La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti del pensionato defunto: prima di tutto al coniuge, anche separato, e ai figli minorenni, studenti o inabili; in loro mancanza ai genitori e poi ai fratelli e sorelle a carico. All’ex coniuge divorziato spetta solo se era titolare dell’assegno divorzile e non si è risposato (art. 9, L. 898/1970).
Se il defunto non era ancora in pensione ma lavorava, si parla di pensione indiretta: spetta agli stessi familiari se aveva almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui 3 negli ultimi cinque. Vediamo percentuali, limiti di reddito, coniuge separato e divisione tra ex coniuge e vedovo o vedova.
In breve
- Al solo coniuge spetta il 60% della pensione del defunto; con i figli la quota sale fino al 100%.
- Se il beneficiario ha redditi propri superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (23.862,15 euro annui nel 2026) la pensione si riduce dal 25 al 50% (L. 335/1995, tabella F).
- Il coniuge separato, anche con addebito, ha gli stessi diritti del coniuge non separato (INPS, circolare n. 19 del 2022).
- Se c’è un nuovo coniuge superstite, la quota dell’ex coniuge divorziato è stabilita dal tribunale (art. 9, comma 3, L. 898/1970).
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La legge indica i beneficiari in un ordine preciso (art. 13 R.D.L. 636/1939, come sostituito dall’art. 22 L. 903/1965):
- Coniuge, anche se separato.
- Figli: minorenni; studenti a carico che non lavorano, fino a 21 anni se frequentano la scuola superiore o professionale e fino a 26 anni per la durata legale del corso universitario; inabili al lavoro di qualsiasi età, a carico del genitore. Sono equiparati ai figli i nipoti minorenni che vivevano a carico del nonno.
- Genitori con più di 65 anni, a carico del figlio e senza una propria pensione, solo se mancano coniuge e figli con diritto.
- Fratelli e sorelle non sposati, inabili al lavoro, a carico e senza pensione, solo se mancano anche i genitori.
L’unito civilmente ha gli stessi diritti del coniuge, come spieghiamo nella guida su unioni civili e convivenze di fatto.
Quanto spetta? Le percentuali della reversibilità
La reversibilità è una percentuale della pensione che riceveva il defunto, o che gli sarebbe spettata:
- solo coniuge: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%;
- solo figli: 70% per un figlio, 80% per due, 100% per tre o più;
- genitori, fratelli e sorelle: 15% ciascuno.
Il totale non può superare il 100%. La domanda si presenta all’INPS online, tramite patronato o contact center, e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Attenzione: la reversibilità non fa parte dell’eredità e spetta per diritto proprio, anche a chi rinuncia all’eredità.
Pensione di reversibilità e altri redditi: quando si riduce?
Se il beneficiario ha redditi propri, la pensione può essere tagliata secondo la tabella F della L. 335/1995 (art. 1, comma 41). Le soglie sono multipli del trattamento minimo INPS, che per il 2026 è fissato in via provvisoria a 7.954,05 euro annui (circolare INPS n. 153 del 2025):
- redditi fino a 3 volte il minimo (23.862,15 euro): nessuna riduzione;
- oltre 3 volte: riduzione del 25%;
- oltre 4 volte (31.816,20 euro): riduzione del 40%;
- oltre 5 volte (39.770,25 euro): riduzione del 50%.
Il taglio non si applica se nel nucleo del beneficiario ci sono figli minorenni, studenti o inabili. Inoltre, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2022), la riduzione non può mai superare l’importo degli altri redditi. Le soglie cambiano ogni anno con il trattamento minimo.
Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità?
Sì. Il coniuge separato resta a tutti gli effetti coniuge superstite, anche se la separazione gli è stata addebitata e anche se non riceveva mantenimento o alimenti. Il principio risale alla Corte costituzionale (sentenza n. 286 del 1987), è stato confermato dalla Cassazione e l’INPS vi si è adeguato con la circolare n. 19 del 2022.
L’addebito pesa invece sull’eredità: il coniuge con addebito riceve solo un assegno vitalizio, e soltanto se godeva degli alimenti, come spieghiamo nella guida sull’addebito della separazione.
Pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato: quando spetta?
Con il divorzio l’ex coniuge perde la qualità di coniuge, ma può avere diritto alla reversibilità, o a una parte di essa, se ricorrono tre condizioni (art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970):
- è titolare dell’assegno divorzile riconosciuto dal tribunale (L. 263/2005) e versato periodicamente: per le Sezioni Unite della Cassazione (2018) chi lo ha ricevuto in un’unica soluzione, cioè una tantum, non ha diritto;
- non si è risposato;
- il rapporto di lavoro o assicurativo da cui deriva la pensione è iniziato prima della sentenza di divorzio.
Se non c’è un coniuge superstite con diritto alla pensione, all’ex coniuge spetta la quota prevista per il coniuge. Se invece c’è un coniuge superstite, la pensione si divide tra i due con una decisione del tribunale, al quale va presentato un atto notorio con l’indicazione di tutti gli aventi diritto (art. 9, comma 5).
Il criterio base è la durata dei rispettivi matrimoni, ma la giurisprudenza della Cassazione chiede di considerare anche l’importo dell’assegno divorzile, le condizioni economiche di entrambi e l’eventuale convivenza stabile prima delle nozze. Non esiste quindi una divisione automatica a metà: ogni caso va calcolato sulla base dei documenti.
Domande frequenti
Esiste una nuova legge 2026 sulla pensione di reversibilità?
No. Le notizie sulle «nuove regole 2026» riguardano la rivalutazione annuale degli importi e l’aggiornamento delle soglie di reddito, legate al trattamento minimo INPS. I beneficiari, le percentuali e le regole per l’ex coniuge sono quelli descritti sopra.
Se la vedova o il vedovo si risposa perde la reversibilità?
Sì, la sua quota cessa con il nuovo matrimonio. Spetta però un assegno una tantum pari a due annualità della quota in pagamento, tredicesima compresa, mentre le quote dei figli continuano.
La pensione di reversibilità spetta ai figli maggiorenni?
Solo in due casi: se sono studenti a carico e non lavorano, fino a 21 o 26 anni secondo il tipo di scuola, oppure se sono inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte, a qualsiasi età.
La divisione tra coniuge superstite ed ex coniuge e il calcolo dei tagli per reddito dipendono da documenti e date precise. Se vuoi capire cosa spetta nel tuo caso, possiamo esaminarlo insieme: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



