Caduta del ciclista: responsabilità e risarcimento danni

Quando l’ente proprietario della strada risponde della caduta di un ciclista, quanto pesa la sua imprudenza e quali prove servono per ottenere il risarcimento.

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Caduta del ciclista: responsabilità e risarcimento danni

Articolo pubblicato nel 2022. Norme e orientamenti dei tribunali potrebbero essere cambiati: per un parere aggiornato sul tuo caso contatta lo studio.

La caduta del ciclista è purtroppo un evento frequente. Chi ne ha la responsabilità e quando spetta il risarcimento dei danni? Il punto di partenza è che i ciclisti sono utenti della strada a tutti gli effetti, come i pedoni e chi guida veicoli a motore.

L’ente proprietario o gestore della strada ha un preciso «obbligo di custodia», imposto dall’art. 2051 c.c. (codice civile). Deve sorvegliare la strada e curarne la manutenzione e le riparazioni, perché si possa sempre circolare in condizioni di sicurezza.

Si tratta di una responsabilità “oggettiva”: esiste per il solo fatto che il custode ha un legame diretto con la cosa, come il Comune con la strada. Non occorre, cioè, dimostrare una sua colpa.

Quando l’ente non risponde: il caso fortuito

Per liberarsi da questa responsabilità, il custode deve provare che l’incidente è dovuto a un «caso fortuito». È un evento imprevedibile ed eccezionale, che ha reso impossibile intervenire in tempo per riparare la strada. Un esempio: un tubo fognario cede all’improvviso, l’asfalto crolla e si apre una buca proprio mentre passa un ciclista, che ci finisce dentro.

Nel caso fortuito rientra però anche l’imprudenza del ciclista. Succede, ad esempio, quando il ciclista è distratto e urta un ostacolo o cade in una buca. Conta molto, infatti, se il pericolo sulla strada era visibile o no.

Ostacolo visibile o insidioso: cosa cambia?

Se il ciclista può vedere l’ostacolo, deve prendere le precauzioni necessarie per evitarlo. Altrimenti è considerato responsabile, o almeno corresponsabile, della propria caduta. Non è stato attento a un pericolo ben visibile, che avrebbe potuto evitare con una semplice deviazione.

In altre parole, più l’ostacolo è grande e visibile, più sarà difficile per il ciclista (o per il pedone) ottenere un risarcimento. Con la dovuta attenzione, infatti, avrebbe potuto e dovuto evitarlo. Restano allora gli ostacoli piccoli, che sono proprio i più insidiosi: un piccolo dislivello o mattonelle della pavimentazione sconnesse.

Un ostacolo imprevisto può costringere il ciclista a cambiare traiettoria, fargli perdere l’equilibrio e farlo cadere. In questi casi il risarcimento spetta, ma bisogna provare l’accaduto.

Cosa deve provare il ciclista per ottenere il risarcimento?

Il ciclista infortunato deve provare prima di tutto la dinamica dell’incidente. Deve poi dimostrare il cosiddetto “nesso causale”, cioè il collegamento tra la condotta del Comune e il danno subito. In questo caso la condotta è un’omissione: il Comune non ha curato la manutenzione della strada. Il danno è la caduta dalla bicicletta.

Il ciclista deve inoltre provare l’entità dei danni fisici. Rientrano tra questi le lesioni personali e l’invalidità temporanea o permanente che ne è derivata. Rientrano anche le spese mediche e farmaceutiche e i periodi di inabilità al lavoro dovuti a ricoveri, interventi chirurgici e riabilitazione post-traumatica.

Per ricostruire i fatti possono essere molto utili i testimoni presenti al momento della caduta: i compagni di uscita o anche semplici passanti. Un altro elemento importante è il verbale della polizia municipale intervenuta per i rilievi. A questo si aggiungono il referto del pronto soccorso e le fotografie dei luoghi.

Il verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale o della Polizia locale e municipale fa infatti piena prova di quanto constatato direttamente dagli agenti. Così l’incidente potrà considerarsi dimostrato, almeno quanto all’esistenza dell’elemento oggettivo che ha causato la caduta: le dimensioni della buca, l’altezza del dislivello e così via.

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