogo.

Se la buca era segnalata, spetta il risarcimento?

Una segnalazione adeguata e visibile rende più difficile ottenerlo, perché dimostra che l’ente ha avvisato del pericolo e che si poteva evitarlo. Una segnalazione insufficiente o caduta, invece, non libera l’ente.

Posso chiedere anche i danni all’auto o alla moto?

Sì: pneumatici, cerchi, sospensioni e gli altri danni si documentano con fotografie, perizia e fatture. Chi guida deve però dimostrare di aver tenuto una velocità e un’attenzione adeguate. Per gli incidenti tra veicoli valgono invece le regole assicurative, spiegate nella guida sul risarcimento dopo un incidente stradale.

Ogni caduta va ricostruita con le prove raccolte nei primi giorni. Per una valutazione del caso concreto potete rivolgervi allo Studio nelle sedi di Palermo e Mussomeli indicate nella pagina sedi e contatti.

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